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Richieste di parere favorevole da effettuarsi soltanto in assenza di condizioni ostative previste dal Condono L. 326/2003

Il cosiddetto “Terzo Condono edilizio” L. 326/03 consiste in una sanatoria edilizia straordinaria e speciale, la quale ha riaperto i termini per presentare le istanze di condono edilizio previsto dalla L. 47/85, introducendo condizioni, requisiti e parametri aggiuntivi rispetto ad esso.

Dovrei premettere che il Terzo condono edilizio ha avuto una portata di sanabilità assai più ridotta rispetto al primo, cioè la L. 47/85.

Per quanto riguarda le condizioni necessarie (ma non sufficienti) per presentare l’istanza e accedere ai benefici del Terzo Condono L. 326/2003 ti riporto questo apposito approfondimento sul blog. Posso soltanto anticipare che il terzo condono impone criteri assai più rigorosi di quelli precedenti.

In particolare in questo articolo focalizziamo la casistica degli abusi edilizi “primari” da sanare con terzo condono nelle aree sottoposte ai vincolo paesaggistico dal Codice dei Beni culturali e Paesaggio D.Lgs. 42/2004.

In base alla tipologia ed entità di abuso edilizio compiuto in queste zone vincolate, l’articolo 32 della D.L. 26/2003 (convertita con modifiche in L. 326/2003) prevede il diniego automatico, rendendo inutile anche la richiesta di parere favorevole alla competenze Soprintendenza.

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Condono edilizio per abusi in aree sottoposte a vincolo: diniego automatico

Facendo riferimento a quanto ribadito anche dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 4685/2022, emerge chiaramente il perimetro di ammissibilità ed esclusione nell’ambito delle zone vincolate per il Terzo Condono.

Intanto occorre ribadire il concetto che emerge dal combinato disposto dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e dell’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

In base a un consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato n. 7341/2019; n. 6182/2019, n. 1434/2017, n. 813/2017, n. 3487/2016, n. 4587/2013), l’abuso commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non può essere condonato (col Terzo Condono) quando ricorrono, contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) imposizione del vincolo di inedificabilità avvenuta prima della esecuzione delle opere;
b) realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio;
c) non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, sia esso assoluto o relativo, è cioè consentita la sanatoria dei soli abusi formali).

Di conseguenza, il mancato rispetto anche di una sola condizione è sufficiente per escludere la possibilità di ottenere il terzo condono edilizio.
Tuttavia esiste un ridotto margine per regolarizzare alcuni tipi di abusi edilizi in queste zone vincolate e a quali condizioni.

Opere suscettibili di sanatoria D.L. 269/2003 in aree vincolate dal Codice del Paesaggio D.Lgs. 42/2004

L’unica possibilità di regolarizzare col Terzo Condono gli abusi edilizi, commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, è previsto dall’art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003 ed è applicabile esclusivamente qualor siano interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del citato decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo ottenimento parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.

Al contrario, non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive “rilevanti” di cui agli interventi previsti nei precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato 1 (cioè interventi “primari”), anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti.

In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza penale: Cassazione penale n.40676/2016; peraltro, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 150 del 2009, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 26, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003 nella parte in cui prevede la condonabilità limitata ai soli abusi minori nelle zone sottoposte a vincolo di cui all’art. 32 della legge n. 47 del 1985.

Inutilità parere favorevole della competente Soprintendenza

Secondo la normativa e anche confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4685/2022, diventa legittimo il diniego di condono disposto in assenza del parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, in quanto il D.L. n. 269/2003 (terzo condono) esclude in generale la sanabilità delle opere abusive realizzate nelle zone vincolate.

Infatti soltanto quando siano assenti le condizioni ostative indicate dal Legislatore l’amministrazione comunale deve chiedere il parere dell’organo ad esso tenuto per valutare la possibilità di rilasciare all’interessato un provvedimento favorevole.

Il concetto trae fondamento dall’efficacia dell’azione amministrativa, dovendo evitare passaggi inutili perchè la normativa prevede meccanismi e condizioni di esclusione automatica dall’accesso a certi benefici. E lo stesso vale anche per l’accesso al Terzo Condono Edilizio DL 269/2003.

Conclusioni e consigli

In definitiva, gli illeciti “primari” compiuti su immobili o aree sottoposte ai relativi vincoli, sono automaticamente esclusi.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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