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Deposito diretto al Catasto per Edilizia Libera, per la CILA resta possibile l’inoltro tramite Comune

Conviene fornire un’analisi al netto di giudizi personali, è meglio

Riassunto delle puntate precedenti.

Col Decreto “Sblocca Italia” furono introdotte molte novità, tra cui la possibilità di effettuare frazionamento e fusioni immobiliari “leggeri”, entro sagoma e non aggravanti il carico urbanistico, mediante il semplice deposito della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata al Comune.

Sempre il Decreto “Sblocca Italia”, nella versione convertita in L. 164/2014, aveva sancito che per gli interventi soggetti a CIL non asseverata (comma 2 e 5 DPR 380/01 nella versione post L. 164/2014), laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, e’ valida anche ai fini di cui all’articolo 17, primo comma, lettera b), del R.D.L n. 652/1939, convertito, con modificazioni, dalla L. 1249/1939, ed e’ tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate (Catasto, ndr).

Fino a che l’art. 6 del DPR 380/01 non è stato completamente azzerato e “ripartito” nei nuovi articoli 6 e 6/bis tramite il noto “Decreto Scia 2“, le opere soggette a CIL, e quindi all’accatastamento “tramite” Comune, erano le seguenti:

  • gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  • le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita’ e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
  • i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
  • le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.

Questa prima stesura della norma è stata praticamente ignorata per “impraticabilità del campo”, potremmo dire. Qualcuno ricorderà anche il leggendario spot tv in cui veniva illustrata la semplificazione.

In sostanza l’obbligo di procedere alla redazione e obbligo di variazione catastale veniva sdoganato ai Comuni.

A fine novembre entra in vigore il D.Lgs. 222/2016 “Decreto Scia 2” (qui il Video corso online), il quale ha efficacia differita al 30 giugno 2017, quindi vigente a tutti gli effetti nel momento in cui scrivo (Anteprima gratuita qui).

Nel riformare e ridistribuire le categorie e procedure di intervento edilizie, la variazione catastale per le opere “minori” funziona così:

  • Edilizia libera “pura”, non soggetta a CILA o CIL (quest’ultima abrogata): non menzionato alcun obbligo di variazione catastale, soprattutto tramite il deposito comunale;
  • Per gli interventi soggetti a CILA (novità introdotta all’art. 6/bis del TUE): ove la comunicazione di fine lavori  sia  accompagnata  dalla  prescritta  documentazione  per  la  variazione catastale, quest’ultima e’ tempestivamente  inoltrata  da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate (Catasto, ndr);

A proposito di CILA ed Edilizia Libera ne parlo in questo video
(iscrizione consigliata sul canale YouTube)

Il DDL Concorrenza dispone che per l’Edilizia libera si può provvedere a depositare la variazione catastale direttamente

Infatti l’art. 1 comma 172 della L. 124/2017, quale conversione del DDL dispone che:

Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

Fin qui è scoprire l’acqua calda: la disciplina normativa e procedurale dell’aggiornamento catastale viene in qualche modo specificata per questa tipologia di interventi in edilizia libera “post Scia 2”.

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Il bello arriva però col successivo comma 173 dell’art. 1 L. 124/2017, col quale è stata fatta una certa confusione.

Esso dispone un periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del DDL Concorrenza (oggi L. 124/2017) ovvero dal 29 agosto 2017, entro il quale il possessore degli immobili provvede, ove necessario, ad effettuare le variazioni catastali di legge, per gli interventi edilizi già attivati e «richiamati all’art. 6 comma 5 del DPR 380/01 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge (L. 124/2017, ndr)».

Curioso il richiamo al DPR 380/01 nella versione previgente all’entrata in vigore della L. 124/2017, in quanto la versione del testo vigente prima della L. 124/2017 è quella modificata dalla “Manovrina 2017” in sede di conversione del D.L. 50/2017 che ha modificato la definizione di restauro e risanamento conservativo.

Tenuto conto che il testo del DDL Concorrenza bolle in pentola legislativa da circa tre anni, è lecito ipotizzare che la norma transitoria sulle variazioni catastali facesse più riferimento alla versione del DPR 380/01 anteriore al Decreto ‘Scia 2’.

Avrebbe avuto più logica infatti se fosse stato contemplato l’art. 6 previgente quando assommava sia l’edilizia libera, la CIL e la CILA.

Resto comunque dubbioso sul fatto che la variazione catastale possa transitare “suo tramite” i comuni, per prassi i tecnici procedono al deposito diretto dei relativi Docfa telematici ai rispettivi sportelli dell’Agenzia delle Entrate.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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