Mancato o ritardato pagamento degli oneri concessori non impedisce il rilascio del titolo abilitativo
Secondo il TAR è sussiste specifico onere di soccorso istruttorio e applicabile a tutti i titoli edilizi.
Possiamo distinguere i titoli edilizi in base alle tipologie generali su:
- rilascio espresso da parte della P.A. (Permesso di costruire)
- segnalazione (SCIA)
- comunicazione (CILA)
Il discorso vale anche per le relative versioni in sanatoria/tardiva.
Detto questo pensiamo ai casi in cui siano state presentate una di queste pratiche edilizie, ipotizzando che non siano complete o esaurienti come contenuti, in particolare per completezza. Dopo la loro presentazione inizia a trascorrere del tempo, giorni, mesi e poi anni. Purtroppo il discorso che segue e per quanto riguarda le CILA, meriterebbe un discorso a parte e pertanto si esclude adesso.
Nelle varie ipotesi e presupposti previsti dalla normativa esiste la possibilità di formazione del Silenzio-assenso, oppure la formazione tacita.
In seguito a tali passaggi l’ente pubblico incaricato a verificare queste pratiche, non può assumere posizione di silenzio “passivo”, cioè senza neppure esaminare la pratica edilizia e valutare se applicare i poteri inibitori/sanzionatori, oppure chiedere le dovute integrazioni per completarla, o più semplicemente per i dovuti chiarimenti dei contenuti insufficienti.
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In particolare la P.A. non può “saltare” il passaggio della richiesta integrazioni alla pratica edilizia, ove prevista e ammissibile, per giungere subito al provvedimento sanzionatorio repressivo; certamente, nei casi della SCIA è possibile esercitare i dovuti poteri inibitori previsti dalla L. 241/90.
Trovo pertanto interessante il principio normativo e giurisprudenziale che intende garantire il regolare flusso del procedimento amministrativo nei titoli edilizi in caso di mancata richiesta di integrazioni per carenza documentale nel titolo edilizio.
Prendendo spunto dal procedimento per il rilascio del permesso di costruire (art. 20 c.5 DPR 380/01), la carenza della documentazione deve essere preventivamente comunicata al richiedente, ai fini della sua integrazione; il diniego potrà essere assunto motivatamente solo in caso di inosservanza in ordine alla richiesta di integrazione, e sempre che le carenze documentali abbiano un grado di pregiudizio tale da impedire la valutazione della congruità dell’intervento richiesto con i normali mezzi tecnici disponibili da parte degli uffici istruttori.
Invero, “L’art. 20, comma 5, d.P.R. n. 380/2001, riferito al rilascio del permesso di costruire, ma applicabile a tutti i titoli edilizi …, stabilisce che l’Amministrazione è onerata di soccorso istruttorio nei confronti dei soggetti che richiedono il rilascio di un titolo edilizio, o lo presentano, in quanto grava sull’Amministrazione l’onere di facilitare lo svolgimento dell’attività amministrativa che condizioni l’esercizio dei diritti dei cittadini. È questa una delle principali applicazioni del principio costituzionale di buon andamento dell’Amministrazione (art. 97 Cost.)” (T.A.R. Napoli n. 442/2021, TAR Milano n. 1470/2020).
Per concludere si riporta anche che “Con particolare riferimento alla carenza documentale, per principio generale la relativa incompletezza avrebbe dovuto costringere la Pubblica amministrazione a richiedere chiarimenti” (Cons. Stato n. 5392/2020).
Da quanto sopra viene confermato un principio di un rapporto equilibrato tra diritti e doveri reciprocamente tra Pubblica Amministrazione e cittadino.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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