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Consiglio di Stato ricomprende la normativa tecnica antisismica nella disciplina edilizia per Accertamento di conformità

Con l’entrata in vigore della Legge n. 105/2024 Salva Casa è stato aggiunto un ulteriore regime di regolarizzazione per abusi strutturali e sismici all’interno del Testo Unico Edilizia D.P.R. 380/01:

  1. ordinario, per abusi edilizi primari rientranti nell’articolo 36 ed effettuate:
    • in assenza o totale difformità dal Permesso di Costruire/SCIA Alternativa;
  2. semplificato, per abusi minori rientranti nell’articolo 36-bis ed effettuate:
    • variazioni essenziali al progetto approvato (permesso di costruire o SCIA Alternativa);
    • in assenza o difformità da SCIA ordinaria;

Per quanto attiene il regime semplificato contenuto nell’articolo 36-bis T.U.E, recentemente introdotto col Salva Casa, è stata prevista la cosiddetta “sanatoria strutturale” basata sull’Attestazione di conformità sismica, di cui si riporta un breve riassunto.

Attestazione di conformità sismica “in sanatoria”

La legge n. 105/2024 Salva Casa ha aggiunto nel T.U.E. la possibilità di regolarizzare anche il profilo strutturale e antisismico, limitatamente agli abusi edilizi minori ammessi nel nuovo regime di Sanatoria edilizia “minore” articolo 36-bis D.P.R. 380/01, oltre che per quelle discordanze rientranti nel regime di tolleranze costruttive ex articolo 34-bis.

Infatti questa procedura di regolarizzazione strutturale è descritta nel nuovo comma 3-bis dell’articolo 34-bis D.P.R. 380/01, per la quale è opportuno rinviare a specifici approfondimenti video e testuali, offrendo la seguente sintesi:

  1. non è proprio una sanatoria sismica, bensì è un attestazione di conformità sismica, somigliante più alla natura di collaudo statico; in altre parole, per opere oggetto di tolleranze edilizia e per abusi minori sarà richiesto di ricollaudare gli edifici facendo riferimento all’epoca di abuso;
  2. Si applica in zone sismiche, restando escluse quelle a bassa sismicità. Dovrebbero quelle di classe 3 e 4, seguendo il criterio indicato dall’articolo 94-bis T.U.E, perchè seguendo i decreti citati dall’articolo 83, riferiti alle classificazioni regionali, non si ottiene risposta certa. Inoltre non si esclude che le norme regionali, rafforzate da questo nuovo istituto di regolarizzazione strutturale, possano estendere la verifica a tutto il territorio;
  3. Resta ferma la possibilità per lo Sportello Unico edilizia di ordinare opere di adeguamento ai fini di sicurezza, anche strutturale e antisismica, e probabilmente gli uffici tecnici regionali si riserveranno di valutare anche lo stato di conformità e vulnerabilità sismica alla disciplina NTC 2018 vigente.
  4. La valutazione sismica dell’irregolarità sicuramente richiederà una verifica anche verso l’intera Unità Strutturale;
  5. L’attestazione di conformità sismica va prodotta, assieme ai contenuti minimi previsti dall’articolo 93 c.3 T.U.E (quelli per il deposito sismico), e inviata agli uffici regionali tecnici (ex Genio Civile) usando le stesse procedure vigenti oggi in base alle stesse categorie di rilevanza verso la pubblica incolumità secondo l’articolo 94-bis:
    • interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza (deposito sismico o meno)
    • interventi rilevanti e casi diversi (autorizzazione sismica)
  6. Attestazione conformità sismica dovrà essere svolta da professionista abilitato e competente in materia strutturale secondo legge.

Doppia conformità strutturale per Permesso di costruire in sanatoria ordinaria art. 36

Sull’argomento è tornato il Consiglio di Stato con sentenza n. 8687/2024 che, in riferimento agli abusi edilizi rientranti nella sanatoria edilizia “tradizionale” (articolo 36 D.P.R. 380/01), ha confermato che la disciplina strutturale e sismica fa parte della disciplina edilizia.

Di conseguenza, per gli abusi edilizi rientranti in articolo 36 T.U.E. si deve applicare il rispetto della doppia conformità vigente all’epoca dell’abuso e al momento del deposito dell’istanza anche alla disciplina strutturale e norme tecniche costruzioni.

