Diniego titolo edilizio è giustificato per opera contraria alla normativa urbanistico-edilizia, sia per illegittimità integrale o parziale dell'edificio

L’interesse privato nel mantenimento dell’abuso è recessivo rispetto all’interesse pubblico nella repressione dell’abusivismo

Carlo Pagliai
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La decorrenza di un lungo lasso di tempo tra emissione dell’ordine di rimozione e l’epoca di realizzazione dell’abuso non ha effetti di decadenza
E’ consolidato orientamento giurisprudenziale quello che si riferisce al tempus della legittima adozione dei provvedimenti repressivi di abusi edilizi (Cons. di Stato VI n. 00357/2016).
L’alta corte amministrativa in questa sentenza ha ribadito che l’illecito edilizio ha carattere permanente; esso si protrae e conserva nel tempo la sua natura, motivo per cui l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso è in re ipsa, ovvero reale, tangibile.
L’interesse del privato al mantenimento dell’opera abusiva è necessariamente recessivo rispetto all’interesse pubblico all’osservanza della normativa urbanistico edilizia e al corretto governo del territorio (Cons. Stato, VI, 2 febbraio 2015, n. 474).
Tra i due interessi prevale quello pubblico sul privato, e l’affidamento al privato può scattare solo con incolpevolezza.
E’ stato altresì affermato che la repressione degli abusi edilizi costituisce espressione di attività strettamente vincolata e non soggetta a termini di decadenza o di prescrizione, potendo la misura repressiva intervenire (e in modo del tutto legittimo) in ogni tempo, anche a notevole distanza dall’epoca della commissione dell’abuso.
Non sussiste alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l’epoca della commissione dell’abuso e la data dell’adozione dell’ingiunzione di demolizione.
L’ordinamento tutela l’affidamento in capo al privato solo quando esso sia incolpevole, mentre la realizzazione e il consapevole mantenimento in loco di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del privato contra legem (Cons. Stato, VI, 5 gennaio 2015, n. 13).
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica negli atti notarili e commerciabilità degli immobili
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