Sotto gli edifici di molte città potreste trovare spazi interrati senza autorizzazioni edilizie perchè costruiti per obbligo normativo bellico

Quando depositare la documentazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per contenimento consumo energia degli edifici e relativi impianti termici
Prima della L. 10/91 esisteva già una disciplina che obbligava obblighi in materia di contenimento dei consumi energetici in ambito edilizio, ovvero la L. 373/76 e relativo regolamento attuativo D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052. In seguito possiamo ricordare anche il Decreto-Legge n. 68/1980 convertito con modificazioni dalla L. n. 178/1980.
Partendo dalla L. 10/1991, l’art. 28 prevedeva l’obbligo di presentare un apposita relazione progettuale con cui dimostrare il rispetto delle prescrizioni e requisiti previsti in materia di risparmio energetico (abrogato poi con D.Lgs. 48/2020).
In seguito la materia è stata riorganizzata col D.Lgs. 192/2005, il quale con l’art. 8 prevede l’obbligo di depositare alle P.A. competenti la relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.
Vediamo nel dettaglio quando presentare la relazione D.Lgs. 192/2005 nei casi di:
- Inizio lavori opere edilizie
- Varianti in corso d’opera o variante finale relazione
- Dichiarazione fine lavori
- In caso di mancato deposito o difformità della relazione
- Sanatoria per mancato deposito relazione L. 10/91 e D.Lgs. 192/05
- Conclusione e consigli
Quando invece si presentano problematiche di mancata presentazione o difformità compiute rispetto alla relazione ed elaborati progettuali riferiti alla L. 10/91 o D.Lgs. 192/05, rinvio ad apposito approfondimento.

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Inizio lavori opere edilizie
La disciplina e procedura del deposito della relazione L. 10/91 era analoga a quella vigente oggi nell’art. 8 D.Lgs. 192/05. In questa è individuato l’obbligo di produrre calcoli, verifiche e progetti da inserire in una relazione tecnica.
Tale relazione deve attestare la conformità e la rispondenza di questi elaborati alle prescrizioni e normative sul contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.
Deposito entro inizio lavori. Il proprietario o soggetto avente titolo deve depositare in doppia copia contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo, presso le amministrazioni competenti. Potremmo quindi collegare così con le pratiche edilizie:
- CILA, CILAS: prima o contestualmente alla data di inizio lavori;
- SCIA, SCIA alternativa PdC: prima o contestualmente alla data di inizio lavori;
- Permesso di Costruire: al momento della presentazione istanza
Certamente, l’impostazione descritta qui sopra fa riferimento al senso letterale dell’art. 8 D.Lgs. 192/05, cioè inizio lavori formale e sostanziale, che potrebbe essere differito rispetto all’ingresso di comunicazioni o segnalazioni edilizie. E ancora, è più cautelativo consigliare il deposito della relazione energetica contestuale all’ingresso di segnalazioni e comunicazioni edilizie.
Per quanto riguarda gli schemi e le modalita’ di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, essi sono stati definiti con apposito DM Interministeriale 26 giugno 2015, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica.
Varianti in corso d’opera o variante finale relazione D.Lgs. 192/2005
La norma in parola non prevede una procedura specifica di variante in corso d’opera, per cui non è dato sapere come comportarsi di fronte alle varianti sostanziali o meno.
In questo ambito potrebbero infatti rendersi necessarie varianti complessive all’intervento e all’edificio, tali da richiedere la sospensione del cantiere e relativo adeguamento del titolo abilitativo edilizio.
Il comma 2 dell’art. 8 D.Lgs. 192/05 dispone l’asseverazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alle eventuali varianti. Tenuto conto che non esiste una specifica disposizione sulle varianti in corso d’opera per la relazione D.Lgs. 192/05 (una volta L. 10/91), alle varianti si devono applicare le stesse regole del primo deposito dell’opera.
Ciò dovrebbe costringere gli adetti a dover “sincronizzare” le modifiche da apportare per opere di risparmio energetico e impianti termici con quelli di tipo edilizio.
In altri termini, una variante della relazione D.Lgs. 192/05 (esempio diversi materiali o spessori degli isolanti) dovrebbe entrare in comune assieme al relativo titolo, segnalazione o comunicazione edilizia.
Ora, non è esclusa a priori l’ipotesi che la relazione “energetica” possa fare ingresso autonomo nel fascicolo della pratica edilizia, ma rischia di dichiarare l’avvio di opere edili e impiantistiche prima ancora della loro legittimazione con varianti CILA, CILAS, SCIA o Permesso di Costruire. E’ pur vero che alcuni di questi titoli e comunicazioni prevedono procedimenti amministrativi per le varianti in corso d’opera o addirittura finali, come previsto anche da alcune norme regionali (qui ci sarebbe da ragionare molto).
