Skip to content
libro diritto urbanistico

Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici

Pubblicato in G.U. Serie Generale n. 162 del 15 luglio 2015 – Supplemento Ordinario n. 39.

TESTO COORDINATO VIGENTE DAL 3 GIUGNO 2026

Il presente testo incorpora nel D.M. 26 giugno 2015 le modifiche introdotte dal D.M. 28 ottobre 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025. Gli Allegati 1 e 2 del decreto del 2015 sono stati integralmente sostituiti e non sono riportati nel presente testo coordinato.

Avvertenza: il testo coordinato ha finalità esclusivamente documentale e informativa e non riveste carattere di ufficialità.

Allegati sostituiti integralmente dal D.M. 28 ottobre 2025 – G.U. n. 283/2025.


Art. 1 – Ambito di intervento e finalità

1. Il presente decreto definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, l’integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei criteri generali di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come riportati nell’Allegato 1.

2. I criteri generali di cui al comma 1 si applicano agli edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione.

Nota redazionale: comma 1 modificato dall’art. 1 del D.M. 28 ottobre 2025.


Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, con “decreto legislativo” si intende il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo e le ulteriori seguenti definizioni:

a) superficie disperdente S (m²): superficie che delimita il volume climatizzato V rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione;

b) volume climatizzato V (m³): volume lordo delle parti di edificio climatizzate come definito dalle superfici che lo delimitano;

c) rapporto di forma (S/V): rapporto tra la superficie disperdente S e il volume climatizzato V;

d) trasmittanza termica periodica YIE (W/m²K): parametro che valuta la capacità di una parte opaca dell’involucro edilizio di sfasare e attenuare la componente periodica del flusso termico che la attraversa nell’arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti;

e) riflettanza solare: rapporto tra l’intensità della radiazione solare globalmente riflessa e quella della radiazione incidente su una superficie espresso in forma di parametro adimensionale, in modo analogo, nella scala [0-1] o nella scala [0-100];

f) impianto con sistema ibrido: impianto dotato di generatori che utilizzano più fonti energetiche opportunamente integrate tra loro al fine di contenere i consumi e i costi di investimento e gestione. Un esempio, non esaustivo, è costituito da un impianto composto da una pompa di calore elettrica integrata con una caldaia a gas a condensazione;

g) parcheggio adiacente all’edificio: parcheggio che appartiene ai medesimi proprietari dell’edificio, o a parte di essi, e che ha in comune un lato e/o il vertice con l’area in cui insiste l’edificio o ha impianti tecnologici in comune con l’edificio;

h) ponte termico: zona più o meno estesa dell’involucro edilizio caratterizzata da dispersione termica dovuta a discontinuità di tipo costruttivo, strutturale o geometrico e all’utilizzo di materiali con diversi valori di conduttività termica, in conformità a quanto definito dalla norma UNI EN ISO 10211.

Nota redazionale: comma 2 modificato dall’art. 2 del D.M. 28 ottobre 2025. Sono state modificate le lettere d) ed e) e aggiunte le lettere g) e h).


Art. 3 – Criteri e metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici

1. Per il calcolo della prestazione energetica negli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, si adottano le seguenti norme tecniche nazionali e le loro successive modificazioni e integrazioni, predisposte in conformità allo sviluppo delle norme EN a supporto della direttiva 2010/31/UE, nonché le norme all’Allegato 2 al presente decreto:

a) [soppressa]

b) UNI/TS 11300-1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva e invernale;

c) UNI/TS 11300-2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione;

d) UNI/TS 11300-3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;

e) UNI/TS 11300-4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria;

f) UNI/TS 11300-5 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili;

g) UNI/TS 11300-6 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili;

h) UNI EN 15193 – Prestazione energetica degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione.

2. [soppresso]

3. [soppresso]

Nota redazionale: articolo modificato dall’art. 3 del D.M. 28 ottobre 2025. La lettera a) del comma 1 è stata soppressa; la precedente lettera f) è stata sostituita dalle lettere f), g) e h); i commi 2 e 3 sono stati soppressi.


Art. 4 – Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici

1. I criteri generali e i requisiti della prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la progettazione e installazione degli impianti sono fissati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni, nonché dalle ulteriori disposizioni di cui all’Allegato 1 al presente decreto.

