Lo sostengo da anni: sanare un abuso edilizio in condominio è molto più complesso rispetto a un immobile autonomo: oltre alla conformità urbanistica occorre verificare disponibilità delle parti comuni, diritti sul lastrico e rapporti condominiali.

Il conteggio inizia dalla completa cessazione di qualsiasi attività edilizia sulla costruzione
La natura permanente dell’illecito urbanistico fa decorrere il termine dall’ultimazione effettiva delle opere, finiture comprese, ciò serve ai fini del calcolo delle prescrizione del reato edilizio, ossia per gli illeciti “primari”, cioè quelli che comportano sanzionamento penale.
La Cassazione penale, con sentenza n. 25331/2019, ha confermato il proprio indirizzo secondo cui la natura permanente è connessa al compimento dell’opera stessa, e alle relative prosecuzioni o riprese future. Ciò vale a prescindere dalla tipologia ed entità dell’opera, non facendo distinzione o esenzione per opere modeste o perfino per le rifiniture, cioè anche e perfino per manutenzione ordinaria. Infatti la prosecuzione dei lavori di rifinitura su immobile oggetto di accertamento o sequestro, equivale a prosecuzione dell’attività edilizia illegittima, e pertanto consegue la “riattivazione” del reato edilizio ex novo.
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Prescrizione abusi edilizi, decorrenza dall’ultima opera compiuta.
Il proseguimento o esecuzione di opere su immobile abusivo integra il reato edilizio, a prescindere dalla tipologia stessa, in qualità di sua ripresa: a nulla vale dire che le opere ad oggi rientrino nella cosiddetta attività “edilizia libera”. La Cassazione ha ribadito il principio risalente, secondo cui integra il reato (edilizio) contravvenzionale ex art. 44 comma 1 lett. b) del DPR 380/01, la prosecuzione edilizia vietata in vista dell’ultimazione lavori, a prescindere dall’entità (Cass. Pen. III n. 41079/2011).
Lo scopo è quello di evitare confusione e sovrapposizioni di fase edilizie, oggetto di valutazione da parte delle competenti autorità vigilanti: l’autorità infatti dovrà essere in grado di valutare globalmente l’opera nel suo insieme, senza poter scindere e considerare separatamente le singole porzioni aggiunte in seguito, anche in ossequio al principio di valutazione unitaria dell’opera (Cass. Pen. n. 16622/2015).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.
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