In giurisprudenza amministrativa convivono più orientamenti circa l'ammissibilità di sanatoria strutturale
Il professionista è responsabile per difformità eseguite con SCIA ma rientranti in Permesso di Costruire
Troppo spesso la direzione lavori si trova compresso tra scelte discrezionali e pressioni del committente.
In tutto questo rimangono una serie di certezze: sul direttore lavori ricade l’onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie e il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunciando all’incarico (Cass. Pen. 39317/2019, n. 7406/2015).
Per il Direttore Lavori scatta la responsabilità in caso di realizzazione di interventi edilizi compiuti durante il cantiere necessitanti il permesso di costruire, ma eseguiti sulla base di una denuncia di inizio attività o SCIA con relazione asseverata di “conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti”.
Egli infatti ha il severo obbligo di vigilanza sull’esecuzione conforme delle opere realizzate (Cass. Pen. n. 9058 del 04/10/2017), e deve quindi premunirsi di accertare e controllare l’andamento dei lavori in qualsiasi momento.
Nel processo produttivo dell’opera progettata, meglio noto come cantiere edile, si susseguono quattro principali attori: committente, impresa, progettista e direttore lavori.
Il Direttore Lavori è un coordinatore super partes e supervisiona per conto della P.A.
A volte può capitare che il committente, assieme o meno all’impresa esecutrice, intenda effettuare varianti in corso d’opera in contrasto alle norme e agli strumenti urbanistici comunali. E che il Direttore lavori debba “contrastare” questa richiesta di variante.
Può capitare anche di peggio: il Direttore Lavori arriva di fronte al fatto compiuto per il quale egli (fino a prova contraria) è corresponsabile. Diciamo pure che in suo aiuto arriva l’art. 29 del Testo Unico D.P.R. 380/01, che lancia una possibilità di salvezza, ma a certe condizioni.
Il comma 1 infatti coinvolge nelle responsabilità il D.L. in caso di mancata conformità delle opere a:
- normativa urbanistica;
- previsioni di piano (strumento urbanistico);
- previsioni del permesso di costruire e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo;
Lo stesso comma 1 introduce la compartecipazione solidale per pagamento delle sanzioni pecuniarie, alle spese per l’esecuzione in danno e in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.
Dilemma: complicità o severità verso il committente?
Nel momento in cui sono stati compiuti illeciti o difformità come sopra indicati, al Direttore dei lavori si aprono due scenari:
- contestare tali lavori;
- “chiudere un occhio” e diventare complice, per compiacere committenza e imprese esecutrici.
Col primo scenario il professionista deve accertare l’entità e tipologia delle opere difformi, per poi valutarne la possibile sanabilità oppure per contestarle agli altri soggetti con segnalazione alla P.A. competente.
Il comma 2 concede appunto la possibilità di escludere il Direttore Lavori dalle responsabilità qualora contesti agli altri soggetti le violazioni e difformità, con contestuale segnalazione al Comune. Lo stesso D.L. è escluso qualora le stesse opere possano essere oggetto di varianti in corso d’opera, cioè non siano sanzionabili sotto profili amministrativi e penali.
Nei casi in cui le opere costituiscano totale difformità o variazione essenziale rispetto al Permesso di Costruire rilasciato, il D.L. deve pure rinunciare all’incarico seduta stante: in caso contrario il dirigente comunale lo deve segnalare al proprio Ordine professionale di appartenenze per le sanzioni disciplinari (sospensione dall’albo da tre mesi a due anni).
Come dire: nei casi in cui è stata fatta grossa, occorre pagare il prezzo delle dimissioni.
E’ richiesto quindi una palese dissociazione e presa di distanza dal reato edilizio, cioè un illecito rilevante. Il legislatore con l’art. 29 intende punire un atteggiamento inerte o colpevolmente passivo, in quanto egli svolge funzione di garante nei confronti del Comune per l’osservanza e rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all’esecuzione dei lavori (Cass. Pen. n. 34602/2010).
Ma non solo: lo stesso articolo 29 del T.U.E. intende punire il professionista in caso di mancata dissociazione (anticipata rispetto all’accertamento della P.A.) per punire anche l’atteggiamento di complicità e omissiva colpevolezza solidale.
In molti casi può diventare un dilemma per il Direttore dei Lavori, perché lo espone a sicure “rappresaglie” come il mancato pagamento degli onorari ancora pendenti, da recuperare con apposite azioni giudiziarie.
E non solo: il professionista rischia pure di vedersi cucire addosso il vestito di “infame”, traditore dei propri clienti. E una voce così gira assai veloce in un territorio, rimbombata sicuramente da colleghi pronti ad affossare gli altri come nella Sindrome del Palio di Siena.
Ma anche qui riflettiamo: la compiacenza agli abusi voluti dal committente nel lungo periodo non paga. I tempi sono cambiati, e la probabilità che un altro professionista intervenga con verifiche di conformità per compravendite (video youTube) e ristrutturazioni edilizie entro dieci anni è assai più elevata rispetto a decenni fa. E ciascun professionista ha il proprio metro valutativo di paragone, soggettivo e discrezionale.
Il consiglio che voglio condividere col professionista è di segnalare prontamente le varianti in corso d’opera con le dovute procedure previste dal Testo Unico e norme regionali, giocando così di anticipo.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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