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Le opere rientranti nella categoria vanno regolarizzate con le procedure previste dalla disciplina



Non mi risultano regioni che abbiano istituito la “Super-SCIA” in sanatoria per opere rientranti nel PdC

Anni fa venne istituita la DIA alternativa al Permesso di Costruire, cioè una DIA speciale in grado auto-abilitare opere e interventi soggetti al PdC.

Fece la sua apparizione fin dai primi passi del Testo Unico per l’Edilizia D.P.R. 380/01 con l’art. 22, modificato “in corso d’opera” con D.Lgs. 301/2002.

Il comma 3 del suddetto art. 22 disponeva così:

3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

  • a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) [del DPR 380/01, ndr];
  • b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
  • c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Da allora, al netto di lievi modifiche, la “Super-DIA” è giunta ai giorni nostri e revisionata col D.Lgs. 222/2016 (Decreto ‘SCIA 2’). Esso ha lasciato praticamente inalterate le tre categorie di intervento, e definitivamente archiviato l’ambiguità applicativa tra “Super-DIA” e “Super-SCIA”.

Infatti non era chiaro se il travaso della “Super-DIA” verso la “Super-SCIA” fosse automatico, tenuto conto dell’istituzione postuma della SCIA avvenuta L. 122/2010.

Prima di proseguire, rammento la versione video dell’argomento:

Dal 2016 il Decreto SCIA 2 ha chiarito il ruolo della Super-SCIA

La SCIA Alternativa al Permesso di Costruire, al netto di previgenti e diverse legislazioni regionali, ha assunto una configurazione più chiara.

Procedure e modalità di deposito di essa sono previste nella versione ri-formata dell’art. 23 del DPR 380/01 nel neonato comma 01 (si, è scritto così).

In sostanza si tratta di una procedura gemella a quella della SCIA ordinaria edilizia prevista dall’art. 22 del TUE, che a sua volta richiama l’articolo 19 della L. 241/90.

Facciamo una estrema sintesi estrapolando alcuni punti chiave dal DPR 380/01 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 222/2016, legislazioni regionali a parte:

  • SCIA ordinaria: è ammessa per le varianti non sostanziali al PdC e per interventi di manutenzione straordinaria “pesante”, restauro e risanamento conservativo “pesante” e ristrutturazione edilizia “leggera” (termini del D.Lgs. 222/2016);
  • SCIA alternativa al PdC: è ammessa per ristrutturazione edilizia “pesante” e particolari interventi di nuova costruzione indicati come sopra;

Il TUE non prevede una Super-SCIA in sanatoria per regolarizzare illeciti

Legislazioni regionali a parte, nell’attuale disciplina di regolarizzazione e sanatoria prevista dal D.P.R. 380/01 sono previste soltanto due casistiche.

  • Accertamento di conformità ex art. 36 TUE, con rilascio di Permesso di Costruire in sanatoria; riguarda le opere realizzate in assenza o difformità dal permesso di costruire, ovvero in assenza di SCIA (Super, ndr) nelle ipotesi di cui all’articolo 23 comma 01, o in difformità da essa.
  • Opere compiute in assenza o difformità dalla SCIA (ordinaria) ex art. 37 del TUE. In questo caso non è ben chiara se debba automaticamente applicarsi la procedure dell’art. 36 del TUE, che rilascia un Permesso di Costruire in sanatoria anche per opere rientranti in SCIA.

Per quest’ultima ipotesi ripeto che le Regioni hanno disciplinato ciascuna con modalità diverse. Alcune da tempo hanno istituito a regime la “SCIA in sanatoria”, termine poi apparso anche nell’Allegato del D.Lgs. 222/2016, altre hanno preferito istituire procedure specifiche (Toscana, con l’Attestazione di conformità).

Rinviando la questione della procedura di sanatoria per opere rientranti in SCIA, torno a focalizzare la SCIA Alternativa al PdC nella possibile “versione sanatoria”.

Prima di proseguire ti segnalo un approfondimento podcast sulle sanatorie:


Le opere rientranti in SCIA Alternativa sono specifiche e condizionate

Tra l’altro, la SCIA Alternativa al Permesso di Costruire si differenzia dalla sorella “SCIA ordinaria” per diversi aspetti:

  • inizio lavori: salvo norme settoriali, nulla osta, parere e autorizzazioni varie, nella SCIA ordinaria le opere possono avere inizio il giorno stesso della presentazione; nella SCIA alternativa al PdC è obbligatorio attendere trenta giorni dalla presentazione per l’inizio lavori.
  • tipologie di opere ammissibili: ciascuna procedura di SCIA ordinaria o “Super” prevede specifiche opere e interventi ammessi, non sovrapponibili tra loro.

Anche qui, mi preme ribadire ancora di porre attenzione alle leggi regionali, che potrebbero aver apportato modifiche in tal senso.

In nessuna parte del Testo Unico per l’edilizia è prevista la procedura di presentazione SCIA alternativa al PdC “in sanatoria”. Non esiste sia in caso di opere compiute, e neppure per opere in corso di esecuzione (quest’ultima ipotesi invece prevista dall’art. 37 comma 5 del TUE per le opere rientranti in SCIA ordinaria).

Al contrario, gli interventi eseguiti in assenza di SCIA (Super) nelle ipotesi di cui all’articolo 23 comma 01 TUE, o in difformità da essa, sono soggetti alla procedura di Accertamento di Conformità dell’art. 36 comma 1 TUE.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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