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DL 269/2003 consente di condonare alcune tipologie di intervento rispettando alcune condizioni negli immobili sottoposti a vincolo

Il cosiddetto Terzo Condono edilizio è stato emanato con D.L. 269/2003 e convertito in legge 326/2003, prevedendo una complessa serie di esclusioni dai benefici di sanatoria speciale. Era un momento storico particolarmente delicato perchè c’era stata la riforma del Titolo V. della Costituzione, il nuovo Testo Unico Edilizia DPR 380/01 e la preparazione dell’imminente Codice del Paesaggio D.Lgs. 42/2004.

Sulla condonabilità di illeciti e abusi edilizi effettuati su immobili sottoposti a vincolo di vario tipo, e in particolare sulle esclusioni, si sono formati due orientamenti giurisprudenziali che distinguono l’applicazione congiunta o meno delle condizioni stabilite dall’articolo 32 commi 26 e 27 D.L. 269/03. Per comprendere bene i due orientamenti occorre fare una necessaria premessa.

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Distinzione generale per categorie di abusi edilizi compiuti

Partiamo da una prima definizione generale, a cui seguono poi una serie di ulteriori specificazioni ed esclusioni. Nel terzo condono edilizio è fondamentale distinguere le due principali categorie di opere abusive ammissibili da quelle non suscettibili di condono, partendo dal comma 26 art. 32 DL 269/2003, riferiti all’Allegato 1:

  • a) numeri da 1 a 3, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
  • b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale e’ determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.

Quelli della lettera a) si possono sintetizzare come:

  • abusi “primari” in zone libere;
  • abusi “minori” in zone vincolate.

Quelli in lettera b) si possono sintetizzare come abusi minori in aree non soggette a vincoli, la cui definizione dei margini di condonabilità è stata rinviata alle regioni (grosso errore, a mio avviso).

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