2. [soppresso]

Nota redazionale: comma 2 soppresso dall’art. 4 del D.M. 28 ottobre 2025.


Art. 5 – Criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti

1. I criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici sono fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 nonché dalle successive disposizioni emanate ai sensi dell’art. 4, comma 1-quinquies del decreto legislativo 192/2005.

Nota redazionale: comma 1 sostituito integralmente dall’art. 5 del D.M. 28 ottobre 2025.


Art. 6 – Funzioni delle Regioni e delle Province autonome

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle Regioni e alle Province autonome che non abbiano ancora adottato provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31/UE.

2. Per promuovere una applicazione omogenea del presente decreto sull’intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della direttiva 2010/31/UE e del decreto legislativo, le Regioni, le Province autonome e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica collaborano e concorrono per la definizione e l’aggiornamento:

a) delle metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformità ai principi generali di cui all’art. 3 del presente decreto;

b) dei requisiti minimi di edifici e impianti;

c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune di cui all’art. 6, comma 12, lettera d) del decreto legislativo, anche in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) del Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all’art. 4-bis, comma 2 del decreto legislativo;

e) dell’azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13 del decreto legislativo.

Nota redazionale: comma 2 modificato dall’art. 6 del D.M. 28 ottobre 2025 mediante sostituzione dei riferimenti ai Ministeri competenti con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.


Art. 7 – Strumenti di calcolo

1. Gli strumenti di calcolo e i software commerciali per l’applicazione delle metodologie di cui al comma 1 dell’art. 3 garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento di cui al comma 2. La garanzia è fornita attraverso una dichiarazione resa dal CTI, previa verifica del rispetto della condizione di cui al presente comma.

2. Il CTI predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla cui base fornire la dichiarazione di cui al comma 1.

3. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui al comma 1, la medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore del software commerciale, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica avanzata dal predetto soggetto al CTI.

4. [soppresso]

5. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 192/2005, per garantire il necessario aggiornamento dei sistemi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli eventuali aggiornamenti delle norme tecniche di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso nonché di cui all’Allegato 2, si applicano a decorrere da centottanta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Nota redazionale: articolo modificato dall’art. 7 del D.M. 28 ottobre 2025. Il comma 4 è stato soppresso e il comma 5 è stato integralmente sostituito.


Art. 8 – Abrogazioni e disposizioni finali

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’Allegato A, commi 39 e 40, secondo capoverso, le parole da “Ai fini della conversione” fino a “e i suoi successivi aggiornamenti;” sono soppresse;

b) gli Allegati C, H, L, M, sono soppressi.

Nota redazionale: articolo non modificato dal D.M. 28 ottobre 2025.


Art. 9 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2015.

Nota redazionale: articolo non modificato dal D.M. 28 ottobre 2025. Le modifiche introdotte dal D.M. 28 ottobre 2025 sono invece efficaci dal 3 giugno 2026.


Allegati

Allegato 1 – Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici

L’Allegato 1 del D.M. 26 giugno 2015 è stato integralmente sostituito dall’Allegato 1 del D.M. 28 ottobre 2025.

Allegato 2 – Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici

L’Allegato 2 del D.M. 26 giugno 2015 è stato integralmente sostituito dall’Allegato 2 del D.M. 28 ottobre 2025.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
e con
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici, di abrogazione della direttiva 93/76/CEE;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia, come modificato dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90, recante “disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”;

Visti, in particolare, gli articoli 4, comma 1 e 6, comma 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che definisce gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nei nuovi edifici o negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;

Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/CE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 recante la disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE, ed in particolare l’articolo 14, comma 10, che prevede l’adozione entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 e 6, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

Considerato che, con il decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è stata adottata la disciplina concernente il calcolo della prestazione energetica negli edifici e i nuovi requisiti minimi di efficienza energetica;

Ritenuto di dover procedere all’adozione del decreto di cui all’articolo 6, comma 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al fine di garantire la piena attuazione della direttiva 2010/31/UE, e in particolare dell’articolo 11;

Considerato che l’emanazione del presente decreto è funzionale alla piena attuazione della direttiva 2010/31/UE, e in particolare dell’articolo 11, anche al fine di adempiere alle prescrizioni imposte dalla Commissione Europea con la procedura di infrazione n. 0368/2012, attualmente pendente;

Considerato l’esito positivo delle consultazioni con le principali associazioni di categoria interessate;

