Costruzioni e interventi esonerati dal titolo abilitativo richiedono dimostrazione epoca e consistenza
Esenti da titoli abilitativi le piscine stagionali, ma rispettando vincoli e norme settoriali
La piscina tradizionale, cioè interrata /seminterrata e destinata ad essere permanente, sia una classificata una trasformazione permanente del suolo, soggetta pertanto al più alto titolo abilitativo del Permesso di Costruire (pratiche edilizie, ecco una playlist video).
Vorrei volutamente ri-sottolineare due aspetti delle piscine comunemente realizzate a corredo degli edifici, mi riferisco a quelle compiute in pianta stabile:
- il posizionamento entro suolo, parziale o totale che sia;
- il carattere di permanenza;
Tali condizioni sono sufficienti ciascuna per determinare un intervento di trasformazione rilevante del territorio e del suolo.
Motivazioni più dettagliate in merito le ho espresse in un precedente articolo, relativo alle piscine pertinenziali e titoli abilitativi necessari.
Indice
- La piscina “murata” equivale ad una costruzione in piena regola.
- La piscina smontabile, semplicemente appoggiata al suolo senza opere di contorno, è un arredo da giardino, sì o no?
- E’ importante ribadire che tale personale equiparazione della piscina smontabile ad arredo da giardino non esenta dal rispettare tutte le norme di settore comunque vigenti.
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La piscina “murata” equivale ad una costruzione in piena regola.
Adesso invece focalizziamo l’interrogativo sulle cosiddette piscine stagionali e smontabili, di quelle che vediamo spesso sbandierate nelle brochure di certi “Fai da te” e perfino dei supermercati.
Si tratta di quelle piscine di ridotte dimensioni (ridotte sì, ma quanto?) e composte in genere da telai metallici, lignei o plastici, in grado di contenere una sorta di vasca unica a bassa profondità.
Lo scopo di questa tipologia di prodotto è consentire a chiunque uno spazio in cui raffrescarsi d’estate nel giardinetto di casa, soprattutto per coloro che dispongono di ampia metratura in territorio aperto.
Non mi soffermo sugli aspetti impiantistici, piuttosto inquadriamo questa tipologia di opera nell’ambito delle pratiche edilizie.
Nel momento in cui scrivo è notizia ufficiale la firma del decreto che promulga ufficialmente il tanto atteso Glossario sull’Edilizia Libera, un segmento di quello più ampio che avrebbe dovuto uscire entro la primavera 2017 secondo il D.Lgs. 222/2016 noto come Decreto ‘Scia 2’.
Il Glossario dell’edilizia libera consiste in una tabella esplicativa degli interventi edilizi non soggetti ad alcun titolo abilitativo, cioè libero (veramente) da Permesso di Costruire, SCIA o CILA.
Tuttavia, restano sempre fatte salve le eventuali disposizioni e normative settoriali, come la Paesaggistica, regolamenti locali, vincoli, eccetera.
Tradotto: se sei proprietario di una villa come la Reggia di Caserta, non puoi pensare di installare liberamente una piscina simile nei giardini reali, ok?
Questo glossario titola in prima pagina che si tratta di un elenco non esaustivo, quindi non chiude ad altre ulteriori ipotesi lasciando così qualche spiraglio al buon senso applicativo.
Anche qui, di nuovo, tenere d’occhio le normative regionali perché potrebbero anche loro aver legiferato, come la L.R. Toscana 65/2014 che ha dettagliato una serie di interventi edilizi “irrilevanti” e cioè esentati da ogni pratica edilizia.
Nel glossario non compare espressamente la dizione piscina. Lo spiego meglio in questo video bonus gratuito su YouTube:
La piscina smontabile, semplicemente appoggiata al suolo senza opere di contorno, è un arredo da giardino, sì o no?
A mio avviso sì, proprio per la sua natura di smontaggio e precarietà, al pari dei gazebi che invece sono espressamente menzionati tra le opere “libere libere” del Glossario.
Pertanto, pur non espressamente indicata, ritengo che la piscina stagionale e smontabile possa annoverarsi tra gli elementi di arredo delle aree di pertinenza descritte nell’art. 6 comma 1 lett. e-quinquies del D.P.R. 380/01 (Testo Unico per l’Edilizia), al pari dei nanetti da giardino.
Lo stesso dicasi qualora rimanga fissa sul posto, quando cioè alla fine dell’estate non venga smontata e riposta in cantina, fatto salvo complicazioni: seppur ironicamente, non vorrei che qualche “zelante” P.A. si spingesse a contestare il reato di cui all’art. 3 comma 1 lettera E.7 del DPR 380/01 relativo alla «realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato».
E’ importante ribadire che tale personale equiparazione della piscina smontabile ad arredo da giardino non esenta dal rispettare tutte le norme di settore comunque vigenti.
Prime tra tutte è la materia paesaggistica, che non ha inquadrato le piscine nella nuova riforma di semplificazione del DPR 31/2017; oppure vedasi la disciplina sulla regimazione, depurazione e scarico delle acque della piscina.
Infine, occorre porsi il problema se la collocazione di tali piscine sia idonea e compatibile in certe zone territoriali d’Italia, posizionare d’improvviso un sovraccarico di una tonnellata d’acqua a metro quadrato presuppone la stabilità dei suoli e versanti, quindi occhio alle zone fragili sotto il profilo geotecnico, idraulico e idrogeologico.
Il consiglio è quello di rivolgersi sempre a imprese e professionisti qualificati, capaci di valutare attentamente caso per caso.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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