Distinzione tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione basata sulla continuità tra organismi edilizi, vedi sentenza 284/2026 del TAR Milano

DIA/SCIA per le ricostruzioni solo previo accertamento della precedente consistenza.
A queste conclusioni perviene la recente sentenza di Cassazione Penale Sez III. n. 26713/2015, con cui viene respinto il ricorso di un cittadino del grossetano, indagato per abuso edilizio consistente in accorpamento di volumetrie secondarie, cambio di destinazione d’uso di annessi in abitazione civile e costruzioni di portici in assenza di Permesso di Costruire.
Il ricorrente, nell’opporsi al procedimento penale per la violazione dell’art. 44 lett. b del DPR 380/2001 (con conseguenze penali per reati edilizi gravi, ndr) eccepiva che le opere in questione allora fossero assoggettate a DIA in base alla norma regionale L.R. 1/2005 ex art. 79 c.2 lettera “d”, che ricomprendeva le ricostruzioni di volumi secondari oggetto di demolizione purché con stessa o inferiore consistenza di quelle preesistenti anche con diversa collocazione sul lotto pertinenziale; eccepiva inoltre che nel frattempo il T.U. dell’Edilizia fosse stato modificato dal “Decreto del Fare” DL 69/2013.
Proprio le modifiche di quest’ultimo decreto inducono la Corte ha sentenziare che per effettuare la demolizione e ricostruzione sia necessario accertarne la preesistente consistenza, mentre in sua mancanza di tale certezza si rende necessario il Permesso di Costruire; la Cassazione ha assunto prevalente questo principio nazionale rispetto al testo regionale toscano.
La stessa Corte ribadisce lo stesso indirizzo già espresso con propria sentenza n. 40342 del 30 settembre 2014, ovvero che il ripristino o la ricostruzione di edifici o parti di essi, ancorché crollati o demoliti, attraverso la DIA/SCIA sia possibile previo accertamento della consistenza originaria in base ad elementi inconfutabili quali riscontri documentali, verifica dimensionale del luogo o altri elementi certi e verificabili.
In ultima analisi la Corte precisa che la norma regionale toscana allora vigente (ex art. 79 LR 01/2005) assoggettava a SCIA gli interventi di demolizione e ricostruzione effettuati con stessa collocazione e stesso ingombro planivolumetrico eccettuati gli adeguamenti antisismici.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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