Condono edilizio in area vincolata: senza parere favorevole paesaggistico scatta il silenzio-rifiuto
Cassazione conferma che col vincolo, la sanatoria straordinaria non si forma se manca il parere favorevole emesso dall’ente preposto

Riprendo il delicato tema del cosiddetto Terzo Condono edilizio, cioè quello disposto dal D.L. 269/2003 convertito con modifiche in L. 326/2003, in particolare i severi limiti volumetrici di 750 metri cubi per accedere alla sua sanatoria edilizia straordinaria.
Per quanto riguarda i requisiti e condizioni di ingresso rinvio all’apposito approfondimento sul blog e alla predetta normativa.
Il Terzo Condono edilizio ha avuto una portata minore rispetto all’aspettativa di molti a causa di vari motivi:
Focalizziamo proprio questi due fattori limitanti di ingresso alla regolarizzazione straordinaria, e soprattutto sui criteri di valutazione unitaria e complessiva delle domande di condono relative allo stesso edificio.

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Un limite volumetrico di 750 metri cubi era già stato introdotto col Secondo Condono edilizio, cioè con L. 724/1994; nel riattivare i termini del Terzo condono, il D.L. 269/2003 ha reiterato questo limite volumetrico con ulteriori precisioni e modifiche.
Il Terzo Condono era ammissibile per opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003, e trovano altresì applicazione alle opere abusive relative i limiti volumetrici in questa modalità:
Da quanto sopra, comparando il terzo condono D.L. 269/2003, rispetto alla L. 724/94, aggiunge un ulteriore limite volumetrico complessivo per la nuove costruzioni, pari a tremila metri cubi; tuttavia la suddetta norma sembra circoscrivere questa previsione alle nuove costruzioni residenziali, senza precisare diverse disposizioni per altre destinazioni d’uso.
I chiarimenti circa l’applicazione del limite volumetrico di 750 mc li possiamo ricavare dalla sentenza di Cass. Penale n. 13946/2022, di cui riporto alcuni passaggi essenziali:
Ai fini della concedibilità della sanatoria straordinaria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario qualora faccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad un’unica concessione in sanatoria, onde evitare l’elusione, attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell’intero complesso edificatorio, del limite legale di consistenza dell’opera fissato in 750 mc.
Faccio presente che l’art. 32 comma 25 del L. 326/2003 è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza di Corte Costituzionale n. 196 del 2004 nella parte in cui non prevedeva che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli previsti di base (vedi Toscana con LR 53/2004). Per questo la norma fu corretta in fretta e furia, con tanto di proroga dei termini di presentazione istanze.
Di conseguenza non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l’unità immobiliare in plurimi interventi edilizi. Questo per evitare un illecito l’espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, “disarticolandole”, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, si da costituire una costruzione unica.
Il problema degli illeciti “frazionamenti preventivi” delle istanze di condono si pose già prima con la precedente norma di condono L. 724/94, sulla quale si espresse subito la Corte Costituzionale con sentenza n. 302/1996. Secondo essa, la previsione massima di cubatura di “750 metri cubi” costituisce limite assoluto ed inderogabile, che si aggiunge come norma di chiusura al limite di ampliamento per le nuove costruzioni, limite che altrimenti deve essere contenuto nel trenta per cento della volumetria originaria, ad evitare che fabbricati, inizialmente, di cubatura considerevole possano ampliarsi in modo ulteriormente notevole, in tanto ne è consentita la deroga in quanto ci si trovi per gli edifici di nuova costruzione in presenza di una pluralità di domande di sanatoria giustificata dalla suddivisione dell’immobile in singole unità già suddivise fra i vari proprietari, dovendo in tal caso rapportarsi il limite volumetrico di 750 mc a ciascuna domanda presentata, valendo tuttavia tale temperamento solo per i casi di “legittima ed ammissibile scissione della domanda di sanatoria” da parte di più soggetti “aventi titolo al momento della presentazione della domanda di condono.
Un ambito invece che appare ancora controverso riguarda la realizzazione di più manufatti all’interno dello stesso lotto.
Il raffronto tra il condono del 2003 e quello del 1994 evidenzia differenze nette sull’operatività della sanatoria:
Da una rapida comparazione possiamo notare alcune differenze circa le simili categorie di abusi ammessi al condono.
Per quanto riguarda l’ammissibilità degli ampliamenti si possono ritenere equivalenti le rispettive forme di limitazioni contenute nelle due norme di Condono L. 724/94 e 326/03.
Una notevole differenza la troviamo invece per gli abusi comportanti nuova costruzione, che rimangono riferiti al limite volumetrico di 750 metri cubi per singola istanza, ma col Terzo Condono L. 326/2003 viene ulteriormente aggiunto il limite globale di tremila metri cubi.
Si tratta di una seconda condizione restrittiva da verificare quando sullo stesso edificio costruito abusivamente sia oggetto di più istanze, evidentemente presentate fin da subito da soggetti diversi onde evitare l’elusione dei predetti limiti.
Per dirla meglio riporto un passaggio interessante dalla sentenza di Cassazione Penale n. 13946/2022 (vedi anche Cass. Pen. n. 44596/2016):
La possibilità di ottenere il condono con riferimento ad opere abusive non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi è chiaramente riferita all’ipotesi in cui, per effetto di una suddivisione originaria della costruzione o della limitazione quantitativa del titolo abilitante la presentazione della domanda di sanatoria, siano identificabili nell’ambito di un unico edificio distinte unità abitative ognuna nella titolarità di soggetti diversi, ipotesi nella quale soltanto è possibile proporre istanze separate da parte dei singoli legittimati, ognuna per la porzione di appartenenza, relative ad un medesimo immobile: la volumetria di 3000 metri cubi costituisce all’evidenza una norma di sbarramento che in tanto consente la presentazione di singole domande di condono, ognuna delle quali riguardi una porzione non superiore a 750 mc, in quanto la costruzione di cui fanno parte non abbia un’estensione superiore ai 3.000 mc. e ciò all’evidente fine secondo gli obiettivi perseguiti dal legislatore del 2003, di arginare il rischio dello stravolgimento dell’assetto territoriale contenendo la sanatoria nei limiti di abusi di modeste dimensioni.
A prima lettura le differenze potrebbero non apparire evidenti da subito, ma rileggendo la norma e la giurisprudenza menzionata si capisce meglio.
Tuttavia è opportuno consigliare di valutare bene l’istanza di condono pendente, cioè in attesa di completamento della procedura: infatti non è opportuno gestirla o considerarla in maniera disgiunta dal fabbricato in cui si trova, sopratutto quando ha per oggetto incrementi volumetrici o realizzazione ex novo di volumetrie.
Altra raccomandazione è verificare la presentazione congiunta delle varie istanze relative all’intero fabbricato, e i relativi soggetti allora intestatari e legittimati alla presentazione: in presenza di più domande riferite alla stessa persona proprietaria, bisogna porvi attenzione.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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