Acquisito il parere positivo del Consiglio nazionale consumatori ed utenti (CNCU), reso nella seduta del 7 maggio 2015;

Acquisita l’intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 18 giugno 2015;

DECRETA

Art. 1 – Finalità e campo di applicazione

1. Ai sensi dell’articolo 1 e dell’articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, nel seguito solo decreto legislativo, il presente decreto si pone la finalità di favorire l’applicazione omogenea e coordinata dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari, nel seguito, per brevità, solamente edifici o immobili, su tutto il territorio nazionale. Il presente decreto definisce:

  • a) le Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici;
  • b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni;
  • c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 2, del decreto legislativo nonché le definizioni di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del medesimo decreto legislativo, concernente la disciplina di calcolo della prestazione energetica negli edifici e i nuovi requisiti minimi di efficienza energetica, di seguito solo “decreto requisiti minimi”.

Art. 3 – Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici

1. L’Allegato 1 al presente decreto costituisce le Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di attestazione della prestazione energetica degli edifici, assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità degli attestati di prestazione energetica (di seguito APE), sull’intero territorio nazionale in conformità alla direttiva 2010/31/UE e al decreto legislativo, promuovendo la tutela degli interessi degli utenti, le Linee guida prevedono:

  • a) metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
  • b) il format di APE, di cui all’appendice B delle Linee guida, comprendente tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e all’utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi;
  • c) lo schema di annuncio di vendita o locazione, di cui all’appendice C delle Linee guida, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
  • d) la definizione del sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di seguito SIAPE, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c).

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, le disposizioni contenute nel presente decreto sono direttamente operative nelle regioni e nelle province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE.

3. Le regioni e le province autonome, nel disciplinare il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, adottano gli elementi essenziali e le disposizioni minime comuni di cui all’articolo 4.

4. Le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già adottato propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE, intraprendono misure atte a favorire, entro due anni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli edifici alle Linee guida.

Art. 4 – Elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e regionale di attestazione della prestazione energetica degli edifici

1. Costituiscono elementi essenziali del sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, desumibili dalle Linee guida di cui all’Allegato 1:

  • a) le informazioni che devono obbligatoriamente essere contenute nell’APE, compresi i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell’edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
  • b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;
  • c) le procedure e i metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati di cui all’articolo 6, comma 12, lettera a) del decreto legislativo.

2. Costituiscono altresì elementi essenziali del sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l’indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.

3. L’APE, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.

La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.

Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all’APE.

4. Ogni APE è redatto da un soggetto abilitato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e riporta obbligatoriamente, per l’edificio o per l’unità immobiliare, pena l’invalidità:

  • a) la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
  • b) la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;
  • c) la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio;
  • d) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
  • e) le emissioni di anidride carbonica;
  • f) l’energia esportata;
  • g) le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica.

Ogni APE riporta, inoltre, le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario e l’opportunità di eseguire diagnosi energetiche.

5. Nel caso in cui l’APE sia sottoscritto con firma digitale e venga depositato su catasti o registri telematici appositamente creati dalle Pubbliche Amministrazioni o da loro enti o società in house non è necessaria la marcatura temporale ai fini del riconoscimento del suo valore legale per tutti gli usi previsti dalla legge.

L’APE firmato digitalmente resta valido secondo quanto previsto al comma 3, a prescindere dall’eventuale successiva cessazione del contratto di autorizzazione del soggetto certificatore alla firma digitale.

6. In ogni caso, il soggetto abilitato di cui al comma 4 che redige l’APE deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione.

7. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro, l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente.

A tal fine è fatto obbligo dell’utilizzo, con l’esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, del format di cui all’Appendice C delle Linee guida approvate dal presente decreto.

Art. 5 – Monitoraggio e controlli

1. Le regioni e le province autonome al fine dell’effettuazione dei controlli della qualità dell’attestazione della prestazione energetica reso dai soggetti certificatori, definiscono piani e procedure di controllo che consentano di analizzare almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare.

2. I controlli di cui al comma 1 sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente:

  • a) l’accertamento documentale degli APE, ivi inclusa la verifica del rispetto delle procedure di cui alle Linee guida;
  • b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura di calcolo e i risultati espressi;
  • c) le ispezioni delle opere o dell’edificio.

