Senza Stato Legittimo accertato non è possibile presentare pratiche edilizie o effettuare interventi, neppure conservativi

Anch’essa offre due versioni dopo il Decreto ‘Scia 2’, distinte sulle opere strutturali.
La definizione di manutenzione straordinaria è fondata su presupposto di preesistenza e rinnovamento della stessa.
E’ una categoria di intervento coniata con la L. 457/78 e che è pervenuta quasi intatta fino ai giorni nostri nel Testo Unico per l’edilizia D.P.R. 380/01.
Una modifica consistente è stata apporta col celebre Decreto ‘Sblocca Italia’, confermata con conversione in legge 164/2014, grazie al quale nella manutenzione straordinaria fu inserita e ricompresa la possibilità di effettuare frazionamenti o accorpamenti delle unità immobiliari.
La condizione essenziale in tutti i casi, è quella di non comportare mutamento di destinazione d’uso, modifiche volumetriche e variazioni del carico urbanistico.
Ho pensato di fare un dovuto approfondimento su una categoria di intervento assai diffusa e applicata nell’edilizia, distinguendo le ipotesi in cui sia soggetta a Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) e Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), quest’ultime spiegate in altri due distinti video sul canale YouTube.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.
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