Consiglio di Stato circoscrive l'ambito delle tolleranze costruttive ed esecutive agli interventi effettuati con gli ordinari titoli e permessi edilizi

Decorsi sessanta giorni dalla richiesta si forma provvedimento di tacito diniego
Alla domanda di sanatoria possono seguire due possibilità: accettazione con atto espresso, oppure silenzio rifiuto
Nella fattispecie facciamo riferimento all’istanza presentata per accertamento di conformità in sanatoria secondo l’art. 36 del T.U.E, finalizzata ad ottenere il conseguente rilascio del permesso di costruire in sanatoria, cioè un atto espressamente emesso dal Comune.
Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
Nota bene: nei sessanta giorni non deve essere rilasciato il Permesso di costruire in sanatoria edilizia, il termine vale per la pronuncia motivata da parte del Comune.
Quindi il diniego della domanda di sanatoria edilizia può avvenire:
- entro sessanta giorni: con pronuncia del dirigente/responsabile U.T. comunale con adeguata motivazione;
- dopo sessanta giorni: con silenzio rifiuto;
Al contrario, il rilascio della sanatoria può avvenire:
- entro sessanta giorni: con pronuncia del dirigente/responsabile U.T. comunale con adeguata motivazione.
In tutti i casi il silenzio della P.A. sulla richiesta oltre sessanta giorni assume valore legale di rigetto.
Il silenzio da parte del comune diviene significativo, cioè di rigetto dell’istanza, e assume piena efficacia di provvedimento esplicito di rifiuto, concretizzando un vero e proprio provvedimento tacito di diniego (Cons. di Stato IV 410/2017, TAR Umbria Sez. I n. 414 del 2 luglio 2018).
Diventano inutili quanto irrilevanti i successivi atti endoprocedimentali relativi all’istanza, come ad esempio la comunicazione di preavviso di diniego (Consiglio di Stato IV n. 4828/2007).
La loro inutilità è conclamata dal fatto che intervengono successivamente il termine di sessanta giorni dalla formazione del silenzio rifiuto, e dopo tale termine l’interessato non può pretendere il riesercizio di un potere già esercitato dalla P.A, seppure in forma tacita.
La pretesa di un provvedimento esplicito da parte del dirigente o responsabile, decorsi i sessanta giorni, diviene inutile per i suddetti motivi.
Decorsi i sessanta giorni la P.A. può comunque rilasciare la sanatoria edilizia.
La scadenza del termine non preclude la possibilità di esprimersi positivamente o negativamente sull’istanza. Decorso esso infatti il Comune può comunque esprimersi con provvedimento di accoglimento oppure con diniego, comunque motivato.
In quest’ultima ipotesi è raro che una PA, decorso il termine, impieghi tempo e risorse per comunicare una situazione di diniego già consolidata con decorrenza dei sessanta giorni. Può farlo, ma non vi è obbligo (Cfr. Il Sole 24 Ore del 14 ott 2014).
Nel caso in cui sia comunicato l’accoglimento, il procedimento prosegue il suo naturale percorso per addivenire all’effettivo rilascio finale.
Un video sulla sanatoria edilizia:
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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