Il fenomeno degli abusi edilizi ormai ha assunto contorni assai notevoli; da una parte alcune Regioni cercano di trovare soluzioni alternative alle demolizione sistematica di interi quartieri abusivi, dall'altra lo Stato che cerca di ribadire il principio di legalità e rispetto delle regole.
Per disconoscere il proprietario del terreno dal reato di abuso edilizio è necessario escludere l'interesse o il suo consenso alla commissione dell'illecito ovvero dimostrare che egli non sia stato nelle condizioni di impedirne l'esecuzione.
Il permesso di costruire in contrasto con la previsione attutiva è inefficace perchè superante i limiti stabiliti dagli strumenti di Governo del territorio.
L'acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio dall'ente non preclude affatto la demolizione, che trova invece ostacolo esclusivamente in una manifestazione di volontà dell'ente pubblico affermante l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'opera.
Una sentenza del Consiglio di Stato stabilisce che il maggior volume per migliorare le prestazioni antisismiche debba essere valutata diversamente dal tipico abuso grave
Furono introdotte nel 1985 con la legge del primo condono edilizio per segnare un forte spartiacque nelle casistiche di abuso edilizio, e sono spesso necessarie per individuare il grado di difformità che può emergere dall'analisi urbanistica di un immobile.
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