In giurisprudenza amministrativa convivono più orientamenti circa l'ammissibilità di sanatoria strutturale
Molte responsabilità gravano in capo al Direttore dei lavori durante la fase esecutiva di un cantiere, sia in materia di contravvenzioni sia di corretta esecuzione dei lavori edili.
Oneri e onori del Direttore dei lavori: pur suonando come rima, occorre prestare bene attenzione e consapevolezza sugli effetti nascenti dall’ultima fase del processo edilizio.
L’odierna frenesia in campo edilizio è degnamente rappresentata dal costante rivolgimento normativo nazionale/regionale e dalla pressante giurisprudenza in continua evoluzione.
Il direttore dei lavori è la figura professionale su cui grava più di tutti l’importanza della buona riuscita del risultato edilizio, in particolare nell’edilizia privata.
Il risultato edilizio altro non è che la realizzazione di quanto progettato per soddisfare le aspettative di una committenza.
Il raggiungimento del risultato, ovvero la costruzione dell’immobile, si ottiene quindi progettando l’oggetto e realizzandolo conformemente al suo progetto.
Più o meno si tratta dello stesso processo generale per realizzare beni e servizi.
In certi casi possono essere necessarie varianti in corso d’opera dovute a:
- imprevisti emergenti durante il cantiere;
- aggiustamenti per carenza progettuale;
A prescindere da questi due punti, il principale pericolo compromettente la buona riuscita del risultato può venire dalla scarsa o carente direzione dei lavori, pregiudizievole della sua conformità.
Possono infatti concretizzarsi due tipi di pregiudizi sul risultato “costruzione” relativi alla sua divergenza/non conformità a quanto progettato:
- sul piano amministrativo urbanistico (abusi, difformità, ecc);
- sul piano progettuale edilizio (vizi, difetti, inagibilità, ecc);
In entrambe le ipotesi il ruolo chiave del direttore dei Lavori è quello di vigilare costantemente sulla corretta esecuzione a regola d’arte, correlato anche al dovere di contestazione sulle irregolarità urbanistiche riscontrate e, se del caso, di rinunzia all’incarico (Cass. Pen. sez. III, n. 13963/2016 e n. 34602/2010).
Una sentenza[1] ha perfino statuito la sussistenza dell’obbligo del direttore dei lavori di recarsi quotidianamente sul cantiere al fine di vigilare sull’attività in quanto:
« oltre ad essere il referente del committente per gli aspetti di carattere tecnico, assume anche la funzione di garante nei confronti del Comune dell’osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all’esecuzione dei lavori » (Cass. Pen. sez. III n. 7406/2015; sez. III n. 22867/2005).
Infatti per la vigente normativa il D.L. può essere ritenuto penalmente responsabile in solido col committente e l’impresa esecutrice anche in presenza di reati di abuso edilizio, in particolare l’art. 29 del DPR 380/01 stabilisce che sono responsabili
- per la conformità delle opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di piano: titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore;
- per la conformità delle opere del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo: titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori;
Si può quindiconfigurare la responsabilità del direttore dei lavori per le contravvenzioni in materia di edilizia ed urbanistica, indipendentemente dalla sua concreta presenza in cantiere, in quanto sussiste a suo carico l’onere di costante vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla regolarità urbanistica.
Se del caso egli riscontra elementi di difformità e vizi esecutivi su entrambi gli aspetti,può (e forse deve) rinunciare all’incarico contestando tutto alla committenza.
Il D.L. si esporrà sicuramente a serie difficoltà nel riscuotere le quote di onorario non ancora saldate, tuttavia si pone al riparo dalle suddette responsabilità e sul piano deontologico.
Note e riferimenti:
[1] Cass. Pen. sez. III n. 34602 del 17.6.2010;
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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