Il potere dovere di sindacato del giudice penale sui titoli abilitativi non segue i termini della L. 241/1990

La mancanza del necessario titolo edilizio non consente la realizzazione di un’opera anche se per essa è stato rilasciato l’assenso a fini paesaggistici.
L’autorizzazione paesaggistica ha il carattere di atto autonomo e presupposto necessario al rilascio del permesso di costruire
L’aspetto è già noto e si presenta come unanime e consolidato orientamento in sede di giustizia amministrativa; il Consiglio di Stato con sentenze della sez. VI n. 2658 del 16 giugno 2016 e sez. n. 521 del 9 febbraio 2016 esplicita questo principio.
Al contrario, sono due regimi autonomi, indipendenti e su alcuni punti perfino in contrasto; ad esempio alcune definizioni urbanistiche contenute nell’art. 167 del Codice dei Beni culturali in materia di compatibilità paesaggistica non hanno precisi punti di contatto col Testo Unico dell’edilizia DPR 380/01.
Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico per realizzare un’opera edilizia occorrono contemporaneamente:
- idoneo titolo edilizio (o comunicazione in Edilizia libera)
- titolo d’assenso a fini paesaggistici (autorizzazione paesaggistica)
La disciplina edilizia “pura” non contiene o ingloba al suo interno quella paesaggistica.
Di conseguenza in tali aree non si può realizzare un’opera edilizia se non sono presenti entrambi i titoli abilitativi, specificando che i due atti di assenso operano su piani diversi essendo posti a tutela di interessi pubblici che sono solo parzialmente coincidenti.
E tale principio resta fermo anche quando le disposizioni urbanistiche sono dettate tenendo conto pure dei valori paesaggistici di un’area (Cons. di Stato sez. VI n. 2658 del 16 giugno 2016).

L’autorizzazione paesaggistica è un atto necessario e presupposto per il titolo edilizio, e devono essere totalmente congruenti tra loro; lo stesso principio di congruenza, e soprattutto di conformità esecutiva, deve essere rispettato anche in corso d’opera.
In caso contrario è indispensabile ottenere ulteriore variante all’autorizzazione paesaggistica (di cui ottenerne espresso rilascio) e conseguente variante sul profilo edilizio (in base al titolo idoneo anche su base regionale).
La paesaggistica non è subordinata all’edilizia
La realizzazione di opere edilizie in assenza anche di uno solo dei titoli abilitativi (edilizio e/o paesaggistico) comporta la conseguente adozione delle misure ripristinatorie, quali la demolizione.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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