Cassazione conferma che il passaggio all'interno della stessa categoria funzionale in Zone omogenee A costituisce ristrutturazione edilizia pesante

Regole amministrative e correttezza operano su piani autonomi, tuttavia restano i danni del privato
Probabilmente qualcuno commenterà il post sostenendo che “allora non ci possiamo fidare dell’istruttore comunale”: diciamo che la normativa italiana in materia urbanistico-edilizia dispone a chiare lettere che il primo soggetto che deve conoscerla sia il cittadino e il suo professionista tecnico incaricato.
Poi nessuno nega che capitano “zone grigie” da interpretare e superare ove (con prudenza) quando si deve presentare una pratica CILA, SCIA o Permesso di Costruire. Oppure serve il confronto con gli uffici tecnici comunali quando si deve comprendere il significato di una particolare previsione del Piano Regolatore o Regolamento edilizio comunali.
Tuttavia la giurisprudenza conferma in maniera spietata che, ai fini della corretta presentazione delle pratiche edilizie, a nulla rileva la buona fede del cittadino (e suo Tecnico) perchè un funzionario del Comune ha tratto in errore sulla procedura edilizia.
Un esempio calzante si estrapola dalla sentenza TAR Bolzano n.376/2023, di cui riporto il passaggio centrale:
14. Inammissibile per difetto di interesse è il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione del principio di buona fede.
14.1. Non gioverebbe, infatti, al ricorrente l’eventuale dimostrazione in giudizio che funzionari del resistente Comune lo avrebbero tratto in errore sulla non necessità di presentare la propria SCIA nel termine perentorio in precedenza esaminato (nella pendenza della sospensione delle licenze per uso turistico). Una tale dimostrazione, infatti, non potrebbe mai riflettersi sulla validità del provvedimento comunale, che, in termini del tutto vincolati, ha accertato debitamente il superamento del termine perentorio per la presentazione della denuncia di inizio attività di affittacamere. Infatti, “le regole di legittimità amministrativa e quelle di correttezza operano su piani distinti ed autonomi e non si pongono in rapporto di pregiudizialità, nella misura in cui l’accertamento di validità degli atti impugnati non implica che l’amministrazione sia esente da responsabilità per danni nondimeno subiti dal privato destinatario degli stessi”( cfr. sul punto, Cons. Stato, Sez. V, 27 ottobre 2023, n. 9298 che richiama Cons. Stato, Sez. V, 12 luglio 2021, n. 5274).
E’ utile rammentare l’esistenza di una norma assai utile proprio per individuare la corretta procedura edilizia, ovvero l’articolo 3 comma 1 del D.Lgs. 222/2016:
3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all’istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.
Ma, volendo trovare una conclusione concreta, fidarsi è bene e non fidarsi è meglio: ciò significa che il Tecnico abilitato professionista è “condannato” a conoscere l’intera disciplina urbanistico-edilizia e ad assumersi le proprie responsabilità. Per questo consiglio vivamente e sempre la strada della prudenza quando ci si trova di fronte ad un bivio amministrativo, perchè in urbanistica l’errore è difficilmente rimediabile con l’attuale ordinamento.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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