Nelle zone paesaggisticamente vincolate il trascorrere del tempo non trasforma il silenzio della competente Soprintendenza in un parere favorevole ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge n. 47/1985

Sono costruzioni comportanti trasformazione permanenti del suolo soggette a Permesso di costruire
L’Italia ha un territorio talmente notevole e complesso che buona parte di esso è soggetti a vincoli paesaggistici.
Di questi aspetti ne abbiamo parlato specificatamente nel video corso sulla Paesaggistica Semplificata prodotto con l’Avv. Fabio Squassoni e acquistabile online dal catalogo.
La realizzazione di piscine nelle zone con vincolo paesaggistico non è proprio una passeggiata, tutt’altro.
In questo articolo facciamo riferimento sopratutto alle piscine tradizionali, cioè quelle realizzate con opere murarie e strutturali, sia interrate che seminterrate.
In tutte le ipotesi, essendo costruzioni vere e proprie, vanno considerate al pari di una casa. Ed essendo costruzioni, non godono di regime agevolato in ambito paesaggistico, quindi devono ottenere anche l’apposita autorizzazione paesaggistica.
Diverso invece è il discorso per le piscine smontabili da giardino.
Ogni intervento comportante trasformazione permanente del suolo necessità di autorizzazione paesaggistica, salvo rari casi.
I casi esentati dalla ferrea disciplina del Codice dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004 sono quelli espressamente previsti dal più recente D.P.R. 31/2017, che ha strutturato in due rami le opere esentate da qualunque richiesta di autorizzazione paesaggistica e quelle subordinate al procedimento autorizzativo semplificato.
Nel corso online sul D.P.R. 31/2017 di Semplificazione Paesaggistica li abbiamo evidenziati e commentati tutte le 73 ipotesi contemplate nei due allegati.
E le piscine non vengono menzionate in forma esplicita.
Ti propongo la visione di questo video, estratto dal mio intervento tenuto ieri 27 marzo 2018 al convegno organizzato dalla Maggioli Editore e Professione Acqua srl.
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