In giurisprudenza amministrativa convivono più orientamenti circa l'ammissibilità di sanatoria strutturale
Norme di interpretazione autentica pensate per sbloccare la paralisi dei cantieri di Milano
Oggi 21 novembre 2024 la Camera ha approvato il testo della proposta di legge n. 1987 riguardante “Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana”. — Via libera della Camera al Salva Milano“.
Ancora pochi giorni e il passaggio si chiuderà con l’approvazione in via definitiva al Senato, visto anche il voto bipartisan: l’approvazione è avvenuta con 172 voti favorevoli e 41 contrari la proposta di legge “Salva Milano” recante disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, cosiddetta Salva-Milano. Oltre alla maggioranza hanno votato a favore anche Pd, Azione, Iv e Più Europa. In questo modo tenteranno di chiudere le falle verso le inchieste di presunti abusi edilizi e lottizzazioni contestate dalla Procura di Milano, verso circa 150 cantieri sparsi nel medesimo Comune.
Finora è stato un percorso intricato e sofferto, ma nel complesso veloce: la disposizione passa come norma di interpretazione autentica di alcuni articoli di legge in materia urbanistico edilizia:
- interpretando che non è obbligatorio precedere l’intervento di sostituzione edilizia dall’approvazione di piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata (chiamati anche piani o strumenti attuativi), tramite il Consiglio Comunale: da una parte l’articolo 41-quinques L. 1150/42 (inserito con Legge ponte n. 765/67) imponeva come regola generale l’approvazione dello strumento urbanistico attuativo in qualsiasi ipotesi di intervento ad alta densità superiore ai 25 metri di altezza o con indice edificatorio pari a 3 metri cubi/metro quadrato. A mia modesta opinione l’interpretazione autentica sembra piuttosto forzare quanto scritto nel testo normativo, tenuto conto della giurisprudenza amministrativa; forse l’interpretazione autentica avrebbe avuto un fondamento se fosse emerso un notevole contrasto tra orientamenti giurisprudenziali. Chissà se qualcuno solleverà anche in via incidentale pregiudizi incostituzionalità, ma qualcuno ha già chiosato la scelta come vero “condono urbanistico”.
- interpretazione che, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. 69/2013, la categoria di intervento di ristrutturazione edilizia comprende anche interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione “diversi”, ovvero che portino alla realizzazione, all’interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali. A mio avviso anche questa interpretazione è andata oltre il proprio limite, tenuto conto che oltre a non esserci un evidente contrasto giurisprudenziale (anche di recente TAR Milano n. 2353/2024), il perimetro indicato dal provvedimento Salva Milano sembra assorbire anche tutte le successive modifiche apportate all’articolo 3 comma 1 lettera d) del T.U.E. (D.Lgs. 222/2016, D.L. 76/2020, D.L. 17/2022 e D.L. 50/2022). In sostanza la ristrutturazione edilizia sarebbe divenuta una sostituzione edilizia di tutto quanto esistente sul lotto urbano, rimanendo nel vincolo volumetrico previsto anche da norme regionali e strumenti urbanistici comunali (molto critico quest’ultimo punto: e se tali norme locali sono derogative nel concedere maggior volumetria, si supera anche il pareggio di volumetria iniziale).
Ritengo che forse salverà quei cantieri dove è stato ottenuto il permesso di costruire per nuova costruzione (sostituzione edilizia con consistenti aumenti di volumi e/o cambi d’uso) sprovvisti della dovuta approvazione di piano attuativo. Ma il Salva Milano sembra ricalcare per proporzioni il Salva Casa, cioè una sanatoria mutilata.
Non la vedo salvata per quelle casistiche inquadrate con permessi e soprattutto con le SCIA alternative, con categoria di intervento “ristrutturazione edilizia”, quando in realtà le demolizioni e ricostruzioni integrali abbiano superato ampiamente anche il nuovo criterio di “vincolo volumetrico”; ancora più dura per chi ha provveduto a fare trasferimenti di cubature da un lotto ad un altro, grazie alla loro banca dei crediti edificatori, un istituto di pianificazione urbanistica disciplinato in Lombardia.
Mi aspetto che qualche magistrato sollevi questioni e pregiudizi di incostituzionalità, anche a livello incidentale: non credo che la Procura si faccia sfuggire tutto il lavoro nella bolla di sapone.
Ci sono altri punti che ritengo non importanti da commentare adesso. Video integrale :
Testo approvato:
Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia.
Articolo 1
1. Il primo comma dell’articolo 41- quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si interpreta nel senso che l’approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati, di sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e di interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall’articolo 41- quinquies, primo comma, della legge n. 1150 del 1942, ferma restando l’osservanza della normativa tecnica per le costruzioni. Il numero 2) dell’articolo 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, si interpreta nel senso che l’approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati, di sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e di interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze eccedenti l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti, ove ciò non contrasti con un interesse pubblico concreto e attuale al rispetto dei predetti limiti di altezza, accertato dall’amministrazione competente con provvedimento motivato, o comunque ove ciò sia previsto dagli strumenti urbanistici, e fermi restando l’osservanza della normativa tecnica per le costruzioni nonché il rispetto dei limiti di densità fondiaria di cui all’articolo 7 del medesimo decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
2. Nei casi di cui al comma 1, restano fermi il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici, sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali, nonché il rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all’interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fermo restando quanto disposto dal sesto periodo della medesima lettera d), si interpreta nel senso che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all’interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali.
4. Nei casi di cui al comma 3, resta fermo il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali.
5. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti attinenti ai procedimenti di cui ai commi 1 e 3 non più impugnabili ovvero confermati in via definitiva in sede giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica, in ogni caso, la disposizione del comma 8.
6. Resta ferma in ogni caso l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettera d), 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per quanto concerne gli interventi di ristrutturazione edilizia rivolti a trasformare un singolo organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un singolo organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
7. L’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.
8. Al fine di escludere l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le disposizioni dell’articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, in relazione alle costruzioni rientranti nella disciplina dell’articolo 41-quinquies, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si applicano esclusivamente alle spese sostenute per interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione di edifici per i quali risultino approvati, entro il 17 febbraio 2023, nelle forme previste dalla disciplina urbanistica applicabile, anche di livello regionale, i relativi piani attuativi, anche mediante piani di lottizzazione convenzionata, e risulti comprovata l’avvenuta presentazione entro la data del 29 dicembre 2023, della richiesta del titolo abilitativo legittimante all’esecuzione dei lavori. Nei casi di cui al presente comma non si applica l’articolo 2-bis del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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