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ruspe in azione

Il termine dei 30 giorni riservato ai Comune per inibire le attività edilizie della SCIA può essere superato ma solo in alcune specifiche casistiche.

Ambito nazionale:
Ai Comuni è concesso iltermine di 30 giorniper notificare al committente l’ordine motivato di non effettuare l’intervento tramiteSegnalazione Certificata Inizio Attività(SCIA) quando sia riscontrata l’assenza del rispetto e conformità alle rispettive norme, come dispone l’Art. 23 del Testo UnicoDPR 380/2001(articolo che ad oggi riporta l’erronea dicitura “Denuncia di Inizio Attività”) con tutte le conseguenze inibitorie, di sospensione, eccetera.

Decorsi i trenta giorni quali azioni può effettuare il Comune, vuoi per inerzia o per altri motivi ?

Il T.U.E. non prevede specifiche ulteriori azioni(eccettuate quelle relative agli abusi edilizi, difformità, ecc) tuttavia la Corte costituzionale con sentenza n° 188/2012 ha espresso interpretazione autentica dell’articolo 19 della legge 241/1990, definendo l’ambito dei poteri di intervento delle amministrazioni pubbliche, in particolare ha ribadito il loro potere di autotutela previsto dagli artt. 21 quinquies (revoca) e nonies ( annullamento d’ufficio) della L. 241/1990.

Essi prevedono la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di:
–  revocareil provvedimento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
annullareil provvedimento entro un ragionevole termine in presenza divizi di legittimità originari, sussistendone leragioni di interesse pubblicoe dell’interesse privato.

Il caso della Regione Toscana
La “culla del Rinascimento” ha recepito tale norma con la recente emanazione della L.R. 65/2014, in particolare ha riservato espressamente ai Comune la potestà di agire oltre i trenta giorni dedicando l’art. 146 che si riporta per esteso:

Art. 146 – Poteri di vigilanza in caso di SCIA
1. Con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 135, comma 2, lettera d), ildecorso del terminedi cui all’articolo 145, comma 6, nonpreclude la potestà di controllo, anche a campione, del comune nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 193.

2. Nei casi di SCIA relativa ad interventi di cui all’articolo 135, comma 1, lettere a), c), d) ed e), e comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h) ed i),decorso il terminedi trenta giorni di cui all’articolo 145, comma 6,possono essere adottati provvedimenti inibitori e sanzionatoriqualora ricorra uno dei seguenti casi:
a)in caso di falsitào mendacia delle asseverazioni, certificazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di notorietà allegati alla SCIA medesima;
b)in caso di difformità dell’interventodalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, degli strumenti urbanistici generali o dei regolamenti edilizi;
c) qualora dall’esecuzione dell’intervento conseguapericolo di danno per il patrimonio storico-artistico, culturale e paesaggistico, perl’ambiente, per lasalute, per lasicurezza pubblicao ladifesa nazionale.

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Carlo Pagliai

CARLO PAGLIAI,Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliareCONTATTI E CONSULENZE

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