Il mancato rispetto del termine, previsto dall’art. 167, comma 5, d.lgs 42 del 2004 per il rilascio del parere, non matura alcuna decadenza del potere della Soprintendenza.
L’autorizzazione paesaggistica va ricondotta alla tutela dell’aspetto visibile del territorio, come risulta dall'art. 1 della Convenzione Europea sul Paesaggio di Firenze.
Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31- Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. G.U. n. 68 del 22-3-2017