Gli atti di compravendita possono ritenere insussistenti gli
abusi o difformità, ma non possono escludere il potere sanzionatorio verso essi.
Molto spesso mi confronto con persone che hanno acquistato immobili in buona fede, e soprattutto convinti di aver fatto un atto di trasferimento in piena regola.
Una buona parte di essi non è minimamente consapevole di
cosa sta DAVVERO comprando, in termini di oggetto sotto il profilo della
conformità.
Raramente capita che l’acquirente sia minimamente informato
di qualche “marachella” combinata, ma che l’abbia accettata perché anche a lui
tutto sommato fa comodo. In più si illude, o gli è stato fatto credere, che l’irregolarità
abbia pure alzato il valore dell’immobile.
Quello che invece capita spesso, è che venditore e
acquirente non abbiano entrambi la benché minima idea dello stato legittimo dell’immobile;
oppure, che ne abbiano una vaga idea, ma che se ne strafottano di questo
aspetto.
E su questi presupposti o convinzioni dirsi voglia, le parti contraenti vanno a braccetto a fare un bel rogito di trasferimento (Ne parlo anche nel mio libro “Ante ‘67”).
Magari, mi è capitato raramente che venditore e acquirente abbiano fatto valutare al notaio un parere circa l’inquadramento delle irregolarità edilizie e urbanistiche, da un punto di vista amministrativo comunale.
Comunque sia nei casi in cui il notaio si sia espresso
ritenendo insussistenti abusi o difformità edilizia, ciò non limita il potere
di accertamento da parte dell’ente comunale.
Trovo utile riportare un consolidato principio da parte
della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale <<nel caso di immobile realizzato senza alcun
titolo edilizio l’ordinanza di demolizione, quale provvedimento repressivo non
assoggettato ad alcun termine decadenziale e, quindi, adottabile anche a
notevole intervallo temporale dall’abuso edilizio, costituisce atto dovuto e
vincolato alla ricognizione dei suoi presupposti, non potendo assumere alcuna
rilevanza giuridica un preteso affidamento di mero fatto, ancorché
eventualmente ingenerato dal dante causa e/o dal notaio che ha rogato gli atti
di compravendita>> (TAR Liguria n. 775/2019, Cons. di Stato n. 2486/2014,
n. 5011/2013, n. 3235/2013, n. 3182/2013).
Provo a spiegare con altri termini.
Quanto indicato negli atti di compravendita tra privati
attiene ad aspetti civilistici, la sua sfera è appunto limitata al rapporto tra
di essi, e non può incidere in alcun modo sugli aspetti amministrativi e
abilitanti le trasformazioni edilizi.
E di conseguenza, il contenuto e le clausole dell’atto notarile non sono sufficienti a garantire la piena legittimità sotto il profilo urbanistico edilizio. Resta infatti impregiudicata ogni azione repressiva e sanzionatoria da parte degli enti preposti a vigilare, anche a notevole distanza di tempo dal compimento dell’illecito. E l’atto di compravendita, non comporta alcun tipo di affidamento nel privato.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.
DISCLAIMER. Il presente contenuto ha esclusiva finalità informativa e divulgativa. Non costituisce e non può costituire consulenza tecnica, legale o professionale, né può essere utilizzato come parere in alcuna sede. Ogni immobile e ogni intervento richiedono valutazioni specifiche caso per caso, pertanto resta tutto riservato su inquadramento, fattibilità e soluzioni applicabili.
La conformità catastale è condizione per validità del trasferimento immobiliare, ma non ogni difformità impedisce la compravendita: la Cassazione n. 18649/2026 conferma la natura della nullità formale e distingue le irregolarità rilevanti dalle difformità lievi che non richiedono aggiornamento della planimetria.
Difficile dimostrare la esistenza di un illecito edilizio di ogni tipo, soprattutto quando il Comune contesta quelle discordanze in epoca molto risalente, magari anteriore al 1° settembre 1967.
Le planimetrie allegate al condono non sanano automaticamente tutte le difformità rappresentate, la mancata verifica può lasciare irregolarità e produrre uno Stato Legittimo parziale.