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Lo scopo ispiratrice della speciale disciplina transitoria non è quello di sanare abusi edilizi già realizzati.

Si ritorna sul tema del Piano Casa e dell’impossibilità di considerarlo un provvedimento normativo avente anche possibili applicazioni di sanatoria edilizia.

La speciale normativa Piano Casa non può essere utilizzabile per regolarizzare incrementi di volumi compiuti posteriormente alla sua entrata in vigore (Conferenza Stato-Regioni 31 marzo 2009), e tanto meno per quelli compiuti in precedenza.

Sul tema avevo già scritto alcuni articoli in passati perchè ci sono state alcune pronunce di Consiglio di Stato e perfino di Corte Costituzionale avverso norme regionali di Piano Casa; torno piuttosto sull’argomento in base alla giurisprudenza aggiornata, interessanti le due sentenze TAR Lazio n. 1464/2023 e TAR Catania n. 1482/2023.

Articoli precedenti sul Piano Casa “in sanatoria”:

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Piano Casa fuori dalla sanatoria edilizia

Fin dalle sue origini la normativa sul c.d. Piano Casa e relative declinazioni regionali, non può trovare applicazione al fine di “sanare” interventi già eseguiti, poiché la norma regola i possibili ampliamenti o incrementi realizzati sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio.

Ad esempio la trasformazione abusiva di un preesistente garage in cucina abitabile, comportante incremento volumetrico per cambio da uso accessorio ad abitabile, non può essere sanata applicando il Piano Casa per cercare di superare i limiti delle previsioni e cubature disponibili.

Il Piano Casa non è uno strumento di sanatoria per abusi già realizzati – essendo la disciplina sanante anch’essa di carattere speciale – e non essendo quella della sanatoria la ratio ispiratrice della relativa disciplina, le relative previsioni non possono essere invocate al fine di conferire legittimità ad interventi effettuati senza titolo, neanche laddove tali interventi sarebbero stati in ipotesi assentibili ai sensi del Piano Casa.

Sanare incrementi volumetrici abusivi col Piano Casa configura edifici abusivi, ed esclusi dalla norma

Ipotizzando di voler sanare astrattamente col Piano Casa certi incrementi volumetrici (in ampliamento o con demo-ricostruzione, come prevede la norma), significherebbe partire da una situazione di assenza di stato legittimo e abusività dell’immobile.

Ma la stessa normativa del Piano Casa non ammette interventi su edifici realizzati abusivamente: quindi logicamente sanare un illecito edilizio “in nome” del Piano Casa equivale ad ammettere intervento abusivo, precluso a priori.

Quindi l’istanza di accertamento di conformità per ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria non può considerare l’esistenza del Piano Casa come un “bonus volumetrico” disponibile in tutti i casi. Oppure come una specie di “tolleranza edilizia del 20%”.

Tra l’altro qualche altra regione ha inserito disposizioni normative che consentono espressamente di effettuare la sanatoria edilizia avvalendosi anche del Piano Casa: è vero che tali norme valgono fintanto non vengono dichiarate incostituzionali, ma è anche vero che si pongono da sole in palese incompatibilità come sopra evidenziato.

Tra l’altro, nel momento in cui sto scrivendo il post devo rammentare che la Corte Costituzionale in più recenti pronunce ha dichiarato incostituzionali le continue proroghe regionali della normativa Piano Casa.

La motivazione a supporto di queste decisioni è che il Piano Casa, essendo normativa a carattere speciale e transitorio, non poteva essere prorogata continuamente, perchè si sarebbe snaturata la sua ratio di incentivo economico del settore edilizio.

La Consulta infatti ha praticamente indicato il capolinea dell’esperienza del Piano Casa.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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