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Sono certificazioni con diverse finalità e modalità di valutazione sicurezza strutturale

La possibilità di utilizzare l’immobile al termine dei lavori è ammessa quando esso ha raggiunto tutte le condizioni di Agibilità in senso sostanziale (fine lavori a regola d’arte di impianti, strutture, rifiniture, tutto) e formale (rilascio di Agibilità). Quando si tratta di edificio con struttura in cemento armato o metallica occorre ricordare che l’utilizzo dell’immobile anteriormente al rilascio del certificato di Agibilità è punito con arresto fino ad un mese o con ammenda variabile da 103 a 1032 euro, ai sensi dell’articolo 75 D.P.R. 380/01. E’ uno dei reati descritti nel regime repressivo degli illeciti strutturali e antisismici.

E’ possibile imbattersi in edifici sprovvisti di Abitabilità Agibilità, per i quali a loro volta essi è necessario porsi il problema della sicurezza strutturale; in particolar modo potrebbero risultare sprovvisti di collaudo statico per qualsiasi motivo, anche se realizzati successivamente all’entrata in vigore della L. 1086/1971 (“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica”).

Ricordiamoci bene che l’assenza del collaudo statico per costruzioni sottoposte all’ottenimento obbligatorio, rende automaticamente inagibili gli immobili.

Come comportarsi in caso di mancanza di collaudo statico, necessario per attestare l’Agibilità nelle costruzioni?

La risposta proviene anche dalla sentenza n. 6138/2021 del Consiglio di Stato, riguardante addirittura una SCIA presentata nel 2018 quando ancora non esisteva la definizione di Stato Legittimo. Essa ha concluso affermando l‘impossibilità di presentare una SCIA su edifici esistenti per i quali non risultano assolti gli adempimenti previsti dalle normative strutturali e antisismiche sulle costruzioni, vigenti al momento della loro realizzazione, restando invece esclusi quelli risalenti e/o con strutture che al tempo non richiedevano il rilascio di collaudo statico:

si presenta contrario alle norme in materia di edilizia ed al generale principio di “prudenza” consentire la realizzazione di interventi, anche di modesta natura, su una struttura che non ha ancora completato il percorso di abilitazione giuridica con riferimento alle opere che la compongono, in particolar modo nel caso, come è quello qui in esame, in cui la verifica di compatibilità della struttura medesima riguarda profili di sicuro rilievo legati alla sicurezza e alla statica dell’edificio.

Questa impostazione intende agire in via cautelare e tutela verso la protezione dell’incolumità delle persone, a prescindere che l’ulteriore singolo intervento non rivestisse carattere strutturale; lo scopo è quello di evitare interventi su costruzioni inagibili o esposte a rischio sicurezza.

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Molti pensano che la certificazione di idoneità statica possa sostituire il certificato di collaudo statico.

La dichiarazione di idoneità statica, anche se resa in forma di perizia giurata da un tecnico abilitato, non può sopperire al collaudo statico. Se da una parte entrambe hanno lo scopo di attestare un certo grado di sicurezza strutturale dell’edificio, essi hanno diversi obblighi e modalità di redazione. Infatti l’obbligo di allegare il certificato di collaudo statico assieme all’allora richiesta di certificazione di Abitabilità fu inserito con l’articolo 8 L. 1086/71 e confermato con l’art. 4 comma 1 del D.P.R. 425/1994:

Affinché gli edifici, o parti di essi, indicati nell’art. 220 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possano essere utilizzati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, restituita dagli uffici catastali con l’attestazione dell’avvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti”;

In seguito il Testo Unico per l’edilizia D.P.R. 380/01 ha ripreso il suddetto obbligo disponendo una prima versione con l’art. 25 comma 3:

“Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67” secondo cui “Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis”.

Infine lo stesso obbligo è stato mantenuto nell’articolo 24 c.5 comma 1 lettera b), riformulato col D.Lgs. 222/2016 nella procedura di Segnalazione Certificata di Agibilità.

Distinzione tra Certificato di idoneità statica e Certificato di collaudo statico

Definizione e approfondimenti:

Recentemente la sentenza di Cassazione Penale n. 10235/2024, ha stabilito una serie di utili distinzioni tra certificazione di idoneità statica e Collaudo statico, in particolare i relativi limiti di utilizzo ovvero che:

In linea generale, una certificazione/dichiarazione di idoneità statica non equivale al certificato di collaudo, formalmente non ne costituisce equipollente. Un certificato di collaudo è il prodotto di un insieme di obblighi e regole normativamente ben determinati, relativi alla qualificazione dei tecnici, e della loro anzianità professionale, dei costruttori, dei materiali, della tipologia degli esami e delle ispezioni, ecc.); la certificazione di idoneità statica, no. In realtà, la dichiarazione di idoneità statica contiene le stesse considerazioni in termini di valutazione della sicurezza strutturale, vale a dire, gli stessi elementi che portano il tecnico estensore, su sua responsabilità, al proprio convincimento sulla sicurezza delle opere strutturali della costruzione, di quelli contenute nel certificato di collaudo statico. E può dirsi che conduce alle medesime conclusioni sostanziali. E’ un fatto, però, che l’art. 24 del DPR 380/2001 espressamente prevede, per il rilascio del certificato di agibilità, che per interventi di:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, sia presente il certificato di collaudo statico, ai sensi dell’art. 67 del DPR stesso. Dunque, non solo nei casi di opere strutturali.

Quando si tratta di attribuire oggi l’Agibilità all’immobile, se questo risulta sprovvisto di collaudo statico ancorché sottoposto all’obbligo di ottenimento, non è possibile sostituirlo con certificazione di idoneità statica; purtroppo si rende necessario effettuarne il collaudo con le regole vigenti sopravvenute.

Contenuto e scopo del Collaudo statico differiscono dalla Idoneità statica.

Il collaudo statico contiene obblighi, regole e verifiche assai specifiche per aspetti dei materiali e ispezioni, tra l’altro oggetto di recente revisione con le NTC 2018.

Ma anche nel caso in cui la dichiarazione di idoneità statica contenga le stesse conclusioni sostanziali di sicurezza strutturale di quelle contenute nel certificato di collaudo statico, non si può utilizzarla. E in particolare la certificazione di idoneità statica fa riferimento all’epoca di costruzione del fabbricato e al momento della sua istanza di sanatoria.

Invece, il collaudo statico previsto dall’attuale ordinamento richiede una serie di prescrizioni riferite alle norme tecniche costruttive vigenti. E’ prassi diffusa in certe Pubbliche Amministrazioni ammettere l’equivalenza della idoneità statica sostitutiva del collaudo per edifici sprovvisti di esso, sprovvisti di agibilità perchè risalenti nel tempo o nelle procedure di accertamento di conformità in sanatoria.

E’ anche vero che i termini di valutazioni della sicurezza strutturale tra le due certificazioni sono diversi: considerato la natura “sensibile” degli interessi protetti (sicurezza strutturale e antisismica degli edifici pubblici e privati) è consigliata alle singole amministrazioni, se non altro in un’ottica di prudenza, l’adozione di scelte discrezionali il più possibile ancorate al dato testuale che subordina il rilascio del certificato di agibilità alla presentazione del certificato di collaudo statico per quelle porzioni di edificio che, per qualsiasi ragione, ne siano prive (TAR Reggio Calabria n. 584/2019).

Resta il fatto che la diatriba sul collaudo statico rilasciato “in sanatoria” o postumo alle opere compiute non è disciplinato.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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