In giurisprudenza amministrativa convivono più orientamenti circa l'ammissibilità di sanatoria strutturale
La disposizione transitoria lascia troppi margini interpretativi sulla sua applicazione innovativa
La legge va scritta e letta sempre alla rovescia: si parte dalle sanzioni, poi le norme transitorie e infine il contenuto sostanziale
Ho ribattezzato questo cambiamento normativo apportato dal decreto attuativo n. 222/2016 come “Riforma edilizia” perchè va ad innovare molto lo schema funzionale e amministrativo dell’ormai quindicennale Testo Unico dell’edilizia DPR 380/01 (versione aggiornata).
Questo decreto porterà una vasta gamma di innovazioni che ho già esposto in un precedente approfondimento: nel suo insieme ritengo che il provvedimento sia effettivamente migliorativo, al contrario di molti colleghi tecnici professionisti che su Facebook si esprimono puntualmente in un laconico coro di di lamentele contro la semplificazione.
Cari colleghi, questa norma è perfino accompagnata da una tabella tipo istruzioni d’uso
Nel momento in cui scrivo ho letto e riletto più volte il decreto e la versione coordinata del testo unico nazionale, e per il momento “bug” significativi della norma non ne ho rilevati, salvo casi applicativi futuri. Tranne uno, l’entrata effettiva in vigore, indicata per il 11 dicembre 2016.
Il decreto attuativo n. 222/2016 nelle disposizioni finali (art. 6 c.2) dispone che le regioni (a statuto ordinario, ndr) e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017.
Un Comune potrebbe applicare il decreto prima del recepimento regionale ?
Il bug di questa disposizione non riguarda tanto le regioni, ma la presenza degli enti locali sottostanti alle regioni; mi spiego meglio: applicando alla lettera la norma un qualunque Comune, ad esempio Firenze, potrebbe recepire di sua iniziativa il decreto già dal 12 dicembre senza aspettare il recepimento della Regione.
E poi, un Comune come lo applica? Con estensione e integrazione rispetto ad esso o in maniera minimale ?
Sicuramente se la Pubblica Amministrazione comunale ha un istinto di buon senso, attenderà il recepimento da parte della regione.
Quello che sappiamo per certo è che alle regioni ordinarie è rimasta salva la facoltà di:
- esercitare la potestà legislativa concorrente (salvo Referendum costituzionale) in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico (art. 2 DPR 380/01);
- disciplinare ulteriormente solo l’attività edilizia libera, con espressa esclusione di quelli soggetti a permessi di costruire e SCIA come previsti dal DPR 380/01 (art. 6 c.6);
- disciplinare le modalità per l’effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi;
In una giusta ottica di armonizzazione, uniformazione e standarizzazione di procedure amministrative già aperta col recente Regolamento Edilizio Tipo, non era forse più chiaro se l’entrata in vigore innovativa di questo importante cambiamento fosse stata recepita delegando esclusivamente le regioni ordinarie senza tirare in ballo gli enti locali ?
Mentre scrivo questo articolo mi è balzato alla mente un secondo aspetto: la possibile fine della legislazione concorrente regionale.
Già, tra quattro giorni ci sarà il referendum confermativo sulla riforma costituzionale. In quel caso è possibile che la legislazione concorrente regionale permanga o diventi un brutto ricordo.
Nel primo caso direi che ai fini applicativi non cambia nulla; nel secondo caso addirittura si va a disinnescare le ulteriori conflittualità stato/regioni, posto che questo decreto attuativo ha spostato il baricentro applicativo sull’Edilizia Libera, che assume un ruolo preminente rispetto a prima, diventando perfino residuale su SCIA e PdC.
Regioni a statuto speciale: io speriamo che me la cavo
In queste regioni non cambierà niente, e neppure l’esito del referendum costituzionale avrà rilevanza per esse.
Infatti resta immutato l’articolo 2 comma 2 del DPR 380/01, il quale statuisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
La cosa tragicomica è che la Sicilia ha fatto il recepimento dinamico del Testo Unico lo scorso agosto 2016 e che, fino a nuove modifiche, si terrà la versione “peggiore” del DPR 380/01, mentre nelle altre regioni ordinare dall’11 dicembre entra in vigore la versione più umana.
Qui i miei colleghi professionisti siciliani hanno pieno diritto di lamentela, e possono legittimamente dire: “non conveniva aspettare altri tre mesi per recepire il DPR ?”
Tenete duro e attendete il provvedimento correttivo, ormai è divenuto di moda come nel Codice degli Appalti
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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