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Riforma della PA, procedure amministrative variate: il focus sulla SCIA edilizia

SINTESI       L’OPINIONE   ↓

La legge 124 approvata il 07 agosto 2015 ha delegato il Governo ad emanare modifiche e semplificazioni in diversi ambiti procedurali tra cui SCIA e autotutela amministrativa, oltre alla Conferenza dei Servizi e l’istituto del Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche.
Analizziamo quelle principali afferenti l’edilizia.

  • SCIA:
    – il Governo è delegato ad adottare decreti per individuare i procedimenti assoggettati a SCIA o a silenzio assenso, ad autorizzazione e a comunicazione preventiva;

    – inoltre vi è la delega a definire modalità di presentazione e dei contenuti standarizzati degli atti, dello svolgimento procedurale nonchè di strumenti per documentare gli effetti delle SCIA, prevedendo obblighi di comunicazione ai soggetti interessati.
    – Delegata inoltre la previsione di termini entro i quali l’ente è tenuto a rispondere o quando si configura il silenzio assenso;
  • Autotutela amministrativa: (a partire dal 28 agosto, ndr) 
    – passa a sessanta giorni il termine dalla ricezione della segnalazione affinché l’amministrazione competente possa adottare motivati provvedimenti di divieto alla prosecuzione dell’attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi derivanti (in precedenza esso era di trenta giorni Approfondimento → );
    – se l’attività è conformabile alla normativa vigente, l’amministrazione competente invita l’interessato a provvedere con atto motivato, disponendo sospensione della stessa e le misure necessarie a conformarsi, concedente un termine non inferiore a giorni trenta. In difetto di ciò l’attività è vietata;
    – un provvedimento illegittimo può essere annullato entro il termine di diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o quelli formatisi per silenzio assenso (SCIA, ndr);
    – un provvedimento amministrativo conseguito sulla base di falsità di rappresentazione dei fatti o dichiarazione sostitutiva di notorietà mendace accertati con sentenza passata in giudicato possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui sopra, salvo inoltre le sanzioni penali nonchè le sanzioni previste dal capo VI del DPR 445/2000;  

L’OPINIONE

In questo provvedimento legislativo la delega al Governo per riordinare le procedura soggette a SCIA, autorizzazione e comunicazione preventiva sembra preannunciare sostanziali modifiche nel segmento dell’edilizia minore e quella “conservativa”, quella cioè assoggettata a SCIA e Comunicazione Inizio Lavori, mentre dovrebbe (condizionale d’obbligo) rimanere implicitamente escluso il segmento edilizio soggetto a Permesso di Costruire.
Ad oggi le Regioni possono stabilire quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, siano subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività: appare quindi che tale delega intenda apportare una riflessione chiarificatrice della vasta tipologia di interventi edilizi che spesso, anche nella giungla di PRG e Regolamenti edilizi esistenti, non trovano facile e univoca collocazione in questo o quella categoria d’intervento.
Auguriamoci solo che la direzione intrapresa sia volta ad una (necessaria) chiarificazione dell’intero ventaglio di opere e interventi di trasformazione.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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