In giurisprudenza amministrativa convivono più orientamenti circa l'ammissibilità di sanatoria strutturale
Censurata parte della Legge regione Sardegna in tema di accertamento di conformità
La Corte Costituzionale con sentenza n. 24/2022 torna nuovamente a cassare alcune parti di legge regionale Sardegna n. 21/2021 sul governo del territorio, in particolar modo mi interessa soffermarmi sul tema delle sanatorie edilizie disciplinate dalla stessa norma.
Da quanto si legge l‘art. 21 della predetta legge regionale è stato censurato in quanto derogherebbe il principio della doppia conformità imposto nella procedura di sanatoria edilizia di cui all’art. 36 del DPR 380/01. Molto interessante lo spunto ispirato nei post dell’Avv. Andrea Di Leo, che saluto e ringrazio.
Tale disciplina avrebbe derogato quella nazionale, violando anche l’art. 3 dello Statuto speciale della Sardegna, in quanto il principio di doppia conformità si impone anche sulle autonomie speciali, in quanto norma di grande riforma economico-sociale.
La Corte Costituzionale sul tema della doppia conformità non ha mai cambiato indirizzo negli ultimi anni, e ha già chiarito che in base all’art. 36 DPR 380/01, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria solo quando l’intervento rispetti contemporaneamente la disciplina urbanistico edilizia vigente:
- al tempo della sua realizzazione
- al tempo della presentazione della domanda.
Accertamento di doppia conformità, principio assoluto
Infatti, secondo la Consulta, la conformità alla disciplina edilizia e urbanistica deve essere salvaguardata «durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’accertamento di conformità» (vedi sentenza n. 68 del 2018, punto 14.2. del Considerato in diritto).
Al contrario, l’art. 21 della L.R. 1/2021 di Sardegna, consentiva di richiedere la singola conformità disciplina vigente al tempo della presentazione della domanda; tale disposizione ha ampliato in maniera indebita l’ambito applicativo della sanatoria e si pone in contrasto con il principio richiamato.
Inoltre tale contrasto non può essere escluso neanche facendo salvi gli effetti penali degli illeciti, in quanto ha rilevanza anche nella doppia conformità, principio cardine di un razionale governo del territorio, che non si esaurisce nelle sue implicazioni su quegli illeciti.
Per questi motivi la Corte Costituzionale, oltre ad altri diversi punti oggetti di impugnazione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della predetta disposizione.
Pertanto in Sardegna si torna ad applicare la procedura di Accertamento di conformità in sanatoria prevista dall’art. 36 DPR 380/01.
E anche in questo caso, neanche lo Statuto Speciale è stato efficace a dare maggiori poteri pianificatori o edilizi ad una regione.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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