
Lo stato di avanzamento delle costruzioni compiute è essenziale per ottenere la concessione edilizia in sanatoria.
Tre condoni edilizi si sono succeduti in Italia e riguardano le opere abusive che risultassero ultimate ad una certa data, espressamente indicata nei rispettivi provvedimenti.
E infatti, tutti e tre i provvedimenti normativi di condono fanno riferimento all’art. 31 comma 2 della L. 47/85, il quale dispone la condizione essenziale per ottenerne il rilascio:
“si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente”.
Proviamo a riscrivere la suddivisione secondo i due filoni:
- nuove costruzioni/volumi: eseguito il rustico + copertura;
- opere interne a edifici esistenti e a quelle non residenziali: complete funzionalmente;