Mancato o ritardato pagamento degli oneri concessori non impedisce il rilascio del titolo abilitativo
La permanenza dell’illecito edilizio non è tollerata neppure con titolo edilizio non più annullabile
E’ vero che i permessi di costruire conservano la loro efficacia fino al loro annullamento, ma la natura di illecito permanente non concede alcun tipo di regime “di “protettivo”, neppure a notevole decorso del tempo dal compimento. Neppure l’avvenuta decorrenza dei termini per annullare il permesso di costruire è tale da essere uno scudo verso i provvedimenti repressivi e sanzionatori, e tanto meno l’avvenuta prescrizione del relativo versante penale.
Il caso potrebbe riguardare un intervento edilizio effettuato in contrasto ad una specifica norma del piano regolatore comunale, per il quale è stato rilasciato il permesso di costruire; una volta scoperto oltre i fatidici dodici mesi dal rilascio (e sulla base di altri presupposti che evito per brevità) è possibile che alla P.A. sia preclusa l’azione di annullamento in autotutela, ma in quel caso sarebbe finito il primo round.
Esiste anche la possibilità di annullamento in autotutela del permesso di costruire oltre gli attuali dodici mesi (una volta diciotto), ovvero quando è stato ottenuto con falsa o erronea rappresentazione delle circostanze prospettate dal richiedente.
Detto ciò, al Comune resta salva la possibilità di perseguire l’illecito edilizio col normale regime repressivo e sanzionatorio, emanando cioè l’ordinanza di demolizione.
Ho infatti riscontrato diversi casi in cui un Comune ha provveduto ad emettere direttamente l’ordinanza di rimessa in pristino e demolizione, senza prima annullare i relativi permessi oppure dichiarare inefficaci le SCIA/DIA depositate da tempo.
Oppure: i provvedimenti repressivi e sanzionatori del Comune contro gli illeciti edilizi richiedono l’annullamento dei titoli abilitativi, segnalazioni o comunicazioni edilizie come condizione essenziale?
La norma del Testo Unico Edilizia D.P.R. 380/01 non lo prevede affatto; diciamo che sono due profili autonomi tra loro, soprattutto quando l’illecito edilizio è stato compiuto in assenza dei relativi titoli o assensi vari.
Ho trovato interessante anche il caso trattato dal TAR Lazio n. 9444/2023, e pubblicato anche da due diversi portali, riguardante l’annullamento in autotutela di permessi di costruire in quanto sprovvisti di autorizzazione paesaggistica, a circa venti anni dopo dal rilascio.
Tale sentenza TAR Lazio ha accolto il ricorso del cittadino interessato, in quanto il provvedimento di autotutela è stato emanato ben oltre il termine di 12 mesi previsto dall’articolo 21-nonies comma 1 L. 241/90 (modificato anche da DL 77/2021). Il suddetto termine “ragionevole” era precedentemente stato stabilito a diciotto mesi con L. 124/2015, e prima ancora era soltanto un termine generico senza una previsione numerica.
Il ricorso al TAR è stato accolto dichiarando illegittimo l’annullamento in autotutela, ripristinando quindi la validità del permesso di costruire rilasciato senza i dovuti presupposti. Tuttavia la sentenza prosegue affermando che «Il provvedimento di annullamento in autotutela dei suddetti titoli edilizi si appalesa pertanto illegittimo e deve essere annullato, senza tuttavia che ciò comporti alcun effetto sulle difformità, accertate con la medesima ordinanza, rispetto agli atti autorizzativi. Tali difformità infatti restano sottoposte al regime previsto dalla legge per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità da esso.»
Conclusioni e consigli
Il fatto che al Comune sia precluso in certi casi l’annullamento in autotutela non significa affatto che l’illecito edilizio sia non più perseguibile; anche se il titolo abilitativo rilasciato rimane in essere e contempla quell’illecito, il nostro ordinamento non tollera la permanenza di illeciti edilizi di nessun tipo ed esclude ogni possibile regolarizzazione per decorso del tempo.
Motivo per cui nelle verifiche di regolarità e di stato legittimo dell’immobile si dovrà porre la dovuta attenzione anche verso quei titoli edilizi rilasciati, dovendone valutare il contenuto, validità formale e sostanziale anche ai giorni nostri.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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