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Occorre chiarire che non si tratta di titolo edilizio rilasciato da ente pubblico ma una comunicazione inviata a cura e responsabilità del privato.

Giorni fa un lettore sull’argomento CILA ha commentato questo mio articolo circa l’impossibilità di effettuare il deposito finale (o variante finale) per le opere soggette alla cosiddetta “Edilizia Libera”.

Effettivamente la problematica merita attenta riflessione, considerato la sua attualità e diffusione.
Partiamo da un presupposto: 

Le CIL e le CILA, pur essendo nel capitolo “Titoli edilizi” del Testo Unico dell’Edilizia, non sono affatto titoli edilizi.

Il motivo ?

L’art. 6 del T.U.E. introduce l’elenco delle opere soggette a edilizia libera con la dizione
«i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo ».

simbolo spunta

Esse non sono abilitazioni rilasciate da enti pubblici, piuttosto sono comunicazioni di parte (committenza) che vengono depositate a sua cura, spesa e soprattutto…. responsabilità.

La redazione e deposito preventivo della comunicazioni di inizio lavori è un onere posto a carico del proprietario o avente titolo, e occorre distinguere le due tipologie previste dal DPR 380/01:

  • CIL: senza asseverazione/supervisione di un tecnico professionista;
  • CILA: con asseverazione di un tecnico professionista;

Il deposito della CIL/CILA non può prescindere dalle norme di settore e sovraordinate per le quali occorre ottenere preventiva autorizzazione imposta dalle relative norme (es. paesaggistica e vincolistica varia).

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L’attuale impianto normativo nazionale non prevede durata di validità delle Comunicazioni Inizio Lavori;

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I titoli edilizi “tipici” come SCIA e PdC hanno efficacia tre anni, come stabilito dal TUE DPR 380/01.

Le CIL e CILA, a differenza della SCIA, hanno uno specifico regime nell’ambito della loro comunicazione iniziale rispetto all’esecuzione dei lavori e sono previste tre diverse casistiche con relative sanzioni:

  1. Deposito contestuale all’effettivo inizio lavori: esente da sanzioni;
  2. Deposito effettuato in corso d’opera: 333,33 euro;
  3. Mancata comunicazione: sanzione pecuniaria di 1.000 euro;

Sull’entità degli importi sanzionatori di cui sopra si è già scritto in questo articolo a cui si rimanda per approfondimenti.

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Per le Comunicazioni di Inizio Lavori non è prevista la possibilità di depositare varianti in corso d’opera o varianti finali col progetto effettivamente realizzato.

Ciò può apparire contraddittorio rispetto alla sostanza:

  • da una parte il Legislatore ha esteso la possibilità dell’Edilizia libera a certe tipologie di intervento fino a frazionare immobili (senza opere strutturali);
  • dall’altra parte non sono concesse le stesse modalità e semplificazioni consolidate dei titoli edilizi tipici;

Altro aspetto procedurale non chiaro sulle CIL e CILA riguarda la fine dei lavori e l’eventuale deposito dell’Agibilità per il “frazionamento libero introdotto con lo Sblocca Italia.

Il T.U.E. non ha specificato niente in merito all’obbligo di depositare la semplice comunicazione di fine lavori per le CIL/CILA;
come già scritto in un precedente articolo, non è obbligatorio ma caldamente consigliato.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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