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L’inerzia della P.A. nel quantificare la sanzione pecuniaria equivale silenzio inadempimento da contestare al TAR

Per regolarizzare alcuni illeciti edilizi di livello intermedio esiste la procedura di SCIA in sanatoria, basata su diversi presupposti: le opere sanabili sono richiamate dall’articolo 37 comma 1 D.P.R. 380/01, e riconducono a quelle descritte dai commi 1 e 2 articolo 22 medesima norma.

Ripassiamo velocemente i punti cardinali della SCIA in sanatoria.

REQUISITO DI DOPPIA CONFORMITA’ DI SCIA IN SANATORIA

La SCIA in sanatoria prevista dall’articolo 37 comma 4 T.U.E. consente di regolarizzare l’intervento compiuto da parte del responsabile dell’abuso o dal proprietario dell’immobile; inoltre deve sussistere il rispetto della doppia conformità alla disciplina urbanistico edilizia vigente contemporaneamente al momento:

  • della realizzazione dell’intervento;
  • a quella vigente alla presentazione della istanza;

CALCOLO SANZIONE PECUNIARIA

La stessa disposizione prevede il versamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria il cui importo è stabilito dal responsabile del procedimento, compreso tra 516 euro e non superiore a 5.164 euro.

La quantificazione di questo importo è proporzionale all’aumento di valore dell’immobile conseguente all’intervento oggetto di regolarizzazione, per cui si dovrà applicare un rapporto proporzionale tra aumento di valore e la fascia di sanzionamento.

Il fatto è che questo passaggio di quantificazione è necessario per concludere l’iter; il responsabile del procedimento deve infatti attivarsi come segue:

  • chiedere valutazione incremento immobile all’Agenzia del territorio (Catasto);
  • quantificare la sanzione pecuniaria in rapporto alla precedente quantificazione del Catasto;

Vediamo allora quale significato attribuire al silenzio serbato dal Comune a seguito della presentazione di SCIA in sanatoria e come lo interpreta la giurisprudenza.

Se il Comune rimane in silenzio sulla quantificazione della sanzione SCIA in sanatoria

Purtroppo per varie vicissitudini un Comune potrebbe rimanere inerte proprio sul passaggio finale di calcolo sanzionatorio, e magari nell’iter sono state soddisfatte anche le richieste di integrazioni da parte del soggetto richiedente.

Tuttavia in caso di silenzio sull’ultimo passaggio concludente l’iter, la situazione rimane in stallo: la SCIA in sanatoria non si può considerare chiusa con esito positivo.

Il silenzio serbato dall’Amministrazione (Comune) quale significato assume in questa fattispecie?

Finora ci sono stati vari orientamenti non univoci in giurisprudenza, i quali si sbilanciavano a considerare quel silenzio come:

  1. silenzio-rifiuto o diniego, per analogia a quello previsto nella procedura di Accertamento di conformità articolo 36 T.U.E. (TAR Campania n. 1824/2020);
  2. silenzio-assenso, ritenendo operative le prescrizioni ex articolo 19 L. 241/90 in materia di “silenzio-assenso”;
  3. silenzio inadempimento, cioè un silenzio privo di significato;

Prima di proseguire consiglio anche il video commento integrale:

SCIA in sanatoria col silenzio assenso col D.Lgs. 222/2016 ?

Il Decreto Legislativo 222/2016, tuttora vigente, integra le norme e procedure edilizie del DPR 380/01, e lo effettua anche con l’Allegato A che ne forma parte integrante.

Tale decreto ormai risulta superato e non coordinato con le ulteriori modifiche apportate al D.P.R. 380/01, per cui diviene difficile applicarlo ai giorni nostri.

Tuttavia ci sono ancora alcuni passaggi vigenti meritevoli di attenzione, già sollevati adeguatamente dall’Avv. Di Leo in un suo precedente post.

Nell’Allegato A del D.Lgs. 222/2016 è contemplata la SCIA in sanatoria alla voce 41 della sezione edilizia; l’articolo 2 comma 3 D.Lgs. 222/2016 prevede l’applicazione del regime SCIA ex articolo 19 L. 241/90 alle attività per le quali la tabella indica la SCIA, tra cui appunto la SCIA in sanatoria alla voce n. 41.

In linea generale questa disposizione potrebbe dare sostegno al silenzio assenso per la SCIA in sanatoria: chissà se questa impostazione sia sfuggita al legislatore che non ha coordinato l’articolo 37 T.U.E, e anche alla giurisprudenza. Magari un rapido chiarimento normativo sarebbe apprezzato, riformando interamente il D.P.R. 380/01.

L’orientamento prevalente: Silenzio inadempimento

Chissà se le recenti pronunce emesse dal Consiglio di Stato abbiano tenuto conto della possibile applicazione del silenzio assenso prevista dall’articolo 2 D.Lgs. 222/2016, analizzata al paragrafo precedente.

Il Consiglio di Stato ha analizzato la questione nella sentenza n. 1708/2023 (e prima ancora dalla n. 160/2023) e ha confermato l’orientamento qualificante l’inerzia della P.A. sulla SCIA in sanatoria come silenzio inadempimento, ovvero un silenzio non significativo.

Tale orientamento prevede che il procedimento può ritenersi favorevolmente concluso per il privato solo allorquando vi sia un provvedimento espresso dell’amministrazione procedente (vedi anche TAR Napoli n. 4247/2023, n. 2755/2019, T.A.R. Salerno n. 2673/2022, n.1480/2019).

Infatti la procedura della SCIA in sanatoria non prevedere esplicitamente un silenzio assenso significativo (sia per assenso che diniego), ma al contrario nell’articolo 37 c.4 DPR 380/01 risulta stabilito che la procedura si chiude col provvedimento espresso relativo al calcolo della sanzione pecuniaria a cura del responsabile del procedimento.

Dalla lettura della norma emerge che la definizione della SCIA in sanatoria, presupponendo l’esito favorevole e la doppia conformità, non può prescindere dall’intervento del responsabile del procedimento competente a determinare la somma dovuta sulla base della valutazione dell’aumento di valore dell’immobile compiuta dall’Agenzia del Territorio.

Da tutto ciò deriva che il Comune debba pronunciarsi con un provvedimento espresso sulla SCIA in sanatoria, verificando preventivamente i relativi presupposti di natura urbanistico-edilizia di cui al citato art. 37 comma 4 D.P.R. n. 380 del 2001.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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