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La procedura del TUE prevede il silenzio-rifiuto nella sanatoria edilizia

Non ci sono alternative al valore di silenzio-diniego previsto dagli art. 36 del DPR 380/01.

Decorsi sessanta giorni si intende rifiutata ma può essere comunque rilasciata.

Nell’attuale ordinamento nazionale italiano previsto dal TUE DPR 380/01 è prevista una e una sola procedura a regime ordinario, cioè che vige sempre, capace di regolarizzare gli abusi edilizi compiuti sugli immobili. Essa si chiama “Accertamento di conformità“, la cui procedura ex art. 36 del TUE può concludersi nei seguenti modi:

  • rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria;
  • diniego espresso e motivato entro sessanta giorni dalla presentazione;
  • silenzio – diniego decorsi i sessanta giorni dall’istanza;

Il presupposto fondamentale che porta al rilascio del titolo in sanatoria è la doppia conformità dell’abuso edilizio nei confronti della disciplina urbanistica e regolamentazione/strumentazione locale sia:

  • al momento dell’esecuzione dell’abuso;
  • al momento della presentazione dell’istanza;

In mancanza di esso non è ammissibile il rilascio in sanatoria del permesso, quale titolo che regolarizza l’attività abusiva compiuta, anche sotto tutti i rispettivi profili normativi settoriali.

La doppia conformità è condizione necessaria ma non sufficiente nella sanatoria edilizia

Ad esempio tra questi vi rientrano discipline specifiche come la Paesaggistica, l’antisismica, e tante altre. Per esperienza i Comuni rispondono entro il termine di sessanta giorni, esprimendo il proprio parere in merito all’istanza, magari richiedendo integrazioni per individuare meglio la fattispecie su cui esprimersi. Al termine dell’istruttoria il competente ufficio tecnico comunale si esprime inviando una comunicazione sul procedimento, annunciando il prossimo rilascio del permesso “riparatore” in sanatoria.

In alternativa può essere comunicato il diniego a tale istanza, ovviamente accompagnata da circostanziate motivazioni illustranti il diniego, in maniera tale da consentire una chiara comprensione all’interessato e la possibilità di fare ricorso al Tar nei termini e procedure previste dalla normativa. Ulteriore alternativa a tutto ciò è appunto il Silenzio – Rifiuto, l’istituto previsto dalla normativa amministrativa, attraverso la quale una Pubblica Amministrazione può esprimere il rigetto dell’istanza col proprio silenzio protratto oltre i termini, in questo caso previsti in sessanta giorni.

Sono previste comunque procedure per consentire al cittadino di impugnare anche il Silenzio – Rifiuto. Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 36 DPR 380/01 non deve assolutamente essere confuso, scambiato o affiancato a quello della perdita dei poteri inibitori previsto dall’art. 19 L. 241/90 (TAR Lombardia (MI), Sez. I n. 676 del 21 marzo 2017).

Il silenzio previsto dall’art. 36 comporta diniego, e non silenzio-inadempimento

La mancata risposta da parte della PA sull’istanza di Accertamento di conformità ex art. 36 del TUE ha valore di silenzio-rigetto, e non di semplice silenzio-inadempimento. La procedura di Silenzio-Rifiuto vale sia per l’istanza di sanatoria edilizia per gli abusi “sostanziali” cioè rientranti nel novero delle opere soggette al permesso di costruire e dall’art. 36, ma anche per quelle soggette al regime della DIA/SCIA inquadrate nell’art. 37 del TUE (TAR Lombardia (MI), Sez. I n. 676 del 21 marzo 2017).

Tale ipotesi procedurale di silenzio può essere praticata dalla PA nel momento in cui questa ritiene non necessario impiegare tempo e risorse umane per esprimersi in maniera espressa e formale sul diniego, ad esempio quando sia presente in maniera palese e inoppugnabile una condizione necessaria al rilascio della sanatoria. E tra queste, ovviamente, rientra a pieno titolo l’assenza del requisito della doppia conformità, in mancanza del quale nessuna sanatoria edilizia può essere rilasciata.

Un altro caso in cui potrebbe esserci Silenzio dalla PA è l’abuso comportante aumento volumetrico in zona vincolata paesaggisticamente, per le quali il Codice dei Beni culturali non ammette nessuna ipotesi di sanatoria edilizia. Il silenzio dell’art. 36 comma 3 in sostanza è un silenzio-rifiuto, oppure se più vi aggrada, silenzio-diniego.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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