La mancanza del necessario titolo edilizio non consente la realizzazione di un’opera anche se per essa è stato rilasciato l’assenso a fini paesaggistici.
L’autorizzazione paesaggistica ha il carattere di atto autonomo e presupposto necessario al rilascio del permesso di costruire
L’aspetto è già noto e si presenta come unanime e consolidato orientamento in sede di giustizia amministrativa; il Consiglio di Stato con sentenze della sez. VI n. 2658 del 16 giugno 2016 e sez. n. 521 del 9 febbraio 2016 esplicita questo principio.
La disciplina edilizia “pura” non contiene o ingloba al suo interno quella paesaggistica.
Di conseguenza in tali aree non si può realizzare un’opera edilizia se non sono presenti entrambi i titoli abilitativi, specificando che i due atti di assenso operano su piani diversi essendo posti a tutela di interessi pubblici che sono solo parzialmente coincidenti. E tale principio resta fermo anche quando le disposizioni urbanistiche sono dettate tenendo conto pure dei valori paesaggistici di un’area (Cons. di Stato sez. VI n. 2658 del 16 giugno 2016).
L’autorizzazione paesaggistica è un atto necessario e presupposto per il titolo edilizio, e devono essere totalmente congruenti tra loro; lo stesso principio di congruenza, e soprattutto di conformità esecutiva, deve essere rispettato anche in corso d’opera. In caso contrario è indispensabile ottenere ulteriore variante all’autorizzazione paesaggistica (di cui ottenerne espresso rilascio) e conseguente variante sul profilo edilizio (in base al titolo idoneo anche su base regionale).
La paesaggistica non è subordinata all’edilizia
La realizzazione di opere edilizie in assenza anche di uno solo dei titoli abilitativi (edilizio e/o paesaggistico) comporta la conseguente adozione delle misure ripristinatorie, quali la demolizione.
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Il Comune può chiedere integrazioni nelle pratiche edilizie, ma deve valutarle realmente e rispettare i termini dei propri poteri di controllo. Recenti sentenze chiariscono il rapporto tra documentazione incompleta, integrazione SCIA, consolidamento della segnalazione e autotutela.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che alla CILA non si applica il preavviso di diniego previsto dall’art. 10-bis della legge 241/1990, la comunicazione non costituisce un’istanza diretta al rilascio di un titolo edilizio, ma una comunicazione proveniente dal privato per effettuare opere edilizie in regime libero.