Cassazione Penale conferma limiti e condizioni per realizzare pergotenda, vietando creazione di spazi chiusi
Se le dimensioni delle apertura non soddisfano i requisiti di legge, la riduzione della superficie pavimentata potrebbe risolvere la carenza
Hai misurato le dimensioni della camera perchè stai svolgendo le verifiche immobiliari per la conformità urbanistica e Stato Legittimo, ed emerge che la camera non verifica i rapporti aeroilluminanti rispetto ai dati autorizzati nel titolo edilizio e alla normativa.
Esiste una possibilità da verificare caso per caso al fine di “conformare” una situazione che si presenta irregolare, e da effettuarsi prima di presentare una pratica edilizia di regolarizzazione.
Una possibilità potrebbe essere la realizzazione di una cabina armadio all’interno della camera, allo scopo di ridurre la superficie del pavimento e aumentare il rapporto illuminante fino al fatidico rapporto di 1/8, vediamo l’esempio:
camera matrimoniale 14 mq
finestra dim. 1,20 x 1,50 metri => superficie illuminante 1,80 mq
Rapporto illuminante = superficie illuminante apertura / superficie pavimentata > 1/8
Rapporto illuminante verificato = 1,80 mq / 14 mq = 0,128 > 0,125 (1/8)
Scorrendo più avanti leggerai la definizione del rapporto illuminante. Ci tengo a rammentare che la verifica illuminotecnica che richiede la legge riguarda sopratutto il rispetto del Fattore Luce Diurna Medio (FLDM) non inferiore al 2%, di cui non tratterò qui rinviando alla letteratura tecnica.
Chiaramente dovranno rimanere rispettati tutti i vari parametri e indici di natura igienico sanitari, ad esempio le superfici minime e tutto il resto.
CABINA ARMADIO: è un manufatto da realizzare all’interno della camera e deve avere caratteristiche di stabilità e di utilizzo oggettivo; in altre parole non deve essere facilmente amovibile come un arredo (sennò sarebbe sufficiente un armadio).
Al contrario può essere realizzato con cartongessi, pannelli prefabbricati e simili, nonchè essere realizzato a tutta altezza (niente palchi accessibili al di sopra di esso).
In altre parole deve essere assimilabile il più possibile ad una stanza-ripostiglio. Ovviamente dovrà avere caratteristiche tali da essere utilizzabile come cabina armadio, con un minimo di 80 cm interni, ad esempio, accessibile da porta scorrevole o soffietto. In commercio ci sono tante proposte e non mi dilungo.
E’ sufficiente tenere a mente che la realizzazione della cabina armadio potrebbe aiutarci a ripristinare il rispetto dei rapporti aeroilluminanti non verificati, qualora compiuta a certe condizioni e misure.
Per regolarizzare formalmente il recuperato rapporto igienico sanitario con pratica edilizia, mi duole dirti che dovrai realizzarlo prima di presentare qualsiasi procedura di sanatoria: infatti la vigente normativa non ammette la possibilità di seguire le seguenti procedure svolgendo opere di adeguamento contestuali o postume:
- Accertamento di conformità per ottenere Permesso di Costruire in sanatoria
- SCIA in sanatoria
- CILA tardiva
RAPPORTI AEROILLUMINANTI: li chiamiamo spesso così per unire due parametri igienico-sanitari, cioè di aerazione e illuminazione previsti dal D.M. 5 luglio 1975, attribuendogli l’acronimo “R.A.I”.
In verità dovremmo tenerli distinti proprio coerentemente alla predetta normativa, e fare riferimento al solo rapporto illuminante; per quanto la ventilazione e aerazione, è disciplinata nei vari articolo del predetto decreto ministeriale.
Siccome la normativa non ha chiarito bene la definizione se i rapporti aeroilluminanti (entrambi) debbano conteggiare o meno il telaio degli infissi, si sono formate due scuole di pensiero contrapposte che ritengono o meno di conteggiare anche i telai di finestre o porte. Intanto riporto la definizione di illuminazione prevista dall’art. 5 del D.M. 5 luglio 1975:
Articolo 5 – [Illuminazione naturale diretta]
Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso. Per ciascun locale d’abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Per gli edifici compresi nell’edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l’adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.
Faccio presente che il Comune col proprio Regolamento Edilizio può prevedere rapporti illuminanti più esigenti e prestazionali rispetto a quello tipico nazionale di 1/8 (cioè 0,125). Potrebbe prescrivere un rapporto illuminante minimo di 1/6 invece che 1/8, per cui consiglio di consultare questi regolamenti, tramite un Tecnico abilitato.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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