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Decorrenza condizionata dall’acquisizione degli atti di assenso obbligatori per l’immobile.

Il presupposto fondamentale delle pratiche edilizie soggette a silenzio assenso è il rispetto di tutte le discipline settoriali.

Prima delle grandi modifiche apportate dal D.Lgs. 222/2016 meglio noto come ‘Scia 2’, la denuncia di inizio attività (DIA) era normata dalla previgente stesura dell’art. 22 DPR n. 380/2001.

Per molti anni il dibattito giuridico e amministrativo si incentrava sulla natura giuridica dell’istituto della Denuncia di inizio attività, sia sugli effetti della decorrenza del termine, che consente al dichiarante di effettuare gli interventi edilizi oggetto di denuncia (Cons. di Stato VI n. 5513/2013).

Si sono alternati due distinti orientamenti sulla natura della DIA:

  • formazione di un provvedimento tacito e abilitativo dell’intervento: cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. VI, 5.4.2007, n. 1550; Cons. St., sez. IV, 12.3.2009, n. 1474 e 25.11.2008, n. 5811; Cons. St., sez. II, 28.5.2010, parere n. 1990;
  • atto privato di autocertificazione, che pur non costituendo espressione di potestà pubblicistica resta oggetto di poteri di controllo ed inibitori, anche dopo la scadenza del predetto termine, sempre comunque nel rispetto degli articoli quinquies e nonies della legge n. 241/1990: cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, 9.2.2009, n. 717 e 14.11.2012, n. 5751);

Da questo dibattimento si è sempre più fatto avanti l’interrogativo circa l’esigenza di protezione dell’affidamento del privato, cui sono finalizzati i principi garantistici dell’autotutela (L. 241/90).

A prescindere da sopra, resta ferma la sussistenza di alcuni requisiti minimi in assenza dei quali la DIA è inefficace, con la diretta conseguenza che le opere realizzate soggiaciono agli ordinari poteri repressivi dell’Amministrazione in quanto prive di titolo abilitativo e legittimazione.

La pregressa stesura degli art. 22 e 23 del TUE, riguardanti all’ormai pensionata DIA, imponevano alcuni requisiti necessari affinché essa assumesse valore di efficacia a tutti gli effetti.

Alcuni requisiti erano di natura soggettivi, altri invece erano di natura oggettiva e prodromica, come indicato dal comma 3 dell’art. 23 DPR 380/2001 vigente fino a pochi anni fa (attenzione che il principio è stato travasato intatto nella SCIA).

Ad esempio se la Denuncia di Inizio attività riguardava immobili assoggettati a vincoli di natura ambientale, paesaggistica o culturale, la cui tutela non competa al Comune, era necessario ottenere i dovuti atti di assenso come segue:

  • Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e’ priva di effetti.
  • Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e’ priva di effetti.

Quindi, in tutti i casi di mancato ottenimento degli atti di assenso, la DIA non assume efficacia, neppure con l’avvenuto decorso del Silenzio assenso.

Sul punto torna anche il comma 5 del pregresso art. 23 DPR 380/01, il quale afferma che la legittimazione e carattere non abusivo delle opere realizzate tramite esibizione non solo della DIA stessa, ma anche “gli atti di assenso eventualmente necessari”.

L’inefficacia della DIA comporta la qualificazione dell’intervento come compiuto in assenza di idoneo titolo abilitativo, da rapportare poi con la sopravvenuta disciplina edilizia e urbanistica, nonchè con la strumentazione e regolamentazione comunale postuma.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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