Confermata inapplicabilità sanzione pecuniaria art 167 D.Lgs. 42/2004 se vincolo sopravvenuto all'opera.

In materia di tutela del paesaggio l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi può essere emesso solo con condanna definitiva.
In caso di dichiarazione di estinzione del reato di abuso edilizio in zona vincolata, anche se è stato emesso l’ordinanza di ripristino, questa deve essere revocata dal giudice in quanto sanzione amministrativa ablatoria.
Direi veramente sorprendente e prestigiosa! Si legge ciò nella sentenza di Cassazione Penale sez. III n. 45634 del 22 ottobre 2015, relativa ad un reato ambientale di realizzazione di discarica abusiva assieme ad alcuni manufatti.
Brevemente: si legge nella sentenza che l’ordinanza di rimessa in pristino viene emessa trova giustificazione giuridica di accessorietà amministrativa alla sentenza di condanna penale definitiva; ergo, caduta in prescrizione la condanna, cade di conseguenza il potere di ripristino.
Tale aspetto era già stato affrontato anche con altre pronunce della stessa corte (n. 51010 del 24/10/2013).
La rimessa in pristino è una sanzione accessoria amministrativa derivante dal comma 2 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) che testualmente riporta:
Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.
Quindi, estinto il reato di natura paesaggistica per intervenuta prescrizione, si prescrivono anche quelle accessorie amministrative correlate.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.
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