La definizione rappresenta un principio uniforme su base nazionale, escluse forme di deroga con effetti di sanatoria


Carlo Pagliai
Autore
Acquisire immobili all’asta giudiziaria o dalle procedure di saldo e stralcio significa scegliere una categoria di immobili esaminati da perizie del tribunale.
Partiamo da un presupposto: la perizia prodotta dai tecnici incaricati dal tribunale non può essere esaustiva sul possibile accoglimento delle domande di sanatoria e condono.
E’ impossibile ad esempio determinare a priori aspetti discrezionali e propri in mano alla Pubblica Amministrazione, nessun CTU può farlo per quanto bravo possa essere.
Inoltre circola una credenza che gli immobili all’asta possano godere di una specie di condono “perpetuo”.
Come se gravasse sempre una “carta jolly” per reinserire sul mercato un immobile oggetto di brutte vicende.
Invece sugli immobili all’asta giudiziaria grava la possibilità di presentare domanda di condono edilizio entro centoventi giorni dall’assegnazione, soltanto se le ragioni del credito si sono formate prima dell’entrata in vigore della legge (sul condono edilizio, ndr).
Al contrario, questa riserva non vale per gli immobili che vengono trattati con procedura di Saldo e stralcio, e questo è un aspetto molto importante che ho esposto nel nuovo podcast.
In esso condivido alcuni consigli utili per orientarsi e sapere quando hai diritto al condono edilizio postumo, alla sanatoria ordinaria.
Buon ascolto nelle migliori app come Spreaker, iTunes e Spotify:
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica negli atti notarili e commerciabilità degli immobili
CONTATTI – NEWSLETTER – VIDEO
Articoli recenti
- Tettoia: permessi, edilizia libera e pertinenza
- Stato Legittimo, inammissibili deroghe o semplificazioni regionali
- Manufatti precari, tra Edilizia libera e Permesso di costruire
- Passo carrabile presuppone destinazione d’uso autorimessa
- Variazioni essenziali in Demolizione ricostruzione, effetti Superbonus
- Quando sono nulli gli atti notarili di compravendita (nullità formale)