Chi acquista un immobile all’asta fa affidamento sulla relazione dell’esperto nominato dal giudice, soprattutto per superficie, consistenza, condizioni strutturali, regolarità e difformità edilizie, nonché sull'effettive caratteristiche del bene, riportate nella perizia.

Successivi interventi su manufatti illegittimi non possono qualificarsi come regolari
Quindi è sconsigliato presentare pratiche edilizie su situazioni poco chiare sul piano della legittimazione
La sentenza di Cassazione Penale III n. 8865 del 23 febbraio 2017 ribadisce non tanto una giurisprudenza, ma anche un principio di buon senso e di logica. Il caso riguarda un manufatto in muratura realizzato sopra un lastrico solare (tetto piano) di un fabbricato preesistente all’epoca dell’acquisto e realizzato negli anni ’80.
In seguito, nell’anno 2015 a seguito di accertamento, viene disposta ordinanza di sequestro preventivo, alla quale la proprietà fa debita opposizione e avvio del procedimento di ambito penale. A tale opposizione i giudici del riesame ritennero di respingere la richiesta, in quanto i lavori di manutenzione effettuati sul fabbricato abusivo ne ripetono la illiceità, tenuto conto che il manufatto aggiuntivo comportava evidente ulteriore aggravamento del carico urbanistico e del reato.
Le opere aggiuntive ad immobili abusivi costituiscono estensione dell’abuso edilizio
La Cassazione ribadisce che i lavori da eseguirsi su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale sono legati, sicché non è applicabile ad essi il regime per le opere edilizie “minori” ovvero soggette a DIA/SCIA, anche in relazione a tipologia di interventi sottoposti a tale disciplina dal D.L. n. 133 del 2014 (Cass. Pen III n. 51427 del 16/10/2014, dep. 11/12/2014; Sez. 3, n. 1810 del 2/12/2008; Sez. 3, n. 21490 del 19/04/2006).
L’originaria illegittimità del manufatto originale non consente di qualificare come legittimi i successivi interventi, ancorché volti alla mera manutenzione del fabbricato.
Il principio è stato affermato anche nel caso in cui questa illegittimità fosse stata successivamente condonata (Cass. Pen. III n. 8865 del 23 febbraio 2017, Cass. Pen. III n. 26367 del 25/03/2014, dep. 18/06/2014).
Praticamente la presenza di porzioni immobiliari abusive rischia di avviare una lunga catena di opere illegittime postume, tali da dover essere sanate a loro volta nel momento in cui un proprietario intenda regolarizzare interamente l’immobile o il fabbricato.
Ciò deve portare a riflettere che ogni qualvolta si opera su un immobile, onde evitare il rischio di vedersi annullare l’efficacia delle pratiche ed interventi successivi, è necessario accertarsi dell’effettivo stato di legittimità del manufatto edilizio ove si interviene.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.
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