Non ha senso stimare il valore dell'immobile senza accertare lo Stato Legittimo, l'abusività pregiudica la garanzia ipotecaria

Anch’essa offre due versioni dopo il Decreto ‘Scia 2’, distinte sulle opere strutturali.
La definizione di manutenzione straordinaria è fondata su presupposto di preesistenza e rinnovamento della stessa.
E’ una categoria di intervento coniata con la L. 457/78 e che è pervenuta quasi intatta fino ai giorni nostri nel Testo Unico per l’edilizia D.P.R. 380/01.
Una modifica consistente è stata apporta col celebre Decreto ‘Sblocca Italia’, confermata con conversione in legge 164/2014, grazie al quale nella manutenzione straordinaria fu inserita e ricompresa la possibilità di effettuare frazionamenti o accorpamenti delle unità immobiliari.
La condizione essenziale in tutti i casi, è quella di non comportare mutamento di destinazione d’uso, modifiche volumetriche e variazioni del carico urbanistico.
Ho pensato di fare un dovuto approfondimento su una categoria di intervento assai diffusa e applicata nell’edilizia, distinguendo le ipotesi in cui sia soggetta a Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) e Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), quest’ultime spiegate in altri due distinti video sul canale YouTube.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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