La disciplina urbanistica è la prima a dover essere considerata per assentire l'avvio dell'attività produttiva
Il conteggio inizia dalla completa cessazione di qualsiasi attività edilizia sulla costruzione
La natura permanente dell’illecito urbanistico fa decorrere il termine dall’ultimazione effettiva delle opere, finiture comprese.
Ai fini penali il calcolo delle prescrizione serve ad esempio per gli illeciti “pesanti”, cioè quelli che comportano sanzionamento penale.
La Cassazione Penale con sentenza n. 25331/2019 ha confermato il proprio indirizzo secondo cui la natura permanente è connessa al compimento dell’opera stessa, e relative prosecuzioni o riprese future.
Ciò vale a prescindere dalla tipologia ed entità dell’opera, non facendo distinzione o esenzione per opere modeste o perfino per le rifiniture.
Infatti la prosecuzione dei lavori di rifinitura su immobile oggetto di accertamento o sequestro, equivale a prosecuzione dell’attività edilizia illegittima.
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Prescrizione abusi edilizi, decorrenza dall’ultima opera compiuta.
Il proseguimento delle opere su immobile abusivo infatti integra il reato edilizio, a prescindere dalla tipologia stessa.
A nulla vale che le opere ad oggi rientrino nella cosiddetta attività “edilizia libera”.
La Cassazione ribadisce il principio risalente, secondo cui integra il reato contravvenzionale ex art. 44 comma 1 lett. B del DPR 380/01, la prosecuzione edilizia vietata in vista dell’ultimazione lavori, a prescindere dall’entità (Cass. Pen. III n. 41079/2011).
Infatti lo scopo è quello di evitare confusione e sovrapposizioni di fase edilizie, oggetto di valutazione da parte delle competenti autorità vigilanti.
L’autorità infatti dovrà essere in grado di valutare globalmente l’opera nel suo insieme, senza poter scindere e considerare separatamente le singole porzioni aggiunte in seguito (Cass. Pen. III n. 16622/2015).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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