Illegittime opere edilizie effettuate su immobili abusivi
Successivi interventi su manufatti illegittimi non possono qualificarsi come regolari
Cyprus Hill, 2007 – Ph. Carlo Pagliai
Carlo Pagliai Ingegnere e urbanista
Urban Planning, building and real estate consultant
Blogger, YouTuber and digital communicator
Quindi è sconsigliato presentare pratiche edilizie su situazioni poco chiare sul piano della legittimazione
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La sentenza di Cassazione Penale III n. 8865 del 23 febbraio 2017 ribadisce non tanto una giurisprudenza, ma anche un principio di buon senso e di logica.
Il caso riguarda un manufatto in muratura realizzato sopra un lastrico solare (tetto piano) di un fabbricato preesistente all’epoca dell’acquisto e realizzato negli anni ’80.
In seguito, nell’anno 2015 a seguito di accertamento, viene disposta ordinanza di sequestro preventivo, alla quale la proprietà fa debita opposizione e avvio del procedimento di ambito penale.
A tale opposizione i giudici del riesame ritennero di respingere la richiesta, in quanto i lavori di manutenzione effettuati sul fabbricato abusivo ne ripetono la illiceità, tenuto conto che il manufatto aggiuntivo comportava evidente ulteriore aggravamento del carico urbanistico e del reato.
Le opere aggiuntive ad immobili abusivi costituiscono estensione dell’abuso edilizio
La Cassazione ribadisce che i lavori da eseguirsi su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale sono legati, sicché non è applicabile ad essi il regime per le opere edilizie “minori” ovvero soggette a DIA/SCIA, anche in relazione a tipologia di interventi sottoposti a tale disciplina dal D.L. n. 133 del 2014 (Cass. Pen III n. 51427 del 16/10/2014, dep. 11/12/2014; Sez. 3, n. 1810 del 2/12/2008; Sez. 3, n. 21490 del 19/04/2006).
L’originaria illegittimità del manufatto originale non consente di qualificare come legittimi i successivi interventi, ancorché volti alla mera manutenzione del fabbricato.
Il principio è stato affermato anche nel caso in cui questa illegittimità fosse stata successivamente condonata (Cass. Pen. III n. 8865 del 23 febbraio 2017, Cass. Pen. III n. 26367 del 25/03/2014, dep. 18/06/2014).
Praticamente la presenza di porzioni immobiliari abusive rischia di avviare una lunga catena di opere illegittime postume, tali da dover essere sanate a loro volta nel momento in cui un proprietario intenda regolarizzare interamente l’immobile o il fabbricato.
Ciò deve portare a riflettere che ogni qualvolta si opera su un immobile, onde evitare il rischio di vedersi annullare l’efficacia delle pratiche ed interventi successivi, è necessario accertarsi dell’effettivo stato di legittimità del manufatto edilizio ove si interviene.