Skip to content
edificio civile residenziale

Un caso ricorrente nella pubblica amministrazione riguarda la presentazione della Segnalazione certificata di Agibilità in ritardo rispetto all’avvenuta ultimazione dei lavori, e questo capita sistematicamente quando riguarda opere oggetto di sanatoria edilizia.

Davvero il Comune può applicare la sanzione per l’omessa presentazione dell’agibilità, anche ad anni di distanza dall’esecuzione delle opere? Confidare nel tempo trascorso non garantisce l’esclusione dalla sanzione pecuniaria per mancato o tardivo deposito della richiesta del certificato di agibilità (oggi Segnalazione Certificata di Agibilità, previsto dall’articolo 24, comma 3, del DPR 380/2001). Sul punto segnalo interessante la sentenza del TAR Lombardia, Milano, sezione I, n. 1736 dell’8 giugno 2024, la quale offre una risposta precisa sulla prescrizione di questa sanzione pecuniaria. Secondo il Tribunale, l’omissione della richiesta di agibilità costituisce un illecito permanente, e pertanto i cinque anni non decorrono semplicemente dalla conclusione dei lavori, ma dalla cessazione dell’omissione, ossia la presentazione stessa. Occorre però distinguere questa regola dall’importo concretamente dovuto e dalla disciplina applicabile alla singola pratica.

Punti chiave

  • Il TAR ha richiamato la sanzione da 77 a 464 euro prevista dall’articolo 24, comma 3, del DPR 380/2001.
  • La mancata presentazione dell’agibilità perdura nel tempo, la prescrizione quinquennale non matura.
  • Secondo la sentenza, il deposito tardivo fa cessare la permanenza dell’illecito e segna l’inizio della prescrizione.
WhatsApp canale carlo pagliai

Iscriviti al mio canale WhatsApp

La sanzione contestata e l’eccezione del proprietario

La vicenda riguardava alcuni interventi edilizi compiuti su un edificio residenziale, assentiti mediante una DIA del 2003 e successive varianti DIA. Nel 2016 il Comune irrogò al proprietario una sanzione amministrativa di 154 euro per la mancata richiesta del certificato di agibilità (procedura allora vigente prima della S.C.A). L’interessato ha sostenuto che fosse intervenuta la prescrizione quinquennale prevista dall’articolo 28 della legge n. 689/1981, richiamando il tempo trascorso dai lavori, dichiarato conclusi al più tardi nel 2006.

Il TAR ha respinto questa censura perché l’agibilità non era stata presentata e l’omissione, pertanto, continuava nel tempo: l’illecito sanzionato non era quindi attribuito e agganciato all’esecuzione dell’opera, ma al mancato adempimento formale di presentazione della Agibilità. Il collegamento con il deposito tardivo è derivato dalla motivazione: il giudice lo ha individuato come comportamento capace di porre termine alla permanenza dell’illecito.

Da 77 a 464 euro di sanzione e illecito permanente

Il Tribunale ha richiamato l’articolo 24, comma 3, del DPR 380/2001 nella versione allora vigente, sostanzialmente analoga a quella vigente oggi secondo cui:

«3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464».

I 154 euro applicati nella vicenda in esame non costituiscono quindi l’importo fisso indicato dalla norma, ma la somma valutata concretamente adeguata dal Comune in quel procedimento.

Il vero nodo riguarda la motivazione che ha qualificato la mancata presentazione come un illecito amministrativo a carattere permanente (analogamente alla permanenza dell’abuso in situ), in grado di spostare nel tempo il momento di decorrenza della prescrizione, individuandolo in quello da cui termina la condotta omissiva. Tradotto in termini semplici, l’avvenuta scadenza del termine per presentare l’agibilità non esauriva l’omissione, perchè questa proseguiva finché l’adempimento rimaneva mancante.

Il TAR Lombardia ha osservato che la presentazione tardiva, ancora possibile, avrebbe consentito di salvaguardare gli interessi tutelati dalla disciplina dell’agibilità, tra cui sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti. Quindi, il deposito dell’istanza conservava una funzione concreta anche se effettuato in ritardo, e proprio questa utilità sostiene la qualificazione dell’omissione come permanente.

