La definizione rappresenta un principio uniforme su base nazionale, escluse forme di deroga con effetti di sanatoria

Condonare un immobile, come e quando è possibile farlo, espresso in formato pillola.

Carlo Pagliai
Autore
Si tratta di una procedura straordinaria e non sempre è possibile ottenerlo.
- è stato emanato tre volte in Italia;
- i vincoli possono ostacolarne il rilascio;
- è soggetto al pagamento di oblazioni e oneri;
- alcuni milioni di istanze sono ancora pendenti;
Molto spesso circola l’idea comune che sia sempre aperta la possibilità di presentare la domanda di condono, con altrettanta probabilità di ottenerlo, quasi come un ravvedimento operoso per il bollo auto scaduto da dieci giorni.
Invece non è cosi: il provvedimento del condono edilizio è di tipo straordinario, cioè provvedimenti che derogano, superano e affrontano in via eccezionale il provvedimento ordinario.
Il condono edilizio, tanto per capirsi, è una sorta di parentesi nei confronti della ordinaria legalità, oppure usando le parole di un amico avvocato:
Il condono edilizio è un provvedimento sospensivo della legalità.
Proprio perchè si tratta di un provvedimento eccezionale, straordinario, occorre prestare molta attenzione alle regole speciali e specifiche che sono state approvate e valgono ancora oggi.
Per essere estremamente sintetici, non si può e non si deve parlare neppure di condono edilizio, ma scegliere con esattezza di quale condono edilizio si stia parlando.
Infatti ne abbiamo avuti tre in Italia, quelli emanati con leggi 47/85, n. 724/94 e n. 326/03, ciascuno con specificazioni ad hoc e perfino eccezioni restrittive rispetto al condono precedente, con un meccanismo somigliante alla matrioska. Ecco perchè il secondo e terzo condono edilizio sono divenuti sempre più difficili e limitati nei confronti del rispettivo precedente provvedimento
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica negli atti notarili e commerciabilità degli immobili
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