Dalla Sardegna alla Toscana, le ultime sentenze della Corte Costituzionale mostrano un trend chiaro: i confini della legislazione regionale si restringono, mentre cresce l’esigenza di una disciplina nazionale moderna e coordinata.

Per la Cassazione la realizzazione di una tettoia è sottoposta al titolo abilitativo del permesso di costruire
Il caso riguarda la realizzazione di questo manufatto tramite Denuncia di Inizio Attività, una procedura abilitativa in silenzio assenso, sostituita gradualmente nel tempo dalla SCIA
Il caso trattato nella sentenza di Cass. Pen. III n. 48300 del 16 novembre 2016 riguarda la costruzione di una tettoia.
All’epoca fu presentata una DIA per la sua esecuzione, e in questa fattispecie la tettoia non rispettava la nozione tecnico giuridica di pertinenza.
Secondo la S.C. di Cassazione la tettoia non poteva essere inquadrata come pertinenza in quanto difettava di una propria individualità fisica e strutturale, costituendo una parte integrante dell’edificio sul quale viene realizzata, e per questi motivi è necessario il permesso di costruire.
Dalla lettura di questa sentenza si evince tra l’altro che l’edificio cui tale tettoia accedeva era già abusivo all’origine, quindi comunque non poteva esserci neppure un rapporto di pertinenzialità tra tettoia ed edificio principale, posto che quest’ultimo era abusivo.
Tettoia quale manufatto ad uso pertinenziale asservito all’edificio principale.
La sentenza della cassazione è molto breve, per questo integro la spiegazione specificando che rientrano pienamente nel regime di nuova costruzione, ai sensi del T.U. dell’edilizia DPR 380/01 articolo 3 lettera e) quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
- e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
- e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
Prosegui la lettura testuale oppure consulta questo video specifico:
Il concetto di pertinenza ha diverse sfaccettature nozionistiche: la nozione di “pertinenza urbanistica o edilizia” racchiude caratteristiche diverse dal concetto di “pertinenza civilistica”.
In ambito urbanistico la pertinenza rappresenta una categoria individuata con criteri diversi dalla nozione civilistica ex art. 817 del Codice Civile, in funzione della modesta rilevanza economica, limitato carico urbanistico sul territorio e di un rapporto di totale dipendenza con un edificio c.d. “principale” a cui afferisce.
Caratteristiche delle pertinenze edilizie:
- non fruibilità economica in diversa modalità;
- assenza di autonomo valore di mercato;
- asservimento all’edificio preesistente;
- funzione strumentale e funzionale all’edificio principale;
- autonomia strutturale e fisica;
- carattere, rapporto e uso durevole nei confronti dell’edificio a cui afferisce;
- univoca destinazione d’uso pertinenziale;
- assenza di suscettibile uso autonomo;
Quindi, l’inquadramento di tettoia quale pertinenza di un edificio principale, deve essere valutata attentamente di volta in volta per verificare il presupposto di queste caratteristiche.
Ovviamente, a margine dell’articolo, la tettoia non può rientrare neppure nella nozione di volume tecnico (leggi articolo).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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