La prescrizione quinquennale decorre dal deposito

Secondo il giudizio emesso, la prescrizione quinquennale inizia dalla cessazione della situazione illecita omissiva, «vale a dire con la presentazione della prescritta segnalazione». Il tempo trascorso dalla conclusione dei lavori non basta a prescrivere la sanzione, perché il comportamento richiesto continuava a mancare.

Nel caso esaminato il TAR precisa che «non essendo stata presentata la richiesta, la permanenza dell’illecito non è mai venuta meno e, conseguentemente, non può dirsi intervenuta la prescrizione quinquennale in relazione alla sanzione irrogata», essendo rimasta omessa la richiesta o deposito di segnalazione, pertanto la censura sulla prescrizione è stata respinta. In sostanza, il deposito tardivo dell’Agibilità segna la cessazione della permanenza, senza incidere sul ritardo già verificatosi.

Richiesta di certificato e segnalazione certificata: attenzione alle date

La vicenda riguardava interventi edilizi e un provvedimento comunale risalenti nel tempo, anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. 222/2016, ossia quando ancora il testo unico edilizia prevedeva la procedura di ottenimento certificato di agibilità (istituito con DPR 380/2001 e assorbente anche della previgente procedura di Abitabilità ex R.D. 1265/1934); premesso che già prima del D.Lgs. 222/2016 alcune legislazioni regionali avevano già previsto forme di attestazione asseverate di agibilità (vedi L.R. Toscana 52/1999 e L.R. Toscana 1/2005), l’intera questione trova immediata applicazione anche nella più recente procedura di Segnalazione Certificata di Agibilità, entrata in vigore dal giorno 11 dicembre 2016.

Non cambia il nocciolo del problema, ossia la permanenza dell’omissione (deposito SCA) e l’inizio della prescrizione della debenza della sanzione. Sul passaggio dal certificato di agibilità alla segnalazione rinvio al mio approfondimento sulla riforma della procedura di agibilità, pubblicato nel 2016. È una lettura storica della trasformazione dell’istituto: per la singola pratica resta necessario individuare la disciplina temporalmente applicabile, senza utilizzare la sola data della sentenza come criterio.

Esclusione mancata richiesta Abitabilità ante DPR 380/2001

Occorre fare un distinguo per quanto riguarda il mancato deposito di richiesta del certificato di abitabilità imposto dal R.D. 1265/1934, abrogato con D.P.R. 380/2001 e assorbito contestuale nell’agibilità ex articolo 24. Siccome l’istituto del certificato di abitabilità, con la relativa procedura, è stato definitivamente abrogato nel 2001 e sostituito con un altro sostanzialmente diverso, non si può parlare di “trasfusione diretta” nella nuova Agibilità TUE. Così come in alcune pronunce è stato affermato che la P.A. non può pretendere il certificato di abilità per costruzioni e interventi ante DPR 380/2001, è da ritenere fondato che allo stesso modo non possa essere pretesa la sanzione pecuniaria con norma sopravvenuta. Tale sanzionamento, ex articolo 24 comma 3 TUE, non può avere estensione retroattiva su tali ipotesi, divenute illeciti amministrativi posteriormente alla norma stessa.

carlo pagliai

Conclusioni e consigli utili

La risposta offerta dal TAR Milano è chiara: finché permane l’omissione, il solo trascorrere degli anni dalla fine dei lavori e dal mancato non fa decorrere la prescrizione quinquennale della sanzione. Il deposito tardivo assume rilievo perché fa cessare quella permanenza. La quantificazione dell’imposto concretamente dovuto costituisce un problema diverso, che la pronuncia non è stata chiamata ad affrontare.

Il mio consiglio operativo è di ricostruire prima la cronologia documentale, verificando preliminarmente:

  • l’adempimento richiesto per l’intervento edilizio compiuto o in corso d’opera
  • le date dei lavori
  • l’eventuale precedente richiesta o segnalazione di agibilità

Se il Comune ha già contestato la violazione, occorre confrontare questi documenti con la contestazione e con i criteri usati per determinare la somma. È questa verifica, anziché il semplice conteggio degli anni trascorsi, che consente di valutare correttamente la posizione.

Riferimenti normativi

  • DPR 6 giugno 2001, n. 380, articolo 24, in particolare commi 2 e 3, richiamati nella sentenza.
  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 28: prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Giurisprudenza citata

  • TAR Lombardia, Milano, sezione I, sentenza 8 giugno 2024, n. 1736, in particolare punto 8 della motivazione.

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

carlo pagliai
Torna su