Sulla domanda di condono il parere espresso dagli enti preposti alla tutela è obbligatorio e vincolante
Disciplina e Soprintendenze sono state riformate molte volte, facciamo una sintesi.
Antonella Barbara Caldini,
Architetto specialista in restauro dei monumenti
Spesso i non addetti ai lavori utilizzano termini impropri per cui di frequente nel parlato comune si sentono frasi del tipo <<le Belle Arti hanno apposto un vincolo a quel palazzo>>.
Oggi però questa apparente imprecisione non è più del tutto sbagliata dal momento che a distanza di anni quel termine, “Belle Arti”, è rientrato a far parte della dicitura (unica) che rende riconoscibile questo ente di alta vigilanza che è preposto alla tutela dell’intero patrimonio archeologico, storico-artistico ed architettonico.
Per anni “La Soprintendenza” si è occupata in maniera distinta dei beni storico-artistici ed antropologici (poi implementati del suffisso etno-antropologici), dei beni architettonici e paesaggistici e, infine, dei beni archeologici. Rami diversi che seguivano iter di approvazione diversi, facenti capo a diverse PA preposte al rilascio formale nulla osta ai lavori.
Con un legislatore iperattivo come oggi, è il caso di aprire con la frase: nel momento in cui scrivo, vige il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (cd Codice Urbani) di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. che ha riformato (ed abrogato) il precedente Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 490/99.
Tra questi due provvedimenti già dal titolo passa una certa differenza: il D. Lgs. 42/2004 è titolato come Codice dei beni culturali e del paesaggio, mentre il D. Lgs. 490/99 è un testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.
In soli cinque anni viene rafforzato il paradigma, significato e valore del Paesaggio, precedentemente annaspato nel più ampio generico pentolone della tutela “ambientale”.
Il D.Lgs. 490/99 apportava una serie di modifiche, contestualmente all’unione dei due principali e distinti rami normativi previgenti ossia le ben note leggi:
- n. 1089/39 sulla “Tutela delle cose d’interesse artistico o storico”
- n. 1497/39 sulla “Protezione delle bellezze naturali”.
All’anno 1939 il legislatore fascista tenne ben distinti due ambiti che, comunque, avevano ieri come oggi, molti punti di contatto tra loro.
La legge 1089/39 poneva un vincolo di natura culturale, volto alla tutela dei beni immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose d’interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.
In essi sono compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.
Di converso la Legge 1497/39 poneva il vincolo e tutela in quanto presente un notevole interesse pubblico per:
1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d’interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Stringendo le fila, le leggi 1089/39 e 1497/39 differivano tra loro per due diverse finalità .
La tutela del valore culturale per la prima, la tutela della bellezza in quanto valore di notevole interesse collettivo per la seconda.
Entrambe le norme erano fondate sul presupposto della valorizzazione della cultura e bellezza come valori nazionali, prioritari e gerarchici rispetto all’interesse e diritto del privato.
L’anno 1939 è stato quindi l’anno zero dei beni culturali? Sbagliato.
Queste due leggi a loro volta erano provvedimenti integrativi e ampliativi di due distinte e rispettive norme.
Non per nulla, dall’inizio dell’articolo si sono definiti i tre “rami”, riunificati ai giorni nostri ma nati in distinti momento tra loro.
Si potrebbe affermare che il precedente provvedimento della L. 1089/39 sia la legge 364/1909 che stabiliva e fissava norme per l’inalienabilità delle antichità e delle belle arti (quindi di ciò che compete all’archeologia e ai beni storico-artistici, i primi due rami già citati).
La stessa L. 1089/39 (art. 71 c.1) la richiama e ne conferma la sua validità di quanto vincolato con la stessa previgente L. 364/1909.
Personalmente si sono riscontrati immobili con notifica di vincolo ex L. 364/1909, volti a tutelare l’aspetto monumentale dell’edificio inserito in un contesto di pregio storico.
In parallelo, la L. 1497/39 (art. 18 e 19) disponeva la validità di quanto notificato con la legge 778/1922 sulla tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico.
Questa L. 778/1922 aveva lo scopo di assoggettare a speciale protezione le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.
Ergo, ai primi del Novecento praticamente si erano distinti già due filoni: quello della L. 364/1909 sui “beni culturali” seppur in via embrionale, da quello della L. 778/1922 sulla bellezze che presentavano notevole interesse pubblico.
Sono queste due norme da considerarsi pietre miliari e spartiacque innovativi?
Non del tutto.
Il Regno d’Italia aveva già provveduto con alcune norme a governare alcuni aspetti relativi alle materia archeologica, per esempio la legge n. 185 del 12 giugno 1902.
Altre leggi furono emanate pochi anni dopo la formazione del Regno d’Italia, proprio per iniziare quel lungo percorso di uniformazione e coordinamento tra le diverse realtà che per secoli hanno intrapreso strade diverse.
Fermiamo qui questa ricerca regressiva temporale per ritornare ad oggi.
Con D.M. 44 del 23 gennaio 2016, a completamento della riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, è stata istituita un’unica Soprintendenza per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio con formale soppressione delle altre.
Ecco quindi riaffiorare a tutta potenza la dicitura “Belle Arti“, che appare protagonista nella nuova denominazione di queste istituzioni, suddivise su base territoriale.
Chissà se il Ministro voleva rendere omaggio alle norme e istituti originari, però il collegamento alle Belle Arti a noi piace, perché per quel che se ne dica, gli italiani sono e rimangono maestri in queste.
Bentornate, Belle Arti.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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