Skip to content

Alcune regioni lo hanno recepito, a breve migliaia di Comuni dovranno uniformare le definizioni nei PRG.

Tra regioni “recipienti” o meno, il prossimo 20 ottobre 2017 è l’anniversario del primo provvedimento generale.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano avranno più autonomia nell’attuare il recepimento, da effettuarsi in conformità dei rispettivi poteri e limiti statutari.

Nel momento in cui scrivo solo le seguenti regioni a statuto ordinario hanno recepito:

  • Liguria
  • Piemonte
  • Puglia
  • Emilia Romagna
  • Lazio

Salvo maggiori dettagli, le altre regioni risultano in ritardo sulla tabella di marcia, rimanendo sorpreso del ritardo anche per la mia regione Toscana, solitamente “celere” sulla legislazione urbanistica e territoriale.

Il Regolamento Edilizio Tipo è frutto di un lungo procedimento concertato tra Stato, Regioni ed Enti locali, il cui inizio risale al Decreto “Sblocca Italia” convertito in L. 164/2014, con cui ha disposto (con l’art. 17-bis, comma 1) l’introduzione del comma 1-sexies all’art. 4 nel TUE.

Il Regolamento Edilizio Tipo prevedeva due fasi di ingresso graduali presso Regioni e Comuni.

Tale lavoro è culminato con l’intesa raggiunta dall’accordo (intesa) raggiunto in sede di Conferenza Unificata, il cui accordo costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Tale accordo di intesa è stato pubblicato con D.P.C.M. del 20 ottobre 2016 (scarica qui) che ha portato alla sua approvazione, la quale oltre al provvedimento normativo si articola coi seguenti allegati:

ALLEGATO 1 – SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO (si tratta dello schema generale e i contenuti minimi che dovranno avere i regolamenti edilizi oggetto di recepimento);

ALLEGATO A – QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI (elenco di parametri, definizioni e indici urbanistici con relativa descrizione dettagliata);

ALLEGATO B – RICOGNIZIONE DISPOSIZIONI NORMATIVE

ALLEGATO 2 – ACCORDO CONFERENZA STATO-REGIONI

Col medesimo atto il Governo, regioni ordinarie ed enti locali si sono impegnati ad utilizzare le definizioni uniformi nei provvedimenti legislativi e regolamentari che saranno adottato dopo l’intesa.

Fase 1: il recepimento regionale entro i primi centottanta giorni.

In base al comma 1 dell’art. 2 del DPCM, il nuovo schema emanato col DPCM del 20 ottobre 2016 imponeva alle Regioni a statuto ordinario un primo termine di recepimento pari a 180 giorni dall’adozione dell’Intesa.

In fase di recepimento le regioni a statuto ordinario devono (o avrebbero dovuto):

  • recepire le definizioni uniformate e ad integrarle nel rispetto della normativa vigente, in funzione delle disposizioni e discipline sovraordinate in materia edilizia;
  • col recepimento, le regioni, nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema di regolamento edilizio tipo approvato, possono specificare e/o semplificare l’indice;
  • individuano altresì alla luce della normativa regionale vigente, le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e, ove  necessario, in via transitoria possono dettare indicazioni tecniche di  dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione.
  • L’atto di recepimento regionale stabilisce altresì i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, da seguire per  l’adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell’adeguamento sui procedimenti in  itinere (permessi  di costruire, Scia, sanatorie, piani attuativi, progetti unitari convenzionati).   

Vorrei sollevare l’attenzione su due punti focali:

  • le regioni possono recepire anche dopo i primi 180 giorni? La risposta è si in quanto non vietato dalla norma; infatti i comuni, in assenza di recepimento possono, ma non devono, adottare il regolamento edilizio tipo;
  • raccordo tra previgenti e nuovi indici dimensionali dei PRG: occorre particolare attenzione alle norme transitorie relative agli indici e parametri dimensionali necessari per dimensionare i carichi urbanistici degli strumenti e regolamenti comunali, in quanto potrebbero sorgere discordanze tra definizioni simili; più esattamente sarebbe necessario una sorta di tabella di raccordo o conversione tra vecchi e nuovi parametri, in modo da lasciare invariati i saldi delle volumetrie e superfici edificabili ammissibili, attualmente vigenti nei rispettivi strumenti urbanistici comunali.

Il comma 4 dell’Art. 2 del D.P.C.M 20 ottobre 2016, al fine di scongiurare questo problema ha statuito che il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente ovvero adottato alla data di sottoscrizione della presente intesa.

Quest’ultimo punto è particolarmente delicato in quanto si paventa il concreto rischio che si presenti il problema diffuso di incongruenze o perdite di diritti edificatori, che potrebbero ingenerare contenzioso tra cittadini, costruttori ed enti pubblici.

Fase 2: recepimento da parte dei Comuni nei successivi centottanta giorni.

In base al comma 4 dell’art. 2 del DPCM i comuni adeguano i propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati entro i seguenti termini e condizioni.

Se la regione ha fatto recepimento:

  • il termine stabilito nell’atto di recepimento regionale;
  • comunque non oltre centottanta giorni decorrenti dall’atto di recepimento regionale;
  • decorsi i due suddetti termini, i comuni devono adeguare i propri regolamenti  edilizi, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili.

In caso di mancato recepimento regionale:

  • possono comunque provvedere all’adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati;

Su quest’ultima ipotesi esprimo riserve: non credo che un Comune si voglia esporre al rischio di dover effettuare un doppio recepimento, prima effettuato nei confronti del solo Regolamento Edilizio Tipo, e poi con le eventuali modifiche e integrazioni apportate da un recepimento regionale “ritardatario”.

Adeguamento solo dei Regolamenti edilizi o anche delle Norme tecniche attuative comunali?

Mi sono sempre domandato se i comuni debbano adeguare anche gli strumenti urbanistici come PRG, Piani strutturali, PGT, e similari.

Mi spiego meglio: nel DPCM tutto questo obbligo di recepimento regionale prima, e comunale poi, è posto in capo al solo Regolamento Edilizio comunale.

La questione è sottaciuta se il recepimento vale anche per le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) contenute in tutti i piani regolatori e strumenti urbanistici dirsi voglia.

Infatti le NTA formano parte integrante dei PRG e strumenti urbanistici, e non del Regolamento Edilizio comunale.

Il DPCM si interessa agli strumenti urbanistici solo per prevedere un raccordo con le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici.

Sarà quindi necessario un “duplice” recepimento sincronizzato delle definizioni delle NTA con quelle del regolamento edilizio.

Ancora più interessante sarà l’evoluzione delle diverse esperienze regionali.

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE

Articoli recenti

Torna su