Sulle distanze legali esistono diverse nozioni di costruzione ai fini civilistici e amministrativi
Molte responsabilità gravano in capo al Direttore dei lavori durante la fase esecutiva di un cantiere, sia in materia di contravvenzioni sia di corretta esecuzione dei lavori edili.
Oneri e onori del Direttore dei lavori: pur suonando come rima, occorre prestare bene attenzione e consapevolezza sugli effetti nascenti dall’ultima fase del processo edilizio.
L’odierna frenesia in campo edilizio è degnamente rappresentata dal costante rivolgimento normativo nazionale/regionale e dalla pressante giurisprudenza in continua evoluzione.
Il direttore dei lavori è la figura professionale su cui grava più di tutti l’importanza della buona riuscita del risultato edilizio, in particolare nell’edilizia privata.
Il risultato edilizio altro non è che la realizzazione di quanto progettato per soddisfare le aspettative di una committenza.
Il raggiungimento del risultato, ovvero la costruzione dell’immobile, si ottiene quindi progettando l’oggetto e realizzandolo conformemente al suo progetto.
Più o meno si tratta dello stesso processo generale per realizzare beni e servizi.
In certi casi possono essere necessarie varianti in corso d’opera dovute a:
- imprevisti emergenti durante il cantiere;
- aggiustamenti per carenza progettuale;
A prescindere da questi due punti, il principale pericolo compromettente la buona riuscita del risultato può venire dalla scarsa o carente direzione dei lavori, pregiudizievole della sua conformità.
Possono infatti concretizzarsi due tipi di pregiudizi sul risultato “costruzione” relativi alla sua divergenza/non conformità a quanto progettato:
- sul piano amministrativo urbanistico (abusi, difformità, ecc);
- sul piano progettuale edilizio (vizi, difetti, inagibilità, ecc);
In entrambe le ipotesi il ruolo chiave del direttore dei Lavori è quello di vigilare costantemente sulla corretta esecuzione a regola d’arte, correlato anche al dovere di contestazione sulle irregolarità urbanistiche riscontrate e, se del caso, di rinunzia all’incarico (Cass. Pen. sez. III, n. 13963/2016 e n. 34602/2010).
Una sentenza[1] ha perfino statuito la sussistenza dell’obbligo del direttore dei lavori di recarsi quotidianamente sul cantiere al fine di vigilare sull’attività in quanto:
« oltre ad essere il referente del committente per gli aspetti di carattere tecnico, assume anche la funzione di garante nei confronti del Comune dell’osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all’esecuzione dei lavori » (Cass. Pen. sez. III n. 7406/2015; sez. III n. 22867/2005).
Infatti per la vigente normativa il D.L. può essere ritenuto penalmente responsabile in solido col committente e l’impresa esecutrice anche in presenza di reati di abuso edilizio, in particolare l’art. 29 del DPR 380/01 stabilisce che sono responsabili
- per la conformità delle opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di piano: titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore;
- per la conformità delle opere del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo: titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori;
Si può quindiconfigurare la responsabilità del direttore dei lavori per le contravvenzioni in materia di edilizia ed urbanistica, indipendentemente dalla sua concreta presenza in cantiere, in quanto sussiste a suo carico l’onere di costante vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla regolarità urbanistica.
Se del caso egli riscontra elementi di difformità e vizi esecutivi su entrambi gli aspetti,può (e forse deve) rinunciare all’incarico contestando tutto alla committenza.
Il D.L. si esporrà sicuramente a serie difficoltà nel riscuotere le quote di onorario non ancora saldate, tuttavia si pone al riparo dalle suddette responsabilità e sul piano deontologico.
Note e riferimenti:
[1] Cass. Pen. sez. III n. 34602 del 17.6.2010;
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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