Anche in questo caso il Consiglio di Stato ha confermato il proprio orientamento favorevole alla possibilità di regolarizzare illeciti strutturali e antisismici, nonostante non sia specificatamente prevista nel DPR 380/01 o in altre norme. Il fondamento che ammette questa possibilità è rinvenibile nella sentenza di Corte Costituzionale n. 101/2013

Sul punto si segnala anche l’esistenza l’orientamento contrario della Cassazione Penale, che non ritiene ammissibile alcuna possibilità di regolarizzazione di essi, soprattutto perchè non sussiste l’estinzione del reato (da ultimo vedi Cass. Pen. 36774/2024). Secondo tale orientamento, nel D.P.R. 380/01 non sussistono le versioni “in sanatoria” della denuncia inizio lavori o di autorizzazione sismica rispetto a quelle disciplinate dagli articoli 65, 93 e 94 del T.U.E. Ad esempio la sentenza di Cass. Pen. n. 2357/2023 esclude l’autorizzazione sismica postuma o in sanatoria, ai fini penali.

Estratto da sentenza Consiglio di Stato n. 8687/2024:

Come noto, in tema di sanatoria edilizia, si richiede che l’intervento del quale viene richiesta la regolarizzazione ex post risulti conforme tanto alle disposizioni di riferimento all’epoca di edificazione quanto a quelle vigenti al momento in cui il titolo sanante viene materialmente emesso (cfr. art. 36 del TU Edilizia per il quale gli interessati “possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”).

Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che “la verifica della doppia conformità, deve considerarsi principio fondamentale nella materia del governo del territorio, in quanto adempimento finalizzato a garantire l’assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’accertamento di conformità” (Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2021, n. 43).

Il richiamato dato positivo, oltre ad esigere la sussistenza della doppia conformità, offre tuttavia un ulteriore elemento non irrilevante, e cioè che la prescritta indagine vada riferita alla disciplina urbanistica ed edilizia generalmente intesa; ne deriva che, nel novero delle disposizioni che presidiano la materia dell’edilizia, vanno ricomprese pure quelle inerenti la normativa tecnica contenute nella Parte II del Testo unico dell’edilizia, il cui Capo IV è dedicato segnatamente alle costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

Tale assunto risulta confermato dall’orientamento della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 101 del 22 maggio 2013), secondo cui “se nel sistema dei principi delineati dalla normativa statale, sia gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, sia quelli consentiti a seguito di denuncia, presuppongono sempre la previa verifica del rispetto delle norme sismiche, non pare possa dubitarsi che la verifica della doppia conformità, alla quale l’art. 36 del testo unico subordina il rilascio dell’accertamento di conformità in sanatoria, debba riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l’edilizia, sia al momento della realizzazione dell’intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria. (…) Deve pertanto ritenersi che l’accertamento del rispetto delle specifiche norme tecniche antisismiche è sempre un presupposto necessario per conseguire il titolo che consente di edificare, al quale si riferisce il criterio della doppia conformità” (cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, 19 maggio 2022, n. 3963: “nell’ambito delle disposizioni edilizie rilevanti per verificare la conformità sostanziale delle opere sine titulo eseguite, devono ritenersi comprese quelle antisismiche – poste peraltro a tutela di esigenze primarie, correlate alla pubblica incolumità – facendosi questione, comunque, di disposizioni regolanti le modalità dell’edificazione. Non potrebbe, dunque, sanarsi un intervento edilizio non rispettoso della normativa antisismica, alla stregua dell’accertamento all’uopo condotto dall’autorità competente. (…) Difatti, ai sensi dell’art. 36 DPR n. 380/01, il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato alla conformità sostanziale delle opere già eseguite alla normativa edilizia e urbanistica di riferimento, occorrendo, dunque, verificare, ancora prima dell’adozione del permesso di costruire in sanatoria, se le opere possano o meno ritenersi sostanzialmente conformi alla disciplina di riferimento: a tali fini, risulta necessario accertare, tra l’altro, il previo rilascio dell’autorizzazione sismica (ove prevista), idonea ad escludere quei pericoli per la staticità delle opere abusive che, ove esistenti, impedirebbero la sanatoria, imponendo l’irrogazione della sanzione demolitoria”.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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