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Permesso di costruire ottenuto con falsa o erronea rappresentazione delle circostanze prospettate dal richiedente è annullabile anche oltre i termini di autotutela

La possibilità di mantenere un titolo edilizio ottenuto per una situazione non rispondente alla realtà è un argomento delicato per giurisprudenza amministrativa e normativa, in quanto sottoposte a diversi distinguo e premesse.

Devo allinearmi alle stesse premesse perché non è facile trattare i casi di permessi edilizi, concessione edilizie, e relative versioni ottenute in sanatoria, qualora risultino viziate dal privato per usufruire di vantaggi diretti. Poniamo l’esempio di aver ottenuto un permesso di costruire in violazione del piano regolatore comunale, in particolar modo tramite una rappresentazione non veritiera della situazione.

E anche per questo ho trovato molto interessante il post pubblicato dall’avv. Antonio Cannizzo in tema di annullamento del titolo edilizio.

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Annullamento titolo edilizio viziato dafalse circostanze

Il tema dell’annullamento dei titoli edilizi viziati torna sempre più di attualità, soprattutto quando si deve ricostruire lo Stato Legittimo dell’immobile e riscontrare la correttezza dei relativi titoli. E appunto, svolgendo gli opportuni accertamenti dei titoli edilizi precedentemente rilasciati, potrebbero emergere vizi formali e soprattutto sostanziali.

Vediamo se e come siano annullabili anche dopo i famosi 18(diciotto mesi) in base all’art. 21-nonies L. 241/90, portati poi a 12 mesi dall’art. 63 comma 1 L. 108/2021.

Tra le diverse tipologie dei titoli edilizi potenzialmente viziati, prendiamo in esame quelli rilasciati dalla PA e tralasciamo quelli relativi al Condono edilizio:

Come comportarsi se tali titoli edilizi risultino rilasciati sulla base di un “falso” dichiarativo imputabile alla parte/soggetto richiedente, e fin quando un titolo edilizio viziato può essere mantenuto con legittimo affidamento a vantaggio del privato?

Parliamo di annullamento d’ufficio da parte della PA, cioè quelli avvenuti senza fare ricorso alla giustizia amministrativa o penale, anche oltre i famosi 18/12 mesi dall’adozione del provvedimento (rilascio).

Tra i fondamenti dell’annullamento: l’interesse pubblico motivato

Un punto fondamentale per giustificare l’annullamento anche “tardivo” del titolo edilizio, anche a distanza di tempo, è la sussistenza di un interesse pubblico da motivare adeguatamente, soprattutto quando si è in presenza di falsità dei presupposti.

Il generico richiamo alla necessità di ripristinare l’ordine giuridico violato è sufficiente nelle ipotesi di opere assolutamente prive di titolo, ma è insufficiente nelle ipotesi in cui si tratti di opere in origine dotate di valido titolo concessorio.

In tal caso l’interesse pubblico ed il suo prevalere rispetto all’affidamento maturato dal privato va specificatamente argomentato:

l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio anche in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal titolo medesimo, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro, tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole, non potendosi predicare in via generale la sussistenza di un interesse pubblico in re ipsa alla rimozione in autotutela di tale atto” (Consiglio di Stato n. 911/2022, Adunanza plenaria n. 8/2017).

False rappresentazioni a favore del destinatario o richiedente il titolo edilizio

Intanto la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che <<non è sufficiente che l’informazione sia falsa ma anche che la stessa sia diretta ed in grado di sviare l’amministrazione nell’adozione dei provvedimenti che ci si appresta ad annullare>> (tra le tante, vedi Cons. di Stato n. 2207/2021).

Da questa impostazione emerge la compresenza della falsa rappresentazione dei fatti, congiunta alla finalità di ingannare la PA nell’adottare provvedimenti che altrimenti non avrebbe potuto rilasciare.

Infatti anche la non veritiera prospettazione o rappresentazione da parte del soggetto interessato è sufficiente per giustificare la decisione di rivedere l’attribuzione del provvedimento.

Tuttavia si pone il dubbio della rilevanza e sentenza penale (vedasi art. 21-nonies c.2-bis L. 241/90):

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Trovo interessante far notare che la giurisprudenza amministrativa abbia ribadito che:

<<Non necessariamente la condotta deve essere penalmente rilevante, ma è sufficiente invece che l’attività integri un comportamento non improntato ai canoni di buona fede e di lealtà. La presunzione di intangibilità del provvedimento amministrativo illegittimo è solo iuris tantum, superabile dall’amministrazione laddove riesce a dimostrare che l’affidamento del destinatario non può ritenersi incolpevole (Cons. Stato, sez. IV, n. 2018) o quando un titolo edilizio è stato ottenuto dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà materiale, rilevando il pubblico interesse sussistente in re ipsa (Cons. di Stato, n. 6572/2022, n. 2885/2017)>>.

Mi domando quindi se la condizione-scudo della sentenza passata in giudicato si stia sgretolando, per lasciare il passo ad un possibile annullamento dei titoli edilizi che prescinde dalle sanzioni penali.

Sulla questione del collegamento o condizione della rilevanza penale della predetta norma, mi riservo di tornarci sopra e approfondire meglio.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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