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Nelle aree a vincolo boschivo e rischio idrogeologico il rilascio del condono è condizionato al rilascio del parere favorevole

L’ottenimento di concessioni edilizie in sanatoria, relativa a manufatti realizzati abusivamente nelle zone a rischio idrogeologico, è condizionato al rilascio del parere favorevole o autorizzazione dirsi voglia rilasciata dall’ente competente.

Spesso le aree boscate e forestale sono anche sottoposte al vincolo idrogeologico ex RD 3267/1923, e pertanto sono aree dove l’attività edificatoria è soggetta ad un particolare regime di tutela e autorizzazione. La competenza e gestione del vincolo è stata oggetto di varie modifiche normative, rinvio ad apposito approfondimento sulla disciplina ex R.D. 3267/23, oggi confluita in D.Lgs. 152/2006.

Tale normativa ha praticamente un secolo, e fu istituita per impedire errate utilizzazioni del suolo e conseguenti danni collettivi tramite fenomeni di denudazione, instabilità o interventi sul regime delle acque (articolo 1 del Regio Decreto).

La stessa norma dispose che la perimetrazione di queste aree dovesse avvenire secondo i singoli bacini fluviali (o idrografici), sulla base di relazione illustrativa motivata. Le trasformazioni dell’uso del suolo di queste aree vincolate, a prescindere dalla copertura boschiva, è subordinata all’ottenimento di preventiva autorizzazione secondo le modalità previste dallo stesso Regio Decreto. In sintesi coesistono diverse modalità di prevenzione del dissesto idrogeologico tramite:

  • vigilanza del territorio;
  • prescrizione d’uso e governo del territorio (Vincolo)
  • tramite apposito regolamento;
  • regime autorizzativo per interventi di cambio d’uso del suolo;

Vediamo adesso i lineamenti generali sulla disciplina e procedura del condono edilizio L. 47/85 nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, facendo salvo le diverse impostazioni integrate dalla L. 724/94 (secondo condono) e DL 269/03 (terzo condono); escludo anche le aree di demanio forestale, che meritano trattazione a parte.

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Va premesso che il vincolo su aree boschive non è assoluto, ma è sottoposto ad un regime di autorizzazione (Cons. Stato n. 5967/2019, n. 5667/2007) che può essere di natura idrogeologica, ai sensi degli artt. 7, 8, 24, 25 e 26 del R.D. n. 3267/23.

Tra l’altro, le aree forestali e boschive assumono sono sottoposti per legge anche a vincolo paesistico-ambientale, dapprima per effetto dell’art. 82, commi 5, 6 e 7 del d.P.R. n. 616/1977 (aggiunti dal d.l. 27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni in l. 8 agosto 1985, n. 431).

Tale nature di vincolo paesistico si è trasferita in seguito nell’art. 146, comma 1, lett. g), del d,lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e nel vigente art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: “sono sottoposti a vincolo paesaggistico … i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento”.

Tale disciplina rileva pertanto agli effetti del Condono Edilizio tramite l’art. 32 Legge 47/1985, poi complessivamente modificato da:

  • articolo 4, comma 1-bis, del d.l. 23 aprile 1985, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge n. 298/1985
  • articolo 2, comma 1, del d.l.. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/1988
  • articolo 39, comma 7, della l. 23 dicembre 1994, n. 724.
  • articolo 32, comma 43, legge n. 326 del 2003.

Volendo fare riferimento alla sola versione vigente ad oggi, escludendo le pregresse versioni, si evince che per le opere abusive costruite su aree sottoposte a vincolo il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.

Ciò vale anche qualora il vincolo fosse sopravvenuto dopo la loro realizzazione o presentazione domanda di condono.

L’istanza di ottenimento del parere favorevole è subordinata al regime di silenzio rifiuto qualora non venga formulato entro centottanta giorni dalla data di ricevumento della richiesta parere; contro tale silenzio della PA il richiedente può sollecitare l’azione impugnando il silenzio-rifiuto.

Infatti, soltanto nell’ipotesi di sussistenza dei vincoli rispettivamente menzionati negli artt. 32 e 33 della l. 47 del 1985 i pareri resi dalle autorità preposte alla tutela dei vincoli medesimi si sovrappongono alla disciplina urbanistico-edilizia e, di fatto vincolando la stessa discrezionalità dell’amministrazione comunale, determinano la concedibilità, – o meno – del condono edilizio (Cons. di Stato n. 5967/2019).

Il parere non è richiesto quando l’abuso edilizio riguardi l’altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta entro i limiti del 2 per cento delle misure prescritte (aggiungerei, rispetto a quanto già legittimato in precedenza rispetto all’istanza).

Abusi edilizi esclusi dal condono edilizio

Esistono anche casi in cui gli abusi edilizi astrattamente rientranti nel condono edilizio non siano suscettibili di tale beneficio, ai sensi dall’art. 33 L. 47/85: le condizioni e limiti sono distintamente previsti da ciascuno dei tre provvedimenti di condono edilizio.

Volendo confinare l’analisi soltanto alla prima norma del condono edilizio L. 47/85, le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse (doppia condizione):

  • a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
  • b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;
  • c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;
  • d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree.

Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (oggi Parte II D.Lgs. n. 42/2004), e che non siano compatibili con la tutela medesima.

Per le opere non suscettibili di condono edilizio si applica il vigente regime sanzionatorio e repressivo previsto dal DPR 380/01.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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