Cassazione Penale conferma limiti e condizioni per realizzare pergotenda, vietando creazione di spazi chiusi
La pergotenda non può configurare un ampliamento dell’edificio e consentire la permanenza esterna
Il TAR del Piemonte ha ribadito il concetto con sentenza n. 318/2022: la chiusura di una pergotenza con vetrate scorrevoli equivale ad un ampliamento edilizio vero e proprio.
La pergotenda è un elemento di arredo finalizzato a consentire una migliore vivibilità dello spazio esterno dell’immobile, generalmente costituito da una tenda parasole scorrevole su binari a telaio, infissi all’edificio e pavimento esterno.
La possibilità di installarla in regime di edilizia libera è prevista dall’apposito Glossario, alla voce n. 50, per il quale tengo a ricordare che vale soltanto per gli aspetti urbanistico edilizi “comunali”, senza tuttavia superare quelli eventualmente previsti dalle altre norme di settore e speciali (es. vincoli).
PERGOTENDA: gli approfondimenti sul blog
Quando la pergotenda si trasforma in manufatto (e abuso edilizio)
In molti sono portati a pensare che qualunque manufatto in grado di sostenere una tenda possa essere qualificato “pergotenda”, quando invece non è vero.
Bisogna dire che la pergotenda deve rimanere un elemento di arredo, pertanto mantiene un utilizzo saltuario senza consentire anche un potenziale utilizzo permanente.
Al contrario, ci sono coloro che dalla pergotenda intendono passare ad altro utilizzazione mediante aggiunta di altre parti o elementi, anche apparentemente amovibili o precari.
E’ molto frequente vedere la chiusura di pergotende tramite vetrate scorrevoli su binari, in modo da proteggere dalle intemperie; esempio classico e gradito dalle attività di somministrazione alimenti, bevande o ristorazione, onde evitare la richiesta di permessi.
Inoltre la chiusura delle pergotende con vetrate scorrevoli viene spesso accompagnata da impianto di climatizzazione, per evitare problemi di surriscaldamento estivo e di freddo invernale.
Ma in questo modo, si è passato dalla pergotenda (elemento di arredo) ad un dehor oppure veranda permanente, ancorchè smontabile.
La giurisprudenza non ha mai cambiato orientamento sulla questione, come ribadisce la predetta sentenza TAR Piemonte:
La funzione della pergotenda è quella di assicurare la migliore vivibilità dello spazio esterno dell’immobile. Ne consegue che l’apposizione di vetrate scorrevoli non destinate a sorreggere la tenda, bensì a chiudere lo spazio esterno, snatura l’opera ingenerando un ampliamento dei locali del ristorante e la creazione di un nuovo volume o superficie. Anche l’apposizione degli impianti termici (indipendentemente dalla circostanza che essi risultino in sede di sopralluogo staccati dalla spina) denota la diversa modalità di fruizione del locale, destinato a un uso continuativo anche a fronte di condizioni climatiche non compatibili con la permanenza all’esterno. Ne consegue l’assoggettamento dell’opera al permesso di costruire ex artt. 3, comma 1, lett. e), e 10, comma 1, lett. a), d.p.r. 380/2001.
Conclusioni e consigli
Non è proprio indicato chiudere con serramenti o vetrate scorrevoli le pergotende: anche se possono apparire come opere modeste, amovibili o precarie, diventa immediato il passaggio ad una nuova costruzione (per ampliamento).
Per cui se la vostra vera necessità è di realizzare un vano aggiuntivo all’immobile, tipo veranda o dehor, è consigliato prima rivolgersi ad un Tecnico per valutarne la fattibilità. Ed evitare sanzioni e ordinanze di demolizione.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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