Certamente, non ritengo che la variante finale della relazione D.Lgs. 192/05 sia coerente col dato letterale della norma in quanto assente; non trovando riferimento, è più cautelativo depositare la relazione “energetica” D.Lgs. 192/05 prima dell’avvio delle opere e comunque possibilmente assieme alle varianti delle pratiche edilizie.
Al contrario, spesso ho riscontrato il deposito della variante finale ex L. 10/91 (oggi D.Lgs. 192/05) congiuntamente alle varianti finali delle pratiche edilizie ordinarie.
Fine lavori relazione D.Lgs. 192/2005
Il comma 2 dell’art. 8 D.Lgs. 192/2005 dispone la parte finale del procedimento riguardante la relazione di rispondenza sul risparmio energetico.
Infatti dispone che la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, alle sue eventuali varianti e alla relazione tecnica devono essere asseverati dal Direttore dei lavori (termotecnico o architettonico?) al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori (edilizi). Assieme a tali documenti va presentato anche il relativo Attestato di Prestazione Energetica (APE) ove previsto in base alla tipologia degli interventi.
In altre parole è prevista la consegna unica di questi documenti al momento della comunicazione di ultimazione opere della pratica edilizia (CILA, CILAS, SCIA e Permesso di Costruire.
Per evitare il mancato deposito finale, lo stesso comma 2 dispone l’inefficacia della dichiarazione di fine lavori se la stessa non sia accompagnata dalla predetta documentazione asseverata sul risparmio energetico (relazione, calcoli, progetti, APE); si tratta di una importante misura deterrente per mancato adempimento, allo scopo di impedire la conclusione del procedimento edilizio e della SCA (Segnalazione Certificata Agibilità).
Il comma 4 art. 8 D.Lgs. 192/05 dispone che il Comune definisce le modalita’ di controllo per verificare il rispetto e la conformità dell’intervento alle prescrizioni del medesmo decreto, gli accertamenti e ispezioni in corso d’opera (anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti), ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
Il successivo comma 5 dispone che i Comuni effettuano le verifiche di conformità e ispezioni anche su richiesta del committente, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni è posto a carico dei richiedenti.
In caso di mancato deposito o difformità della relazione
L’art. 15 D.Lgs. 192/05 è dedicato alle sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto della procedura o della normativa prevista sul risparmio energetico, si estrapolano alcune utili al presente post.
Intanto occorre premettere che la relazione tecnica e l’asseverazione di conformità sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 DPR 445/2000), quindi sottoposto a responsabilità penale per attestazione non veritiera.
Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalita’ stabilite nel relativo decreto attuativo del 26 giugno 2015, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L’ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformita’ delle opere e l’attestato di qualificazione energetica, di cui all’articolo 8, comma 2, D.Lgs. 192/05, prima del rilascio del certificato di agibilita’, e’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Sanatoria per mancato deposito relazione L. 10/91 e D.Lgs. 192/05
La predetta normativa non prevede una apposita procedura di regolarizzazione in caso di mancato deposito o realizzazione difforme rispetto a quanto depositato in precedenza.
Tuttavia dovendo ragionare in analogia e in maniera coordinata con le procedure di sanatoria e regolarizzazione edilizia, ritengo si debba applicare gli stessi criteri a questa normativa settoriale sul risparmio energetico.
Ciò si traduce nel rispetto della doppia conformità in caso di Permesso di Costruire e Scia in sanatoria, o conformità singola in caso di CILA tardiva.
Ritengo infatti da escludere un deposito tardivo o “in sanatoria” della relazione L. 10/91 o D.Lgs. 192/05 con verifiche e calcolo riferiti all’epoca dell’illecito.
Questo criterio è analogo a quello applicato per gli abusi strutturali e antisismici, secondo quanto stabilito dalla sentenza di Corte Costituzionale n, 101/2013.
Conclusioni e consigli
La normativa sul risparmio energetico in edilizia è una delle tante norme di settore connesse al DPR 380/01 e alle pratiche edilizie.
Questo particolare intreccio di norme tende a condizionarsi a vicenda, motivo per cui è importante valutare la gestione congiunta dei procedimenti.
Certamente, è più cautelativo evitare il deposito della relazione D.Lgs. 192/2005 come variante finale contestualmente alla comunicazione di ultimazione opere, proprio perchè non prevista dalla norma. Al contrario, è sempre meglio presentarla prima dell’avvio del loro inizio lavori, anche nei casi di varianti in vista.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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