3. Le regioni e le province autonome adottano le misure necessarie per l’attuazione dei piani e procedure di controllo di cui al comma 1 in coerenza con l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.

4. Le regioni e le province autonome alimentano per via telematica annualmente il SIAPE, di cui all’articolo 6, con i dati relativi ai controlli effettuati e il numero dei certificati invalidati. Tra questi, sono compresi il numero dei controlli effettuati per ognuna delle tipologie di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.

5. Resta ferma l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 15 del decreto legislativo.

Art. 6 – Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica

1. L’ENEA, sentite le regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, la banca dati nazionale, denominata SIAPE, per la raccolta dei dati relativi agli APE, agli impianti termici e ai relativi controlli e ispezioni.

L’ENEA, ai fini di cui al presente articolo, garantisce l’interoperabilità del SIAPE con i sistemi informativi nazionali e regionali esistenti ed in particolare con i catasti regionali degli impianti termici di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. L’ENEA, nella realizzazione del SIAPE, garantisce altresì la progressiva interoperabilità con i sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate relativi al catasto degli edifici.

2. Le regioni e le provincie autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, alimentano il SIAPE con i dati relativi all’anno ultimo trascorso.

3. Le regioni, le provincie autonome e i comuni accedono, per via telematica, alla totalità dei dati presenti nel SIAPE relativamente alla zona geografica di competenza e, per quanto riguarda il restante territorio nazionale, accedono ai dati in forma aggregata. I cittadini accedono ai dati presenti nel SIAPE in forma aggregata.

Art. 7 – Informazione e supporto

1. L’ENEA, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, predispone una guida alla lettura dell’APE, un opuscolo informativo sull’APE, i suoi contenuti e gli adempimenti ad esso connessi e ne favorisce la diffusione.

2. L’ENEA, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, istituisce sul proprio sito istituzionale e in forma accessibile al pubblico, una sezione dedicata alla prestazione energetica degli edifici contenente:

  • a) l’accesso al SIAPE;
  • b) informazioni sugli interventi per l’incremento della prestazione energetica degli edifici, le tecnologie disponibili a tal fine, i costi indicativi, un quadro aggiornato sugli incentivi nazionali e regionali nonché una guida alla compilazione delle raccomandazioni di cui all’articolo 4, comma 4, lettera g);
  • c) le statistiche annuali articolate sugli attestati di prestazione energetica emessi e sui controlli effettuati, indicando, tra gli altri, i seguenti dati, totali e per annualità, per ciascuna regione e provincia autonoma, nonché una analisi statistica dei costi medi del servizio di redazione degli attestati stessi:
  1. numero dei certificati registrati;
  2. numero dei certificati controllati;
  3. numero dei certificati validati a seguito di controllo;
  4. distribuzione dei certificati per classe energetica.

3. Le regioni e le province autonome possono avvalersi dell’ENEA, anche attraverso la stipula di specifici accordi, per:

  • a) assicurare la piena compatibilità del SIAPE con sistemi regionali già esistenti;
  • b) provvedere all’aggiornamento dei propri funzionari e dei tecnici, anche attraverso opportuni corsi a distanza, in merito alle tematiche di cui al presente decreto.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. Le regioni e le province autonome, in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, provvedono ad avviare programmi di verifica annuale della conformità degli APE emessi.

2. L’ENEA, entro il 1 ottobre 2015, adegua lo strumento di calcolo semplificato “DOCET” per tenere conto degli aggiornamenti introdotti dal presente decreto e dal decreto requisiti minimi, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo.

3. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo, per garantire il necessario aggiornamento dei sistemi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli eventuali aggiornamenti delle norme tecniche di cui all’articolo 11 del decreto legislativo stesso, si applicano decorsi 90 giorni dalla data della loro pubblicazione.

Art. 9 – Copertura finanziaria

1. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto, ivi compresi gli allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrano in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2015. Resta ferma, ove non sia sopraggiunta la scadenza ivi prevista, la validità per ogni effetto di legge, degli attestati di certificazione energetica redatti ai sensi delle Linee guida di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009.

Allegati e appendici

  • Allegato 1 – Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici
  • Appendice A – Casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’Attestato di Prestazione Energetica – APE
  • Appendice B – Format di Attestato di Prestazione Energetica
  • Appendice C – Format di indicatore per gli annunci commerciali
  • Appendice D – Format di Attestato di Qualificazione Energetica

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

Carlo Pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.

Torna su