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Il carattere di illecito permanente differisce il termine dei cinque anni di prescrizione per sanzioni pecuniarie amministrative

Vorrei riaprire la questione sulla possibile decorrenza dei termini per pagare le sanzioni pecuniarie connessi all’accertamento o alla sola presenza di illeciti edilizi.

La prima distinzione da fare e sulla quale vorrei esprimere riserva riguarda la sanzione pecuniaria di 1.000 euro prevista per la CILA tardiva ex articolo 6-bis DPR 380/01: infatti l’istituto della CILA rimane ancora un “fratello minore” rispetto a Permesso e SCIA, in quanto sprovvisto di un procedimento amministrativo vero e proprio.
Inoltre ancora non è stato chiarito se le opere compiute senza la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata siano qualificabili “pienamente” come illeciti edilizi “propri” come quelli della SCIA, o se l’illecito sia puramente formale (mancata presentazione della CILA di un opera di rango astrattamente libero).

Su tale questione vedrò di tornarci sopra con altre coordinate e magari con giurisprudenza, ma la vedo dura: reputerei poco conveniente un ricorso al TAR per restituzione dei mille euro di sanzione pecuniaria per CILA tardiva, o l’opposizione alla richiesta del Comune in caso di mancato pagamento contestuale al deposito. Il gioco non vale la candela, si dice.

Fatta questa premessa, il discorso sul termine di prescrizione quinquennale per sanzioni pecuniarie edilizie riguarda un ampio ventagli di casi, in particolar modo quegli importi dovuti a titolo di indennità riparatorie o danno ambientale (es. vincoli paesaggistici).

Tra questi casi vi rientra anche la sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ingiunzione di rimessa in pristino e demolizione, cioè quell’importo variabile da 2.000 a 20.000 euro applicato previo accertamento della mancata demolizione dell’abuso ai sensi dell’articolo 31 c.4-bis e seguenti del D.P.R. 380/01. Si potrebbe aggiungere tra queste forme di sanzione pecuniaria quelle previste le sanatorie edilizie o per i procedimenti di “fiscalizzazione edilizia”.

Pertanto vediamo se sia invocabile o meno il termine di prescrizione quinquennale di cui all’articolo 28 L. 689/1981 per le sanzioni pecuniarie nascenti da illeciti edilizi.

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Sanzione pecuniaria edilizia, profili di prescrizione del pagamento

La sanzione pecuniaria in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica è conseguente dalla realizzazione dell’illecito edilizio, secondo le varie disposizioni che troviamo nell’ordinamento nazionale; devo aggiungere che esistono ulteriori sanzioni pecuniarie punitive per illeciti edilizi, cioè quelle previste dalle legislazioni regionali.

Una risposta chiara sul termine di prescrizione del pagamento (ex art. 28 L. 689/81), relativo alle sanzioni pecuniarie “edilizie”, proviene dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato sentenza n. 6605/2019, n. 4420/2006, n. 3184/2000, C.G.A.R.S. n. 364/2022), di cui riporto alcuni passaggi:

Gli illeciti in materia urbanistica edilizia e paesistica, infatti, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, di talché la commissione degli illeciti medesimi si protrae nel tempo, e viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni; in materia di decorrenza della prescrizione dell’illecito amministrativo permanente, deve trovare applicazione il principio penalistico dettato per il reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza (art. 158, comma 1, cod. pen.); pertanto, per gli illeciti amministrativi in materia paesistica-urbanistica-edilizia la prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 legge n. 689 del 1981 inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza, con la conseguenza che, vertendosi in materia di illeciti permanenti, il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell’esercizio del potere (Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 1995, n. 1162; sez. V, 8 giugno 1994, n. 614). Per quanto concerne il momento in cui può dirsi cessata la permanenza per gli illeciti amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica, questo Consiglio ha evidenziato che, mentre per il diritto penale rileva la condotta commissiva (sicché la prescrizione del reato inizia a decorrere dalla ultimazione dell’abuso), per il diritto amministrativo si è in presenza di un illecito di carattere permanente, caratterizzato dall’omissione dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secundum jus lo stato dei luoghi, con l’ulteriore conclusione che se l’Autorità emana un provvedimento repressivo (di demolizione, ovvero di irrogazione di una sanzione pecuniaria), non emana un atto “a distanza di tempo” dall’abuso, ma reprime una situazione antigiuridica ancora in atto (Cons. Stato, sez. IV, n. 7025/2003, Ad. Plenaria n. 4/2002). La cessazione dell’abuso si ha, quindi, soltanto quando l’Amministrazione abbia rilasciato la necessaria autorizzazione, di guisa che, non essendo tale evenienza verificatasi nel caso di specie, non può ritenersi giammai decorso il termine prescrizionale.

In conclusione, per illeciti edilizi e abusi edilizi, anche di natura paesaggistica, la prescrizione del pagamento dovuto per sanzioni pecuniarie/danno ambientale decorre dal rilascio del titolo in sanatoria o dall’avvenuta rimozione della situazione illecita.

Chiaramente gli enti pubblici competenti in primis provvederanno a farsi pagare il dovuto per evitare il rischio di vedersi contestare il danno erariale, inoltre potranno comunque interrompere la prescrizione.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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